ASSOCIAZIONE AVVOCATI MATRIMONIALISTI ITALIANI
PER LA TUTELA DELLE PERSONE, DEI MINORENNI E DELLA FAMIGLIA
AMI
REGOLAMENTO
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1) EVENTI E CONVEGNI NAZIONALI
Gli eventi a carattere nazionale vanno intesi come eventi formativi di tutta l’associazione ed i relativi format organizzativi costituiscono proprietà intellettuale dell’AMI.
I Convegni nazionali sono deliberati dal Consiglio direttivo nazionale, a maggioranza dei presenti, almeno tre mesi prima della data prescelta, sulla scorta della relazione della Giunta esecutiva – Comitato tecnico scientifico. Ciascun Presidente distrettuale – o eventualmente più Presidenti che operassero insieme – che vorrà organizzare un Convegno nazionale, dovrà pertanto sottoporne la candidatura al Consiglio direttivo nazionale, individuando il tema da trattare e l’articolazione esecutiva, dando ogni notizia utile sull’organizzazione.
La Sezione distrettuale che chiede e riceve l’autorizzazione ad organizzare un Convegno nazionale è responsabile della manifestazione, anche economicamente, salvo la possibilità della Giunta esecutiva di reperire sponsor e contributi.
Ove necessario, è possibile prevedere il pagamento a copertura delle spese amministrative e di segreteria di una quota di partecipazione deliberato dal Direttivo nazionale a seconda della qualità dell’evento formativo e degli oneri a carico della Sezione.
Salvo casi eccezionali evidenziati dal Direttivo nazionale, non possono organizzarsi più di due Convegni nazionali per ciascun anno solare e, preferibilmente, nei mesi di febbraio/marzo e ottobre/novembre, alternando, ove possibile, una sede del Centro-Nord ad una del Centro-Sud.
Dovrà rispettarsi la turnazione tra le diverse Sezioni Distrettuali. È, tuttavia, consentito riproporre la candidatura ove non ve ne siano altre da parte di Sezioni che non hanno organizzato un Convegno nazionale.
Nella settimana in cui si svolge il Convegno nazionale, le Sezioni distrettuali non potranno organizzare alcun evento formativo; nella settimana precedente le Sezioni distrettuali potranno organizzare manifestazioni previa autorizzazione della Giunta esecutiva – Comitato tecnico scientifico.
Fanno parte del comitato organizzativo dei Convegni nazionali tutti i Presidenti distrettuali e i loro nomi devono figurare sulle locandine dell’evento.
Dovrà essere prevista la partecipazione tra i relatori dei Convegni nazionali di almeno due Presidenti distrettuali, ed in ogni caso non meno di un Presidente per ogni sessione di lavori.
I Convegni nazionali saranno pubblicizzati sulla home page del sito web ufficiale dell’Associazione, almeno trenta giorni prima della data fissata.
A conclusione dei Convegni nazionali la sede distrettuale organizzatrice avrà l’obbligo di redigere una relazione dei lavori ed inviarla all’AMI Nazionale, in uno alla documentazione fotografica della manifestazione.
2) CERIMONIALE PER EVENTI E CONVEGNI NAZIONALI E/O DISTRETTUALI
Il Logo dell’AMI è segno distintivo dell’Associazione e come tale è proprietà dell’Ami nazionale.
Il suo utilizzo è disciplinato dalle leggi in materia ed è concesso alle Sezioni distrettuali, Il colore sociale è l’azzurro ed il logo, allegato all’atto costitutivo, non può subire modifica alcuna.
Esso deve essere ben visibile su manifesti, brochure, carta intestata e altro materiale informativo e/o pubblicitario.
Il materiale pubblicitario di eventi formativi, la carta intestata, e tutto il materiale congressuale deve recare il logo associativo nel quadro dell’unitarietà dello stile anche grafico dell’Associazione.
Ogni manifestazione, nazionale e/o distrettuale, deve prevedere la presenza del Presidente nazionale il quale porterà i saluti a nome dell’associazione, e, in caso di assenza, potrà essere sostituito dal Vicepresidente nazionale, dal Segretario nazionale, dal Tesoriere nazionale, o da altro componente della Giunta esecutiva.
Il Presidente organizzatore prima di introdurre i lavori, dovrà porgere i saluti ai Presidenti distrettuali presenti e alle Autorità (civili, militari, religiose) intervenute, avendo cura di riservare adeguati posti nelle prime file.
3) CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso nazionale è il momento istituzionale di incontro dei soci dell’AMI e si svolge annualmente a Roma.
L’argomento, il programma, la data e la quota di partecipazione al Congresso nazionale sono decisi dal Consiglio direttivo nazionale.
Nella settimana precedente e in quella in cui si svolge l’annuale Congresso Nazionale dell’associazione, le Sezioni distrettuali non possono organizzare manifestazioni formative.
4) NORME PER I CONSIGLI DIRETTIVI NAZIONALI E/O DISTRETTUALI E PER LE ASSEMBLEE
Il Presidente nazionale e i Presidenti distrettuali presiedono e dirigono rispettivamente il Consiglio direttivo nazionale e i Consigli direttivi distrettuali. Il Segretario nazionale – e in sua assenza il Consigliere più anziano – darà la parola ai singoli componenti del Direttivo che formulino richiesta di intervento, consentendo, in maniera ordinata, a tutti i partecipanti di prendere parola. Terminata la discussione il Presidente inviterà i Consiglieri alla deliberazione sui punti all’O.d.G.. Dovrà essere formato verbale della riunione sotto dettatura del Presidente che avrà cura di riassumere quanto discusso e deliberato per ogni singolo punto all’ O.d.G. Al termine della riunione il verbale dovrà essere letto ed approvato da tutti i presenti, con sottoscrizione del Presidente e del Segretario verbalizzante.
Le medesime norme si applicano alle assemblee distrettuali.
Il Consiglio direttivo nazionale, si riunirà in via ordinaria almeno tre volte l’anno in Roma, o in altra sede in concomitanza con i Convegni nazionali.
5) COMUNICAZIONI TRAMITE MAILING LIST
Al fine di evitare un elevato numero di riunioni del Consiglio direttivo nazionale, l’AMI ha predisposto una mailing list riservata, contenente gli indirizzi personali di posta elettronica di ciascun Presidente distrettuale. Talune decisioni, che non riguardano gli aspetti essenziali della vita dell’associazione, potranno essere assunte a maggioranza attraverso la mailing list.
Ciascun Consigliere nazionale dovrà comunicare, tempestivamente, il cambio di indirizzo di posta elettronica al Coordinatore nazionale.
Le comunicazioni della mailing list sono riservate e non potranno essere portate a conoscenza di terzi per qualsivoglia motivo. La violazione di tale obbligo di segretezza comporta l’espulsione dall’Associazione.
Tutti i Consiglieri sono tenuti a rispondere, entro 2 giorni lavorativi, a richiesta di pareri sollevati da ciascun componente il Direttivo nazionale.
La mancata risposta a due consecutive comunicazioni del Presidente Nazionale nella mailing list, con richiesta di deliberazione, nei termini sopra indicati, avrà valore di un’assenza ad una riunione del Consiglio direttivo nazionale.
6) SEZIONI DISTRETTUALI
Le Sezioni distrettuali dovranno uniformarsi alle delibere del Consiglio direttivo nazionale e della Giunta esecutiva – Comitato tecnico scientifico.
L’atto costitutivo deve essere conforme alle clausole dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’AMI nazionale, e li deve richiamare espressamente.
Ogni Sezione distrettuale deve formare un proprio Direttivo che nomina il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Ogni Sezione può nominare un addetto stampa o incaricare propri consulenti, anche esterni, a proprie spese.
Il Presidente di Sezione è il legale rappresentante della medesima.
Ogni Sezione ha autonomia patrimoniale, economica e fiscale e deve avere un proprio codice fiscale ed un proprio conto corrente bancario o postale.
La Sezione distrettuale ha sede presso lo studio del suo Presidente o presso altra sede, purché nel Distretto di Corte di Appello di riferimento.
Ogni Sezione dovrà mettere a disposizione dell’associazione una utenza telefonica/telefax nonché un indirizzo di posta elettronica.
I componenti dei Direttivi Distrettuali, a turno, hanno l’obbligo, quando necessario e richiesto, di sostituire il Presidente Distrettuale per la partecipazione fisica ai Direttivi Nazionali. Per la sostituzione è necessaria delega scritta a firma del Presidente Distrettuale.
Tutte le spese di ogni Sezione ricadono sul proprio bilancio senza possibilità di richiedere contributi o rimborsi al Consiglio direttivo nazionale.
Le Sezioni distrettuali, per l’organizzazione delle loro manifestazioni, potranno reperire fondi, contributi economici o altra utilità, anche attraverso la previsione di quote per la partecipazione per i non soci.
Le Sezioni dovranno creare sinergie con gli Enti locali, con istituti di credito (per eventuali sponsorizzazioni e/o contributi), con i Consigli Forensi e con la magistratura locale. Per garantire una unitarietà dei livelli qualitativi delle manifestazioni formative dell’AMI e per un doveroso confronto con i professionisti di altre realtà, le Sezioni, ad almeno un convegno annuale, dovranno invitare un relatore esterno al distretto di appartenenza.
Ogni Presidente dovrà effettuare una politica atta all’adesione del maggior numero di aderenti all’AMI nei modi che riterrà più opportuni, sempre nel rispetto delle norme deontologiche.
La partecipazione degli iscritti all’AMI ad eventi formativi organizzati a livello locale o nazionale è gratuita ad eccezione di quanto potrà essere previsto in relazione al Congresso Nazionale ovvero per la partecipazione a seminari e/o corsi di formazione.
Le manifestazioni formative devono essere organizzate secondo un calendario condiviso sulla scorta di quanto stabilito dalla Giunta Esecutiva Nazionale che è la struttura tecnico-scientifica dell’Associazione.
Al fine di rispettare la vocazione nazionale dell’Associazione, ogni evento distrettuale dovrà prevedere la partecipazione, in qualità di relatore, di Presidenti di altre sezioni distrettuali secondo un principio di turnazione. Non sono previsti rimborsi per spese di viaggio e alloggio per i Presidenti che dovessero accettare l’invito e relazionare in altre sezioni, salva diversa determinazione del Direttivo distrettuale che organizza l’evento.
Il Presidente di Sezione curerà il registro degli iscritti in uno al Segretario e copia di esso sarà fatta recapitare al Presidente nazionale, al Coordinatore nazionale per la compilazione del Registro Nazionale degli iscritti, al Segretario nazionale ed al Tesoriere nazionale, anche a mezzo e-mail.
Una Sezione distrettuale è sciolta di diritto nei casi di decadenza del suo Presidente stabiliti dal regolamento e dallo statuto.
Lo scioglimento della Sezione distrettuale può essere deliberato, inoltre, dal Consiglio direttivo nazionale a maggioranza assoluta dei componenti (o ipso iure nei casi previsti), nell’ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle norme statutarie e regolamentari ovvero nel caso di mancato rispetto delle direttive del Consiglio direttivo nazionale, da parte del Presidente o dei componenti del Consiglio direttivo distrettuale.
Il Consiglio direttivo nominerà un commissario straordinario che avrà il compito di ricostituire la sezione mediante la convocazione dell’assemblea elettiva ovvero ricercando un nuovo responsabile della Sezione distrettuale.
Le Sezioni territoriali, individuate secondo quanto previsto nello Statuto, avranno un responsabile locale, senza Direttivo, ma sotto il controllo e le direttive delle Sezioni Distrettuali di loro appartenenza.
Le Sezioni territoriali dovranno organizzare almeno un evento formativo in un anno solare, pena la decadenza dalla carica di responsabile territoriale.
Gli eventi formativi delle sezioni territoriali devono prevedere la necessaria partecipazione personale del Presidente Distrettuale o di un componente del Direttivo Distrettuale.
L’attività del responsabile territoriale è sotto l’egida della sezione Distrettuale competente. Gli eventi formativi della sezione Territoriale devono essere strutturati e decisi dal Consiglio direttivo distrettuale e possono non essere autorizzati nel caso in cui non dovessero rispondere ai requisiti richiesti, indicati dalle linee della Giunta esecutiva – Comitato tecnico scientifico.
I corsi di formazione e/o aggiornamento, accreditati e non, saranno di competenze delle Sezioni distrettuali.
Le manifestazioni dovranno essere preferibilmente patrocinate, anche solo a livello morale, dai Consigli Forensi locali e/o dal CNF.
Ogni Sezione curerà di far accreditare i propri eventi formativi secondo le modalità e normative vigenti.
Le Sezioni confinanti potranno organizzare eventi congiuntamente, fatto salvo l’obbligo di invitare Presidenti di altre sezioni non confinanti secondo una precisa turnazione nel rispetto della vocazione nazionale dell’Associazione.
Il Presidente di sezione distrettuale può anche essere iscritto in un Foro diverso da quello coincidente con la sua sezione, purché la sua attività sia compatibile logisticamente con il Distretto di Sezione e sia garantita una sua presenza costante in loco.
7) RAPPORTI CON LA STAMPA E MASS-MEDIA – SITO WEB – SOCIAL
NETWORK E MEZZI DI COMUNICAZIONE
I rapporti con la stampa Nazionale saranno mantenuti esclusivamente dal Presidente Nazionale.
I rapporti con la stampa locale saranno curati dal Presidente di Sezione Distrettuale, nel rispetto dell’art. 18 del codice deontologico.
In ogni caso, le dichiarazioni a mezzo stampa dovranno essere sempre conformi alle linee guida e alle posizioni ufficiali dell’associazione.
Il sito web dovrà essere utilizzato conformemente agli scopi associativi da ogni Sezione, quale mezzo di informazione scientifica settoriale, diffusione di opinioni e commenti su argomenti di pertinenza associativa, di comunicazione ai soci, di pubblicità degli eventi formativi.
È consentito l’utilizzo dei social-network essendo intento dell’AMI diffondere quanto più possibile la conoscenza delle tematiche associative.
Ogni sezione distrettuale e/o territoriale potrà creare propri profili, gruppi o pagine sui social network, o altre piattaforme web, con gli unici obblighi di agire in conformità con le linee guida e le posizioni ufficiali dell’Associazione, e dare risalto alle attività dell’associazione tutta, nel rispetto della netiquette.
E’ inoltre fatto divieto di partecipare a trasmissioni televisive che riguardano propri assistiti sub judice o partecipare a trasmissioni in cui non sia previsto il contraddittorio, anche dopo la definizione del processo.
La presenza nei mass media deve essere finalizzata solo all’analisi di istituti processuali o di provvedimenti giurisprudenziali o di orientamenti giurisprudenziali.
Ciascun Presidente Distrettuale, ciascun Dirigente Distrettuale e ciascun Responsabile Territoriale dovrà osservare regole di decoro nei social network ed evitare la pubblicazione di contenuti inopportuni o offensivi o di immagini o filmati personali non consoni al proprio ruolo professionale, associativo e sociale e comunque fare riferimento alla politica associativa o a contrasti personali con altri associati.
I gruppi dell’AMI sui social network sono soggetti al controllo del Direttivo Nazionale della Giunta Esecutiva che cura il buon nome e l’immagine dell’Associazione. La Giunta esecutiva può delegare un professionista interno o esterno all’Associazione che a titolo gratuito o oneroso curi l’immagine dell’AMI sui social network.
I rapporti epistolari tra i Presidenti di Sezione saranno tenuti anche a mezzo posta elettronica (mailing list) o tramite programmi di messaggistica, anche di gruppo, delle principali piattaforme social o in videoconferenza.
I Responsabili delle sezioni distrettuali e territoriali, titolari e/o gestori di un social network o di un sito internet, devono dare preventiva comunicazione al Presidente nazionale, al Coordinatore nazionale e al Presidente distrettuale, impegnandosi alla disattivazione del profilo qualora decadono dal loro incarico.
L’uso dei canali di comunicazione telematica avverrà secondo regole di comune prudenza e ciascun fruitore sarà personalmente responsabile dei contenuti delle proprie comunicazioni.
° Modificato con deliberazione del Direttivo nazionale del 19.1.22
Documenti collegati:
- Leggi lo statuto dell’Associazione Matrimonialisti Italiani – AMI
- Leggi il Codice Etico dell’Associazione Matrimonialisti Italiani – AMI