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GASSANI ” C’E’ UN VUOTO NORMATIVO SULLE CAUTELE SUI FIGLI”
Il Presidente A.M.I. Gian Ettore Gassani, ieri in serata è intervenuto nei Tg Mediaset, nell’edizione delle 18 di “Studio Aperto” su Italia1 e nell’edizione del “Tg4” delle ore 19.00, sulla vicenda di Varese dell’omicidio di un bambino di soli 7 anni per mano del padre, agli arresti domiciliari dopo che aveva accoltellato un suo collega sul posto di lavoro. Gassani, durante i Tg ha senza mezzi termini dichiarato che tra i motivi di questa tragedia, c’è sicuramente un vuoto normativo sulle cautele sui figli, probabilmente se Davide Paitoni, non avesse ricevuto il permesso di vedere il figlio il piccolo Daniele a Capodanno, e fossero state adottate più cautele, questa tragedia poteva essere evitata. Oggi intanto la notizia che la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha chiesto accertamenti urgenti sul caso del bimbo di 7 anni ucciso a coltellate dal padre in provincia di Varese il primo gennaio. Il 40enne Davide Paitoni, che quel giorno ha anche cercato di uccidere la moglie la quale lo aveva già denunciato per maltrattamenti, era infatti ai domiciliari per aver tentato di accoltellare un collega ma aveva ricevuto il permesso di vedere il figlio per Capodanno. L’uomo, che oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia, resta in carcere: il gip ha convalidato il fermo, mentre la procura di Varese assicura: «Avevamo sostenuto la pericolosità sociale di Paitoni» (Lapresse) Redazione
Novità dall'AMI Nazionale
Genitori separati o divorziati, in arrivo un nuovo aiuto economico per l’affitto di casa.
La Legge di Bilancio 2026 porta finalmente una risposta concreta a una delle situazioni più difficili che può attraversare un genitore: trovarsi separato o divorziato, senza l’assegnazione della casa familiare e con la necessità di garantire un tetto ai propri figli. A partire dal 1° Gennaio 2026, infatti, prenderà il via un nuovo sostegno abitativo specificamente pensato per questi nuclei familiari, inserito nell’articolo 56 della Manovra. Il Governo ha stanziato per questa misura un fondo permanente di 20 milioni di euro annui, gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l’obiettivo di alleviare il peso economico che grava su chi, dopo la fine del matrimonio o dell’unione, deve affrontare spese abitative aggiuntive pur continuando a mantenere i propri figli. Chi potrà accedere al nuovo contributo abitativo Il contributo è riservato a una categoria ben precisa di beneficiari: genitori separati o divorziati che non hanno ottenuto l’assegnazione dell’abitazione familiare e che hanno figli fiscalmente a carico fino al compimento dei 21 anni. Questa specifica è importante, perché identifica proprio quella fascia di genitori che si trovano in una condizione particolarmente delicata dal punto di vista economico. Dopo una separazione o un divorzio, infatti, chi lascia la casa coniugale deve non solo trovare una nuova sistemazione abitativa, ma anche continuare a contribuire al mantenimento dei figli, creando spesso una doppia pressione finanziaria. Il requisito della “fiscalità a carico” riguarda i figli che rientrano nei parametri previsti dalla normativa tributaria, ovvero quelli che non superano determinate soglie di reddito personale. L’intento del legislatore è chiaro: sostenere concretamente quei genitori che, pur avendo perso il diritto di abitare nella casa dove vivono i figli, mantengono comunque le proprie responsabilità genitoriali ed economiche nei loro confronti.
Separazione e divorzio: la Cartabia rafforza l’inammissibilità delle domande endofamiliari
La sentenza del Tribunale di Castrovillari 22 settembre 2025, n. 1531 sulla scorta dell’orientamento ormai da tempo prevalente della giurisprudenza anche di legittimità, conferma l’inammissibilità, nell’ambito dei giudizi di separazione, divorzio o modifica delle relative condizioni, delle domande non strettamente connesse alle questioni famigliari. Tale orientamento, peraltro, risulta di fatto confermato anche dal recente decreto correttivo della riforma Cartabia in tema di risarcimento dei danni endofamiliari. Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione l’art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” tra l’azione di separazione o di divorzio, e relative modifiche, e quelle aventi ad oggetto, tra l’altro, lo scioglimento della comunione coniugale, la divisione o la restituzione dei beni, il rimborso di somme anticipate o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. La giurisprudenza di merito si è quindi conformata a questo principio, e in particolare recentemente è stato osservato che la trattazione – unitamente alla domanda di separazione o di divorzio o di modifica delle relative condizioni – di domande che richiedono un’istruttoria specifica e talora prolungata, «risulta in contrasto con l’interesse – che non può ritenersi di natura esclusivamente privatistica – alla celere definizione non solo della questione inerente la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, ma anche delle delicate questioni relative all’affidamento, collocazione abitativa e mantenimento dei figli minori ed all’assegno per il coniuge, e dunque alla formazione del giudicato su tali questioni che, sia pure di natura atipica (c.d. “rebus sic stantibus” ), tuttavia costituisce un punto fermo rispetto al quale sono allegabili soltanto le modifiche dello stato di fatto e i giustificati motivi che costituiscono il presupposto dei procedimenti disciplinati dall’art. 473-bis.29» (Tribunale Potenza, 5 marzo 2024, n. 388). La sentenza del Tribunale di Castrovillari di una separazione consensuale, che prevedeva – tra l’altro – l’impegno dei coniugi di trasferire la proprietà di un immobile in favore della figlia minore, la moglie ha adito il Tribunale per richiedere il divorzio e – tra l’altro – il trasferimento in favore della figlia del predetto immobile (e ciò probabilmente in ragione del rifiuto opposto dal marito). Il Tribunale stesso ha quindi dichiarato inammissibile la domanda di trasferimento, innanzitutto richiamando la giurisprudenza sopra ricordata e precisando che in sede di divorzio (così come di separazione o di modifica) «è possibile adottare provvedimenti sulla casa coniugale soltanto ai sensi dell’art. 337-sexies c.c., mentre ogni questione relativa alla proprietà o al trasferimento di essa e ad eventuali diritti reali, quale quello di abitazione invocato dalla ricorrente, esula dal presente giudizio». La sentenza del Tribunale di Castrovillari si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità, e in questo senso non può essere criticata. Tuttavia, come sopra accennato, talvolta le questioni non strettamente famigliari costituiscono nei fatti il vero punto di conflitto, sicché sarebbe opportuna una riflessione per comprendere se davvero queste non possano avere alcun diritto di cittadinanza nel processo famigliare, nel cui ambito potrebbero essere affrontate con la giusta sensibilità e con un’ampia visione, per offrire una più efficace tutela alle parti deboli, anche nell’ottica di una possibile e virtuosa economica processuale. https://www.altalex.com/documents/2025/10/30/separazione-divorzio-cartabia-rafforza-inammissibilita-domande-endofamiliari
Spese straordinarie: la Cassazione fa chiarezza su documentazione e accordi preventivi
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22522/2025, ha risolto definitivamente il contrasto giurisprudenziale sui requisiti per il rimborso delle spese straordinarie dei figli nelle separazioni. La Suprema Corte ha stabilito che non e’ sufficiente la mera elencazione delle spese nel precetto, ma e’ necessaria la rigorosa documentazione degli esborsi sostenuti per le spese mediche e scolastiche ordinarie, mentre per le spese accessorie (divertimento, feste) occorre il preventivo accordo tra genitori secondo le modalita’ pattuite. La decisione rafforza la tutela del genitore debitore, garantendo il diritto di verifica preventiva delle somme richieste, e uniforma l’orientamento nazionale, incentivando accordi di separazione piu’ dettagliati e riducendo il contenzioso successivo in materia esecutiva. Per le spese mediche e scolastiche ordinarie, invece, pur non essendo richiesto un accordo preventivo, e’ comunque necessaria la documentazione completa degli esborsi sostenuti. La Corte ha sottolineato come questa distinzione risponda all’esigenza di tutelare il genitore debitore, che deve essere messo in condizione di verificare sin da subito la correttezza delle somme indicate nel precetto, evitando di trovarsi nella posizione di “mero pagatore” senza possibilita’ di controllo. La sentenza precisa inoltre che la documentazione non deve necessariamente essere trascritta nel precetto, potendo essere semplicemente allegata o indicata come messa a disposizione della controparte per un immediato reperimento. La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “La convenzione di separazione personale dei coniugi, omologata dall’autorita’ giudiziaria, nella quale sia stabilito che il genitore non affidatario paghi le spese sostenute dall’altro genitore, costituisce idoneo titolo esecutivo purche’ il genitore creditore abbia, per le spese che richiedono accordo, conseguito l’intesa con l’altro genitore, ovvero, per le spese mediche e scolastiche ordinarie, documentato l’effettiva sopravvenienza degli esborsi o almeno messo a disposizione la documentazione necessaria”. Continua in: Spese straordinarie figli: la Cassazione fa chiarezza su documentazione e accordi preventivi Autore: Avv. Alessandra Moscato. © AvvocatoAndreani.it Risorse Legali.
Continuità affettiva e affido familiare: una tutela concreta per i minori
La decisione del Tribunale per i Minorenni di Bologna ribadisce con forza l’importanza di garantire la continuità delle relazioni socio-affettive costruite dai bambini nel periodo di affido familiare. Pur disponendo il rientro dei minori nella famiglia di origine, il Collegio ha stabilito che fosse tutelato il legame con la famiglia affidataria, riconoscendo la centralità del diritto del minore a mantenere rapporti significativi con tutte le figure di riferimento che hanno contribuito al suo percorso di crescita. La decisione del Tribunale per i Minorenni di Bologna offre un contributo significativo al tema dell’affidamento familiare e alla tutela dei legami socio-affettivi dei minori. Il Collegio, nel disporre il rientro dei bambini nella famiglia di origine dopo un periodo di affido, ha ribadito un principio che assume un rilievo centrale nella prospettiva del diritto minorile: “Qualora un minore rientri nella propria famiglia dopo un periodo di allontanamento, e ove si accerti che risponde al suo interesse mantenere la continuità delle positive relazioni socio affettive consolidate durante l’affidamento a terzi, può prescriversi ai genitori di garantire la frequentazione tra il minore e le persone presso le quali era stato collocato dai servizi sociali affidatari.” Continua in: Continuità affettiva e affido familiare: una tutela concreta per i minori Autore: Avv. Alessandra Moscato. © AvvocatoAndreani.it Risorse Legali.
Notizie dai distretti dell'AMI
Rinasce la sezione dell’AMI di Milano. L’Avv. Maria Furfaro è il nuovo Presidente
In data odierna è stata ricostituita la sezione distrettuale dell’AMI di Milano. Il nuovo direttivo ha nominato l’Avv. Maria Furfaro quale Presidente. Le altre cariche sono state assegnate agli avvocati Maria Teresa Zampogna (Segretario), Angelo Laratta (Tesoriere), Concetta Sannino (Responsabile pari opportunità) e Ernesto Savio Sarno (Consigliere). L’AMI tutta augura un benvenuto al nuovo Direttivo.
A.M.I. CATANZARO – COSENZA: LE NOMINE DEL NUOVO DIRETTIVO
Si sono conclusi i lavori dell’A.M.I. (Associazione Matrimonialisti Italiani) del distretto Catanzaro-Cosenza, per la nomina del nuovo direttivo, che quest’anno si compone di cinque avvocati di prestigio, tutti con un enorme bagaglio culturale e professionale. L’Avv. Margherita Corriere è stata riconfermata Presidente distrettuale, mentre l’Avv. Marianna Famà – Segretario del Direttivo e l’Avv. Carla Stancati -Tesoriere, nella nuova struttura sono stati nominati anche l‘Avv. Nicola Scavelli e l’Avv, Mafalda Manuela Carino. Il Presidente Margherita Corriere, nell’illustrare le linee programmatiche per il 2022, ha dichiarato: “È fondamentale la creazione di un lavoro di equipe per un “linguaggio comune” tra le varie esperienze professionali.. Da sempre ci occupiamo con professionalità delle persone, dei minori e dei loro diritti fondamentali, cercando di dare un valido contributo alla formazione di quanti intendono tutelarli e, soprattutto, dei praticanti avvocati e dei giovani avvocati”. L’operato dell’A.M.I. da anni è rivolto in particolare sulle problematiche della maternità e della paternità, dei diritti delle persone minorenni, della procreazione assistita, dei matrimoni misti, dell’istruzione scolastica, dei diritti delle persone diversamente abili, delle adozioni e delle problematiche relative alla terza età, anche il prossimo anno proseguirà il lungo cammino con delle campagne mirate contro il bullismo e la violenza di genere, collaborando con le scuole con dei corsi di sensibilizzazione ad hoc per gli studenti. Gli auguri di buon lavoro, sono stati formulati al nuovo direttivo, dal Presidente Nazionale A.M.I. Gian Ettore Gassani e dai vertici nazionali dell’associazione forense, impegnata da 14 anni nel sociale e nella formazione degli operatori del settore giustizia suoi iscritti. Redazione Avv. Margherita Corriere Avv. Marianna Famà Avv. Carla Stancati Avv. Nicola Scavelli Mafalda Manuela Carino
A.M.I. NAPOLI: “MADRE” – EVENTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON
L’A.M.I. Napoli in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Lions Club Virgiliano Distretto 108, il prossimo 15 dicembre alle ore 17.30 ha organizzato un evento “Madre”, presso la Basilica dello Spirito Santo di Napoli, in via Toledo 402. La manifestazione è a favore della “Fondazione Santobono Pausilipon” che è impegnata per il miglioramento della vita in ospedale per i piccoli pazienti ed i loro familiari con particolare riferimento alle problematiche sanitarie e a quelle relative ad aspetti sociosanitari e psico-pedagogici. I saluti sono affidati al Presidente A.M.I. Gian Ettore Gassani, al Presidente COA Napoli Antonio Tafuri, dal Direttore Fondazione Santobono Pausilipon, Flavia Matrisciano e dal Consigliere del Comune di Napoli Maria Grazia Vitelli, l’evento è introdotto dal Presidente A.M.I. Napoli Valentina De Giovanni e da Giovanni De Vivo – Presidente Lions Club Napoli Virgiliano. Per partecipare all’evento, che darà diritto a tre crediti formativi, di cui uno in deontologia, per gli avvocati per info; Valentina De Giovanni, al numero tel. 3471264252, oppure Giovanni De Vivo al numero 3391800800 la locandina dell’evento:
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L’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani è l’associazione italiana per la formazione professionale multidisciplinare, sia di base che di aggiornamento professionale più attiva in Italia. Vanta di numerosi soci sostenitori come psicologi, medici psichiatri, mediatori familiari, sociologi, pedagogisti, assistenti sociali e insegnanti.
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