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CONGRESSO NAZIONALE A.M.I. 2021: E’ INIZIATO IL COUNTDOWN
Sono state rese pubbliche, dal Presidente A.M.I. Gian Ettore Gassani e dai vertici dell’Associazione Matrimonialisti Italiani, le date del prossimo “Congresso Nazionale A.M.I.”, dopo circa un anno e mezzo di stop, legato alla pandemia che ha colpito come noto tutto il paese, si ritorna in presenza, rispettando tutti i protocolli Covid-19. I lavori si terranno il 26/27 novembre prossimo, presso l’Hotel Hive di Roma, in via Torino 6, a pochi passi dalla stazione Termini, un occasione attesissima da tutte le sezione regionale, provinciali e locali dell’A.M.I e iscritti, per quanto concerne i dettagli e i particolari, saranno via via resi pubblici nei prossimi giorni dalla struttura organizzativa. Sarà un’occasione full immersion, piena di spunti, testimonianze, confronto multidisciplinare, la scaletta degli argomenti che verranno trattati, la lista delle personalità ospiti dell’evento, è in corso di elaborazione, il tutto verrà pubblicato sulla nostra pagina web. L’evento sarà trasmesso come sempre in diretta streaming dalla piattaforma dell’AMI www.ami-avvocati.it. Nei prossimi giorni, sarà possibile scaricare il programma e la scheda di iscrizione sul nostro sito: www.ami-avvocati.it. Redazione
Novità dall'AMI Nazionale
Separazione, ti spettano oltre 150mila euro di risarcimento se l’ex ti impedisce di vedere tuo figlio: nuova sentenza
Oltre 156mila euro di risarcimento per un padre a cui è stato impedito, per anni, di essere presente nella vita del figlio. Una cifra che la Corte d’Appello di Roma ha stabilito in una pronuncia destinata a segnare un precedente importante nel diritto di famiglia italiano, riaprendo il dibattito mai sopito sull’alienazione parentale Al centro della vicenda ci sono due genitori romani, separatisi quando il figlio aveva appena tre anni. Da quel momento, quello che avrebbe dovuto essere un percorso di co-genitorialità si è trasformato in un contenzioso infinito, fatto di denunce reciproche e provvedimenti mai davvero eseguiti. Già nel 2014, un primo decreto del Tribunale ordinario di Roma (n. 747/2013) aveva riconosciuto al padre un ruolo di frequentazione nei confronti del figlio, ma da lì in avanti la vicenda si è trascinata attraverso numerosi gradi di giudizio. Nel 2019 il Tribunale per i minorenni aveva già disposto il collocamento del ragazzo presso il padre, ma quella decisione è rimasta lettera morta. Due anni dopo, la madre è stata perfino dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, provvedimento che però non ha trovato applicazione a causa della sua ferma opposizione, protratta per mesi. Il risultato è che il figlio ha continuato a vivere con lei, mentre il rapporto con il padre si assottigliava fino quasi a scomparire: dal 2016, secondo quanto ricostruito nel procedimento, l’uomo è riuscito a vedere il ragazzo per sole quattro ore. Una situazione talmente grave che nel 2025 anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza n. 4337/24, ha ritenuto lo Stato italiano responsabile di non aver tutelato adeguatamente il diritto alla vita familiare del padre, sancendo la violazione dell’articolo 8 della Convenzione. Cosa ha stabilito realmente la Cassazione Il passaggio decisivo arriva con l’ordinanza n. 29690/2024 della Corte di Cassazione, pubblicata il 19 novembre 2024, quando la Suprema Corte interviene sul caso e riconosce, in modo netto, l’atteggiamento ostruzionistico tenuto dalla madre nell’ostacolare le visite paterne, insieme alle conseguenze negative che questo comportamento ha avuto sul minore stesso. Va ricordato che, in una fase precedente della stessa vicenda, la Cassazione si era già espressa con l’ordinanza n. 286/2022, accogliendo il ricorso della madre e definendo la sindrome da alienazione parentale una teoria priva di fondamento scientifico; a quella pronuncia si era affiancata anche l’ordinanza n. 9691/2022, relativa alle modalità di esecuzione coattiva dell’allontanamento del minore. Con l’ordinanza n. 29690/2024, però, i giudici della Suprema Corte non tornano sulla sindrome in sé, ma affermano con chiarezza che possono esistere condotte concrete di un genitore volte a impedire all’altro di esercitare il proprio ruolo, e che tali condotte vanno sanzionate. È una distinzione sottile, ma fondamentale: non conta l’etichetta clinica, conta il comportamento accertato nei fatti. Su questa base la Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 10 ottobre 2023, affidando ai giudici di rinvio il compito di quantificare il danno, richiamando l’articolo 709 ter del Codice di procedura civile, la norma che punisce il genitore che impedisce all’altro di mantenere, educare, istruire e seguire moralmente il figlio. Il risarcimento e il principio della bigenitorialità Per arrivare alla cifra di poco più di 156mila euro, a cui si aggiungono circa 20mila euro tra spese legali e accessorie, i giudici d’appello si sono basati su una tabella elaborata dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, adattandola alle specificità del caso. Ma il valore della sentenza non è solo economico. Il collegio giudicante ha infatti qualificato la condotta della madre come un vero e proprio “illecito endofamiliare”: un danno, cioè, che si consuma dentro le mura della famiglia stessa e che, proprio per questo, merita tutela giuridica quanto qualsiasi altro illecito. Al centro resta il principio della bigenitorialità, il diritto-dovere di entrambi i genitori di partecipare alla crescita dei figli, che secondo la Corte non può mai essere messo in discussione dalle scelte oppositive di uno dei due, salvo casi gravi e documentati come abusi o maltrattamenti. Un risarcimento che non ripara tutto Resta però una domanda scomoda: cosa succede quando, dopo anni di distanza forzata, è il ragazzo stesso a non voler più vedere il padre? È il nodo più delicato dell’intera vicenda, perché nessuna sentenza può imporre un affetto o ricostruire artificialmente un legame interrotto. Come ha sottolineato l’avvocata che ha seguito il caso per conto del padre, il riconoscimento economico non restituisce le tappe di vita perse, i momenti di quotidianità mai condivisi, il passaggio dall’infanzia all’adolescenza vissuto solo a distanza. Il danno, in questi casi, è irreversibile anche per il figlio, che cresce privato della presenza di uno dei due genitori. Proprio per questo la sentenza romana assume un significato che va oltre il singolo caso: manda un segnale chiaro a chi, con comportamenti ostruzionistici, trasforma un rapporto genitoriale nato sano in qualcosa di sterile e irrecuperabile, ricordando che il diritto di un genitore a restare tale, sul piano affettivo e sostanziale, merita oggi una tutela concreta anche sul piano giudiziario. https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/separazione-spettano-oltre-150mila-euro-risarcimento-impedisce-vedere/7119.html
Va dimostrato il diritto al mantenimento della figlia maggiorenne, anche se epilettica
L’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento – che è a carico del richiedente il mantenimento – vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, richiede una prova particolarmente rigorosa per il caso del “figlio adulto” in ragione del principio dell’autoresponsabilità delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva omesso di accertare l’incidenza delle problematiche di salute (epilessia focale sintomatica) della figlia maggiorenne sulla sua capacità lavorativa, riconoscendo a carico del padre una contribuzione sia pure in misura ridotta senza tuttavia chiarirne l’esatta natura se cioè strettamente alimentare, come sembrerebbe far pensare il riferimento agli stretti bisogni alimentari, o piuttosto come un vero e proprio assegno di mantenimento). Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 4 giugno 2026, n. 17783.
Successione, da oggi se compri una casa donata non rischi più di perderla a causa degli eredi: ecco la nuova riforma
Dal 18 giugno è entrata definitivamente a regime una delle più importanti riforme degli ultimi anni, in materia di successioni e compravendite immobiliari. Destinate a favorire la circolazione degli immobili, le nuove regole di legge modificano profondamente il trattamento di tali beni provenienti da donazione, eliminando gran parte delle incertezze che per decenni hanno frenato il mercato. La novità chiave attiene alla tutela degli acquirenti: salvo particolari eccezioni, chi acquista una casa che, in passato, era stata donata non rischia più di perdere l’immobile per le pretese degli eredi legittimari. Per comprendere la portata di questa riforma bisogna, però, partire dal sistema precedente e chiedersi perché gli immobili donati erano considerati rischiosi. Come è noto, il nostro ordinamento tutela alcuni familiari stretti del defunto – definiti “legittimari” – ai quali la legge riserva una quota minima dell’eredità. Tra questi rientrano il coniuge, i figli e, talvolta, gli ascendenti. Quando una persona, durante la propria vita, effettuava donazioni che riducevano o compromettevano la quota spettante ai legittimari, questi ultimi potevano agire in giudizio per ottenere il reintegro dei propri diritti. Attraverso la cosiddetta azione di riduzione, il giudice poteva infatti accertare la lesione della loro quota di legittima. Il problema nasceva dal fatto che la tutela non si fermava al donatario. Se l’immobile ricevuto in donazione era stato poi venduto a un terzo, il legittimario poteva esercitare anche l’azione di restituzione e chiedere la riconsegna del bene. In pratica, chi aveva acquistato la casa correva il rischio di perderla, pur essendo estraneo ai rapporti familiari e successori. Tale situazione ha reso per anni gli immobili di provenienza donativa particolarmente difficili da vendere. Molti acquirenti rinunciavano all’acquisto per timore di future contestazioni e, parallelamente, le banche spesso rifiutavano di concedere mutui garantiti da tali immobili. Tuttavia la legge 182/2025 ha modificato profondamente questo sistema, intervenendo sull’art. 563 del c.c. relativo agli effetti della riduzione della donazione. La volontà del legislatore è stata quella di favorire la stabilità dei trasferimenti immobiliari, spostando la tutela del legittimario dal piano reale a quello economico. In pratica, il nuovo modello non punta più a consentire il recupero dell’immobile da parte dell’erede leso, ma a garantirgli un risarcimento economico. In sostanza: se il donatario vende il bene a un terzo, l’acquirente conserva la proprietà dell’immobile e non può essere privato del bene per effetto di una successiva azione ereditaria; il legittimario che ritiene di aver subito una lesione della propria quota può chiedere soltanto una somma di denaro al donatario, cioè alla persona che aveva ricevuto il bene in donazione e successivamente lo ha venduto; la proprietà dell’immobile resta, quindi, definitivamente in capo all’acquirente. La riforma è entrata formalmente in vigore il 18 dicembre scorso: perciò, le nuove disposizioni si applicano direttamente a tutte le successioni aperte da quella data in avanti, ossia ai casi in cui il donante sia deceduto dal 18 dicembre 2025. È importante, però, sottolineare che non rileva la data della donazione. Ciò che conta è il momento di apertura della successione, coincidente con il decesso del donante. Vero è che, per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025, il legislatore ha previsto un periodo di disciplina transitoria della durata di sei mesi. In pratica, fino al 18 giugno scorso, i legittimari interessati – rispettando precise formalità di notificazione e trascrizione nei registri immobiliari – potevano conservare l’applicazione del vecchio regime, caratterizzato dalla possibilità di recuperare l’immobile anche nei confronti dei terzi acquirenti. Non bastava, quindi, una diffida o una contestazione verbale: occorreva una vera e propria pubblicità immobiliare mediante trascrizione nei registri. Con la scadenza del 18 giugno 2026, le successioni anteriori al 18 dicembre 2025 per le quali non sono stati eseguiti questi adempimenti sono automaticamente confluite nel nuovo regime. Perciò, in tali circostanze, il legittimario perde la possibilità di agire per ottenere la restituzione dell’immobile dal terzo acquirente e conserva soltanto il diritto a un’indennità economica nei confronti del donatario. C’è un altro interessante aspetto della riforma, che attribuisce un ruolo centrale alla trascrizione delle domande giudiziali e degli atti di opposizione. Prima di acquistare un immobile proveniente da donazione sarà, infatti, possibile verificare nei registri immobiliari l’eventuale esistenza di contestazioni già avviate. Se al momento del rogito non risultano trascritti alcuna domanda di riduzione o alcun atto di opposizione, l’acquirente beneficia della protezione prevista dalla nuova disciplina. Viceversa, se la contestazione è stata regolarmente notificata e trascritta prima dell’acquisto, continuano a trovare applicazione le regole precedenti per quella specifica vicenda. Il pregio della trascrizione è, quindi, quello di rendere il rischio giuridico conoscibile e verificabile, aumentando la trasparenza delle operazioni immobiliari. A questo punto la domanda sorge spontanea: che cosa accade se l’immobile è ancora del donatario? In effetti, la situazione è diversa quando il bene donato non è stato venduto a terzi e si trova ancora nel patrimonio del donatario. In questo caso il legittimario continua a poter chiedere la restituzione dell’immobile. Tuttavia, la riforma introduce una novità significativa. Se sul bene gravano ipoteche, finanziamenti garantiti o altri vincoli costituiti dal donatario, tali pesi non vengono automaticamente eliminati con la restituzione. L’erede che ottiene il bene lo riceve nello stato in cui si trova, comprensivo dei vincoli esistenti. Per compensare la riduzione di valore derivante dalla presenza di tali gravami, il donatario dovrà corrispondere al legittimario una somma di denaro pari al valore del peso imposto sull’immobile. Un altro degli aspetti più rilevanti della riforma riguarda il rapporto con gli istituti di credito. In passato, le banche guardavano con diffidenza gli immobili provenienti da donazione. Il rischio che gli eredi potessero ottenere la restituzione del bene metteva, infatti, in pericolo anche le ipoteche iscritte a garanzia dei mutui. Per questo motivo gli istituti di credito spesso rifiutavano il finanziamento oppure richiedevano particolari garanzie aggiuntive. Con il nuovo sistema il rischio di evizione viene drasticamente ridotto e l’ipoteca iscritta dalla banca non è più esposta alla possibilità di essere travolta dalle pretese successorie nei confronti del terzo acquirente. Di conseguenza è prevedibile una maggiore disponibilità delle banche a concedere mutui su immobili di provenienza donativa e una progressiva riduzione della necessità di stipulare gravose polizze assicurative o di conseguire rinunce preventive da parte dei familiari. Ricapitolando, per molti anni la donazione ha rappresentato un fattore di forte incertezza nel mercato immobiliare italiano. Il timore di future azioni restitutorie rendeva numerosi immobili difficili da vendere e, spesso, poco appetibili per gli acquirenti e per le banche. Ora, con il completamento del periodo transitorio il 18 giugno scorso, il legislatore ha scelto di privilegiare stabilità degli acquisti e sicurezza della circolazione immobiliare, senza eliminare la tutela dei legittimari, che continua a esistere sotto forma di diritto al risarcimento economico. Il risultato è un sistema in cui gli immobili provenienti da donazione possono circolare con maggiore facilità, mentre le controversie ereditarie tendono a concentrarsi sul piano patrimoniale e risarcitorio, anziché mettere in discussione la proprietà del bene acquistato da terzi. https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/successione-oggi-compri-casa-donata-rischi-perderla-causa-degli-eredi/7091.html
Successione, ora il testamento resta valido anche se nasce o riconosci un nuovo figlio e ne avevi altri.
Con la sentenza 18192/2026, la Corte spiega quando la nascita o il riconoscimento di un figlio dopo il testamento può incidere sulla successione e quando il documento resta valido La nascita o il riconoscimento di un figlio, dopo la redazione di un testamento, può mettere in discussione la validità delle disposizioni testamentarie già adottate? È una domanda ricorrente che, inevitabilmente, coinvolge principi fondamentali del diritto successorio e della tutela dei rapporti familiari. Sul tema è recentemente intervenuta la Cassazione con la sentenza 18192/2026, chiarendo quando la sopravvenienza di un figlio determina l’inefficacia del testamento e quando, invece, il documento continua a produrre i suoi effetti. La controversia riguardava una successione particolarmente complessa. Il defunto aveva redatto un testamento disponendo dei propri beni in favore di tre figli, la cui esistenza era nota al momento della stesura dell’atto. Tuttavia, a oltre trent’anni dalla sua morte, una sentenza aveva accertato giudizialmente l’esistenza di un quarto figlio, fino a quel momento non riconosciuto. La questione giuridica sottoposta ai giudici di piazza Cavour era quindi la seguente: la scoperta di un ulteriore figlio rende automaticamente inefficace il testamento redatto, quando il testatore aveva già altri figli? La risposta della Corte è stata negativa. Per comprendere la decisione occorre fare riferimento all’art. 687 del c.c., che disciplina la cosiddetta revocazione del testamento per sopravvenienza di figli. Ebbene, la norma stabilisce che l’atto può perdere efficacia quando – dopo la sua redazione – il testatore scopra di avere figli o ne abbia successivamente, qualora al momento della stesura del testamento non ne avesse alcuno, oppure ignorasse la loro esistenza. L’idea alla base della disposizione è piuttosto intuitiva: chi redige un testamento senza sapere di avere figli avrebbe potuto prendere decisioni diverse, se avesse conosciuto la reale composizione della propria famiglia. Attenzione però: secondo i giudici della Cassazione, tale disposizione civilistica deve essere interpretata in modo rigoroso. La norma troverebbe applicazione soltanto quando il testatore, al momento della redazione del testamento, fosse completamente privo di figli o ignorasse del tutto di averne. Diversa è invece la situazione di chi, al momento del testamento, abbia già figli conosciuti. In tale ipotesi, la successiva nascita o il successivo accertamento di un ulteriore figlio non comporta automaticamente la caducazione delle disposizioni testamentarie. La Corte ha richiamato precedenti conformi, come ad esempio la pronuncia 18893/2017, ribadendo che la perdita automatica di efficacia del testamento costituisce un’ipotesi eccezionale e – proprio per questo – non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti dalla legge. Secondo il ragionamento dei giudici di legittimità, il legislatore avrebbe attribuito particolare rilievo alla condizione di chi non abbia mai avuto esperienza della genitorialità. In questa prospettiva, l’assenza assoluta di discendenti costituirebbe il presupposto indispensabile per l’applicazione dell’art. 687 c.c. A ben vedere, la decisione continua però ad alimentare il dibattito. Secondo alcuni interpreti, infatti, la sopravvenienza di un nuovo figlio modifica comunque l’assetto familiare e successorio, con il rischio di determinare una disparità di trattamento tra figli che godono degli stessi diritti. Le perplessità si collegano anche alla riforma della filiazione del 2012-2013, che ha sancito la piena uguaglianza tra tutti i figli, indipendentemente dalla nascita nel, o fuori dal, matrimonio. Per parte della dottrina, l’orientamento della Cassazione potrebbe quindi sollevare dubbi di compatibilità con i principi costituzionali e comunitari di uguaglianza e non discriminazione. Ricapitolando, qual è la portata giurisprudenziale generale della sentenza 18192/2026 della Cassazione? Ebbene, si stabilisce un principio giurisprudenziale preciso: se il testatore aveva già figli noti quando ha redatto il testamento, la successiva nascita o il successivo riconoscimento di un altro figlio non rende automaticamente inefficace il testamento stesso. L’art. 687 del Codice Civile continua, invece, ad applicarsi quando il testatore non aveva alcun figlio oppure ignorava completamente di averne. Resta fermo che un figlio sopravvenuto conserva comunque i diritti che la legge riconosce ai legittimari e, pur restando valido il testamento, può far valere gli strumenti previsti dall’ordinamento per ottenere la tutela della propria quota di riserva. https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/successione-testamento-resta-valido-anche-nasce-riconosci-nuovo-figlio/7087.html
Notizie dai distretti dell'AMI
Rinasce la sezione dell’AMI di Milano. L’Avv. Maria Furfaro è il nuovo Presidente
In data odierna è stata ricostituita la sezione distrettuale dell’AMI di Milano. Il nuovo direttivo ha nominato l’Avv. Maria Furfaro quale Presidente. Le altre cariche sono state assegnate agli avvocati Maria Teresa Zampogna (Segretario), Angelo Laratta (Tesoriere), Concetta Sannino (Responsabile pari opportunità) e Ernesto Savio Sarno (Consigliere). L’AMI tutta augura un benvenuto al nuovo Direttivo.
A.M.I. CATANZARO – COSENZA: LE NOMINE DEL NUOVO DIRETTIVO
Si sono conclusi i lavori dell’A.M.I. (Associazione Matrimonialisti Italiani) del distretto Catanzaro-Cosenza, per la nomina del nuovo direttivo, che quest’anno si compone di cinque avvocati di prestigio, tutti con un enorme bagaglio culturale e professionale. L’Avv. Margherita Corriere è stata riconfermata Presidente distrettuale, mentre l’Avv. Marianna Famà – Segretario del Direttivo e l’Avv. Carla Stancati -Tesoriere, nella nuova struttura sono stati nominati anche l‘Avv. Nicola Scavelli e l’Avv, Mafalda Manuela Carino. Il Presidente Margherita Corriere, nell’illustrare le linee programmatiche per il 2022, ha dichiarato: “È fondamentale la creazione di un lavoro di equipe per un “linguaggio comune” tra le varie esperienze professionali.. Da sempre ci occupiamo con professionalità delle persone, dei minori e dei loro diritti fondamentali, cercando di dare un valido contributo alla formazione di quanti intendono tutelarli e, soprattutto, dei praticanti avvocati e dei giovani avvocati”. L’operato dell’A.M.I. da anni è rivolto in particolare sulle problematiche della maternità e della paternità, dei diritti delle persone minorenni, della procreazione assistita, dei matrimoni misti, dell’istruzione scolastica, dei diritti delle persone diversamente abili, delle adozioni e delle problematiche relative alla terza età, anche il prossimo anno proseguirà il lungo cammino con delle campagne mirate contro il bullismo e la violenza di genere, collaborando con le scuole con dei corsi di sensibilizzazione ad hoc per gli studenti. Gli auguri di buon lavoro, sono stati formulati al nuovo direttivo, dal Presidente Nazionale A.M.I. Gian Ettore Gassani e dai vertici nazionali dell’associazione forense, impegnata da 14 anni nel sociale e nella formazione degli operatori del settore giustizia suoi iscritti. Redazione Avv. Margherita Corriere Avv. Marianna Famà Avv. Carla Stancati Avv. Nicola Scavelli Mafalda Manuela Carino
A.M.I. NAPOLI: “MADRE” – EVENTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON
L’A.M.I. Napoli in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Lions Club Virgiliano Distretto 108, il prossimo 15 dicembre alle ore 17.30 ha organizzato un evento “Madre”, presso la Basilica dello Spirito Santo di Napoli, in via Toledo 402. La manifestazione è a favore della “Fondazione Santobono Pausilipon” che è impegnata per il miglioramento della vita in ospedale per i piccoli pazienti ed i loro familiari con particolare riferimento alle problematiche sanitarie e a quelle relative ad aspetti sociosanitari e psico-pedagogici. I saluti sono affidati al Presidente A.M.I. Gian Ettore Gassani, al Presidente COA Napoli Antonio Tafuri, dal Direttore Fondazione Santobono Pausilipon, Flavia Matrisciano e dal Consigliere del Comune di Napoli Maria Grazia Vitelli, l’evento è introdotto dal Presidente A.M.I. Napoli Valentina De Giovanni e da Giovanni De Vivo – Presidente Lions Club Napoli Virgiliano. Per partecipare all’evento, che darà diritto a tre crediti formativi, di cui uno in deontologia, per gli avvocati per info; Valentina De Giovanni, al numero tel. 3471264252, oppure Giovanni De Vivo al numero 3391800800 la locandina dell’evento:
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L’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani è l’associazione italiana per la formazione professionale multidisciplinare, sia di base che di aggiornamento professionale più attiva in Italia. Vanta di numerosi soci sostenitori come psicologi, medici psichiatri, mediatori familiari, sociologi, pedagogisti, assistenti sociali e insegnanti.
Far parte dell’AMI significa contribuire attivamente a questo grande progetto sempre più in crescita ed importanza nazionale.












