Foto e post pubblicate su fb sono utilizzabili in sede giudiziaria per la modifica delle condizioni di separazione.

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Lo ha stabilito una recente pronuncia di merito (Trib. Santa Maria Capua Vetere – Ordinanza  del  13/6/2013) in un procedimento di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. 

Nel caso deciso dal Tribunale sammaritano, i giudici hanno ritenuto (in linea con la Giurisprudenza maggioritaria) che l’instaurazione di una convivenza more uxorio stabile da parte del coniuge che vanta, o potrebbe vantare, un interesse al mantenimento, incide sul diritto di questi, determinandone la sospensione.

La particolarità del caso specifico è data dal fatto che la prova dell’esistenza di tale convivenza, stabile e duratura, è transitata dalle informazioni presenti sul profilo di facebook di una delle parti.

Nessuna violazione della privacy, però dato che, come sottolineato dalla corte, secondo la struttura del social network deve ritenersi che le informazioni e le fotografie che vengono pubblicate sul profilo non sono assistite dalla segretezza che al contrario, accompagna il servizio di messaggistica o di chat. Questi ultimi sono, quindi, assimilabili ad una forma di corrispondenza privata e quindi inviolabile, mentre foto e post del profilo, possono essere qualificate come informazioni conoscibili da terzi, in quanto destinate ad essere conosciute da una moltitudine (seppure di solito predefinita e controllata) di soggetti (i c.d. “amici”).  Proprio questa conoscibilità da parte di terzi rende queste informazioni utilizzabili in sede giudiziaria.

A ciò si aggiunga che, sempre secondo la pronuncia menzionata, nel momento in cui si pubblica qualcosa sulla pagina del profilo personale, si accetta il rischio che quel qualcosa sfugga dalle maglie della rete delle “amicizie” e venga conosciuto da altre persone, non rientranti nella schiera degli amici, ma anche…degli amici degli amici.

Ipotesi effettivamente verificabile, secondo il funzionamento del sistema del social network, graduato a  livelli diversi di accessibilità delle informazioni, dove è necessaria una particolare attenzione da parte dell’utente per scegliere cosa condividere e con chi.

Certamente alla signora coinvolta nella vicenda leggendo l’ordinanza che la riguarda, sarà venuto in mente  il vecchio detto: dagli amici (di face book ndr) mi guardi Dio, che dai nemici mi guardo io.

 

Avv. Elena Finotti – sez. A.M.I. di Latina

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