Cassazione: l’aduleterio non è causa di addebito della separazione se vi è stata riconciliazione

| Inserito da | Categorie: Novità dall'AMI Nazionale

Non sempre il tradimento è causa di addebito della separazione, nello specifico allorquando sia stata manifestata, in giudizio, la volontà di riconciliarsi, ovvero sia avvenuta la riconciliazione tra i coniugi.

La Corte di Cassazione, rispetto all’accertamento del tradimento come causa di addebito della separazione, con sentenza n. 16270/2013 ha stabilito: “se da un lato appare corretto orientare l’indagine nel senso di verificare se l’infedeltà della moglie ebbe effettiva incidenza causale sulla crisi del matrimonio, non va omesso di considerare che una generica affermazione di volontà riconciliativa, la quale di per sé non elide la gravità del vulnus subito, e che, in ogni caso, costituisce un posterius rispetto alla proposizione della domanda di separazione, con richiesta di addebito, proprio per aver scoperto l’adulterio, in tanto può assumere valore in quanto determini un effettivo ristabilimento dell’armonia coniugale”.

 

Alla luce di tale orientamento la Corte  fa notare come non sia scontato che il tradimento possa costituire l’elemento che ha determinato il crac familiare.

Il magistrato è chiamato ad indagare sulle cause reali della crisi matrimoniale e quindi, se l’adulterio abbia o meno inciso sulla crisi coniugale. Il nesso causale che deve intercorrere tra la relazione dei doveri coniugali e la crisi dell’unione familiare: “va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione di intollerabilità della convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale”. Ovverosia se il tradimento è intervenuto nell’ambito di una convivenza già divenuta intollerabile.

Questa analisi può essere effettuata compiutamente anche allorquando la coppia abbia superato le conseguenze del tradimento recuperando un rapporto armonico.

Pertanto, la Suprema Corte conferma il provvedimento della Corte d’appello, la quale aveva ritenuto che la mera inosservanza da parte della moglie dell’obbligo di fedeltà coniugale “non avesse determinato crisi irreversibile del rapporto coniugale”, in quanto il marito in sede di audizione all’udienza presidenziale, aveva dichiarato di essere disposto a conciliarsi con la moglie nonostante la stessa avesse un amante da circa otto mesi.

Avv. Claudio Sansò

Coordinatore Nazionale AMI

Presidente AMI SALERNO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *