👉 CLICCA QUI PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 👈
Guarda il video di presentazione del presidente nazionale avv. Gian Ettore Gassani
Con la deliberazione n. 133 del 15.9.23 il CNF ha inserito l’AMI nella sezione n. 1 ossia tra le associazione maggiormente rappresentative abilitate a conferire il titolo di specialista agli avvocati che parteciperanno alla istituenda scuola di formazione della nostra associazione. Delibera CNF n. 133 del 15-9-2023_4.AMI
Un sostegno economico destinato ai genitori separati o divorziati che, dopo la fine della convivenza, sono costretti a lasciare la casa familiare e devono affrontare il costo di un nuovo affitto. È questa la finalità del Fondo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati, finanziato con 60 milioni di euro complessivi nel triennio 2026-2028. La misura è tornata al centro dell’attenzione dopo le dichiarazioni del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha annunciato l’intenzione del Governo di rendere operativo il contributo entro la fine del 2026. È importante però chiarire un punto: il bonus non è una misura del Piano Casa in senso stretto. Lo stesso Salvini ha precisato che si tratta di un intervento collegato alle politiche abitative, ma finanziato attraverso una voce specifica destinata ai genitori separati. Secondo le indicazioni fornite dal ministro, il contributo potrebbe essere compreso tra 400 e 500 euro al mese e avere una durata massima di 12 mesi. Nel caso dell’importo massimo, quindi, il sostegno potrebbe arrivare a 6.000 euro complessivi per beneficiario. L’importo effettivo, tuttavia, non è ancora stato quantificato in via definitiva: saranno il decreto attuativo e i successivi bandi a stabilire criteri, graduatorie e modalità di erogazione. Il fondo dispone di 20 milioni di euro all’anno, per un totale di 60 milioni nel periodo 2026-2028. L’obiettivo indicato dal Governo è sostenere circa 15.000 genitori separati nel triennio. Ma chi potrebbe beneficiare del contributo? Le prime indicazioni individuano come destinatari i genitori separati o divorziati che non sono assegnatari della casa familiare e che hanno figli a carico fino al compimento dei 21 anni. In particolare, il sostegno è pensato per chi, dopo la separazione, deve trovare una nuova abitazione pur continuando a sostenere gli oneri economici legati alla famiglia. L’obiettivo è quindi intervenire in una situazione di particolare difficoltà: un genitore lascia l’abitazione familiare, mentre l’altro vi rimane con i figli, e il primo deve sostenere contemporaneamente le spese della nuova sistemazione e, in alcuni casi, una quota dell’affitto o del mutuo della precedente abitazione. Durante la conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri, Salvini ha spiegato che il contributo dovrebbe servire proprio a permettere al genitore che ha lasciato la casa di affrontare il costo di una nuova sistemazione. La cifra di 400-500 euro mensili, però, rappresenta al momento un’indicazione e non un importo automaticamente riconosciuto a tutti. Sarà necessario attendere le regole definitive per capire se il contributo sarà uguale per tutti oppure modulato sulla base di elementi come il reddito, il canone di locazione, la situazione familiare o altri requisiti. La principale questione ancora da risolvere resta l’operatività della misura. A oggi, infatti, il bonus non può ancora essere richiesto: manca il decreto attuativo che deve stabilire concretamente i requisiti, l’entità del contributo, le modalità di presentazione delle domande e i criteri per assegnare le risorse. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indicato come obiettivo l’avvio dei primi contributi entro la fine del 2026. Di conseguenza, non è ancora possibile indicare una procedura ufficiale per presentare la domanda, né stabilire con certezza quali documenti saranno necessari. La dotazione complessiva di 60 milioni di euro rende evidente che si tratterà di una misura rivolta a una platea necessariamente limitata. Se venissero effettivamente riconosciuti 500 euro al mese per 12 mesi, ogni beneficiario potrebbe ricevere fino a 6.000 euro. Il costo massimo teorico sarebbe, quindi, molto elevato rispetto ai 20 milioni disponibili ogni anno. Questo significa che il decreto dovrà necessariamente definire criteri di selezione e modalità di distribuzione delle risorse, soprattutto nel caso in cui le richieste dovessero superare i fondi disponibili. E allora quando si potrà fare domanda? L’obiettivo del Ministero è rendere operativo il Fondo entro la fine del 2026, ma fino alla pubblicazione del decreto attuativo e del relativo bando non sarà possibile presentare una domanda ufficiale. Per ora, quindi, il quadro è questo: fondo complessivo: 60 milioni di euro; periodo: 2026-2028; dotazione annuale: 20 milioni di euro; contributo indicativo: 400-500 euro al mese; durata indicativa: fino a 12 mesi; potenziale importo massimo: 6.000 euro; destinatari: genitori separati o divorziati non assegnatari della casa familiare, con figli a carico fino a 21 anni; domande: non ancora presentabili; decreto attuativo: ancora necessario per definire le regole operative. L’ISEE sarà uno degli elementi fondamentali per stabilire l’accesso al contributo. La misura, infatti, è rivolta alle famiglie che si trovano in una situazione economica tale da rendere particolarmente difficile sostenere contemporaneamente le spese legate alla separazione e quelle di una nuova abitazione. La soglia ISEE definitiva, così come l’importo effettivo del contributo e gli altri dettagli operativi, dovranno essere stabiliti con il decreto attuativo.
Con l’ordinanza n. 23115/2026, depositata il 13 luglio dalla Seconda Sezione civile, la Cassazione ha fissato un principio destinato a diventare un punto di riferimento per casi simili: un coerede può senza dubbio usucapire anche le quote spettanti agli altri, ma per farlo deve dimostrare qualcosa di ben più specifico della semplice occupazione prolungata. Serve la prova di un potere esclusivo sul bene, esercitato in modo incompatibile con la possibilità che anche gli altri comproprietari ne godessero. Non sono sufficienti, spiegano i giudici, i normali atti di gestione dell’immobile, né tanto meno comportamenti che rientrano nella tollerabilità tipica dei rapporti familiari, come il pagamento delle utenze o delle spese condominiali. Perché scatti l’usucapione, il possesso deve manifestarsi in modo tale da rendere evidente, anche agli occhi degli altri eredi, la volontà di comportarsi da unico proprietario, escludendo di fatto chiunque altro dal godimento del bene. Nel caso specifico, la Corte ha osservato che la madre aveva continuato a vivere nell’appartamento al piano terra fino alla propria morte, nel 2008, e che le figlie disponevano delle chiavi degli immobili, entrandovi liberamente per farle visita: circostanze che, lungi dal confermare un possesso esclusivo, indicano piuttosto un compossesso, cioè una condivisione di fatto del bene tra più persone legittimate a utilizzarlo. Il tempo che passa non basta da solo Uno degli aspetti più interessanti della pronuncia riguarda il valore, spesso sopravvalutato, del semplice trascorrere degli anni. In linea generale, una lunga durata dell’occupazione può far presumere l’esistenza di un possesso pieno e genuino: è quanto avviene, ad esempio, nei rapporti tra estranei, dove restare per vent’anni in un immobile, senza opposizioni, normalmente segnala l’assenza di un titolo diverso dalla proprietà di fatto. Ma questa presunzione, chiarisce la Cassazione, si indebolisce sensibilmente nei rapporti di parentela. Tra fratelli, sorelle, zii e cugini è del tutto plausibile che si mantenga per anni, se non per decenni, un atteggiamento di tolleranza reciproca, dettato da affetto, quieto vivere o semplice disinteresse verso la gestione formale del patrimonio comune. In altre parole, il fatto che nessuno abbia mai protestato non significa che gli altri coeredi abbiano rinunciato ai propri diritti: può semplicemente significare che, per rispetto dei legami familiari, hanno scelto di non intervenire. Una lettura che ridimensiona il peso probatorio del tempo trascorso e sposta l’attenzione sulla qualità del possesso più che sulla sua durata. Le conseguenze pratiche della decisione Alla luce di questi principi, la Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, rinviando il caso a una diversa composizione dello stesso ufficio giudiziario. I giudici fiorentini dovranno ora riesaminare l’intera vicenda per stabilire se, al di là della lunga permanenza nell’immobile, vi siano elementi concreti che dimostrino davvero un possesso esclusivo e incompatibile con quello degli altri coeredi, oppure se si sia trattato, come sembra emergere dagli atti, di una comunione di fatto tollerata all’interno della famiglia. La decisione ha una portata che va ben oltre il singolo caso pisano: chiunque si trovi a gestire una casa ereditata insieme a fratelli o sorelle, magari continuando ad abitarci per anni senza formalizzare nulla, dovrebbe sapere che questo silenzio prolungato non equivale automaticamente a un diritto di proprietà acquisito. Chi intende far valere l’usucapione dovrà, quindi, raccogliere prove più solide della semplice permanenza nel tempo, mentre chi teme di perdere i propri diritti su un bene ereditato farebbe bene a non sottovalutare l’importanza di formalizzare, anche tra parenti, gli accordi sulla gestione degli immobili in comune. https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/successione-diventa-casa-genitori-nemmeno-vivi-anni-mantieni-nuova/7195.html
Al riguardo, con la sentenza n. 16439/2026, la Corte di Cassazione ha chiarito un principio di particolare rilievo nelle controversie ereditarie: la consulenza grafologica è uno strumento utile per verificare l’autenticità di un testamento olografo, ma non può costituire l’unico fondamento della decisione del giudice. Quando viene contestata la genuinità di un testamento scritto a mano dal testatore, il magistrato è chiamato a esaminare l’intero patrimonio probatorio, senza attribuire valore decisivo alle sole conclusioni del consulente tecnico. Secondo la Suprema Corte, l’analisi grafologica offre valutazioni di carattere tecnico, basate sul confronto tra scritture e sull’esame di numerosi elementi grafici. Tuttavia, tali conclusioni non forniscono una certezza assoluta e, proprio per questo, non vincolano il giudice. La consulenza tecnica rappresenta quindi un importante supporto all’accertamento dei fatti, ma deve essere confrontata con tutte le altre prove raccolte nel corso del processo: la valutazione deve guardare all’insieme degli elementi. Per stabilire se un testamento olografo sia autentico oppure frutto di una falsificazione, il giudice deve considerare il quadro probatorio nella sua interezza. Oltre alla perizia grafologica, assumono rilievo il contenuto del testamento, la documentazione acquisita agli atti, le circostanze in cui il documento è stato redatto e i rapporti intercorsi tra il testatore e i potenziali eredi. L’accertamento, dunque, non può essere affidato a un unico elemento di prova, ma richiede una valutazione complessiva e coerente di tutti i dati disponibili. La pronuncia trae origine da una controversia successoria, nella quale la Corte d’Appello aveva attribuito un peso determinante ai dubbi espressi dal consulente grafologo, ritenendo non sufficientemente dimostrata la falsità del testamento. La Cassazione ha censurato tale impostazione, ricordando che il giudizio sull’autenticità di un documento non richiede una certezza scientifica assoluta e non può dipendere esclusivamente dall’esito della consulenza tecnica. Il giudice conserva, dunque, il ruolo centrale. https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/successione-puoi-annullare-testamento-anche-perizia-grafologica-dice/7184.html#google_vignette
La Corte di cassazione – con la sentenza n. 23946/2026 – ha affermato che le spese straordinarie per cure mediche o istruzione rientrano tra quelle imponderabili, ma dovute, se corrispondenti all’interesse preminente del figlio, anche se maggiorenne e però non ancora autonomo. Da ciò discende che non rileva il preventivo accordo tra i due genitori al fine di legittimare alla richiesta del rimborso di parte al genitore non collocatario. Ciò che obbliga al rimborso di spese straordinarie non concordate di fatto è il solo presupposto che siano state sostenute nel preminente interesse del figlio e nell’ambito del mantenimento del tenore di vita a egli assicurato durante il matrimonio dai propri genitori. Non necessita sempre il preventivo accordo tra i genitori separati Ricorda sul punto la Cassazione che secondo ormai consolidata giurisprudenza il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e a informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese extra rispetto all’assegno di mantenimento, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad esempio, le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole, Il mancato accordo o assenso non vanificano il rimborso Ma anche anche per quelle spese straordinarie, definibili rilevanti o imprevedibili o imponderabili, la mancanza della preventiva informazione e dell’assenso dell’altro genitore che non le ha sostenute non determina automaticamente il venir meno del diritto dell’altro a vedersele rimborsate per la parte di non sua competenza. Il giudice dovrà in tali fattispecie valutarne la rispondenza all’interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare. La vicenda risolta Nel caso concreto, il ricorso respinto del padre che non intendeva rimborsare la madre collocataria di quanto anticipato (anche se tramite assegni postdatati) per delle spese mediche riguardanti cure odontoiatriche del figlio e le rette scolastiche presso un istituto privato. La Corte conferma che si trattava di spese non di per sé prevedibili e quindi non rientranti nel mantenimento mensile prefissato e sicuramente rispondenti al preminente interesse del figlio non ancora autonomo economicamente. La considerazione che depone quindi per il diritto al rimborso di parte di tali spese al genitore che le ha sostenute involve anche quelle relative a un percorso di studio privato in quanto corrispondente alla creazione di un più sicuro futuro lavorativo del ragazzo e adeguato al tenore di vita familiare. Infine, la Cassazione ha ribadito – rigettando lo specifico motivo di ricorso – che non difetta di legittimazione attiva in proprio il genitore collocatario quando il figlio per quanto maggiorenne non sia ancora economicamente autosufficiente. https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/spese-straordinarie-figli-maggiorenni-dovute-se-rispondo-loro-interesse-AJjYJxU
In data odierna è stata ricostituita la sezione distrettuale dell’AMI di Milano. Il nuovo direttivo ha nominato l’Avv. Maria Furfaro quale Presidente. Le altre cariche sono state assegnate agli avvocati Maria Teresa Zampogna (Segretario), Angelo Laratta (Tesoriere), Concetta Sannino (Responsabile pari opportunità) e Ernesto Savio Sarno (Consigliere). L’AMI tutta augura un benvenuto al nuovo Direttivo.
Si sono conclusi i lavori dell’A.M.I. (Associazione Matrimonialisti Italiani) del distretto Catanzaro-Cosenza, per la nomina del nuovo direttivo, che quest’anno si compone di cinque avvocati di prestigio, tutti con un enorme bagaglio culturale e professionale. L’Avv. Margherita Corriere è stata riconfermata Presidente distrettuale, mentre l’Avv. Marianna Famà – Segretario del Direttivo e l’Avv. Carla Stancati -Tesoriere, nella nuova struttura sono stati nominati anche l‘Avv. Nicola Scavelli e l’Avv, Mafalda Manuela Carino. Il Presidente Margherita Corriere, nell’illustrare le linee programmatiche per il 2022, ha dichiarato: “È fondamentale la creazione di un lavoro di equipe per un “linguaggio comune” tra le varie esperienze professionali.. Da sempre ci occupiamo con professionalità delle persone, dei minori e dei loro diritti fondamentali, cercando di dare un valido contributo alla formazione di quanti intendono tutelarli e, soprattutto, dei praticanti avvocati e dei giovani avvocati”. L’operato dell’A.M.I. da anni è rivolto in particolare sulle problematiche della maternità e della paternità, dei diritti delle persone minorenni, della procreazione assistita, dei matrimoni misti, dell’istruzione scolastica, dei diritti delle persone diversamente abili, delle adozioni e delle problematiche relative alla terza età, anche il prossimo anno proseguirà il lungo cammino con delle campagne mirate contro il bullismo e la violenza di genere, collaborando con le scuole con dei corsi di sensibilizzazione ad hoc per gli studenti. Gli auguri di buon lavoro, sono stati formulati al nuovo direttivo, dal Presidente Nazionale A.M.I. Gian Ettore Gassani e dai vertici nazionali dell’associazione forense, impegnata da 14 anni nel sociale e nella formazione degli operatori del settore giustizia suoi iscritti. Redazione Avv. Margherita Corriere Avv. Marianna Famà Avv. Carla Stancati Avv. Nicola Scavelli Mafalda Manuela Carino
L’A.M.I. Napoli in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Lions Club Virgiliano Distretto 108, il prossimo 15 dicembre alle ore 17.30 ha organizzato un evento “Madre”, presso la Basilica dello Spirito Santo di Napoli, in via Toledo 402. La manifestazione è a favore della “Fondazione Santobono Pausilipon” che è impegnata per il miglioramento della vita in ospedale per i piccoli pazienti ed i loro familiari con particolare riferimento alle problematiche sanitarie e a quelle relative ad aspetti sociosanitari e psico-pedagogici. I saluti sono affidati al Presidente A.M.I. Gian Ettore Gassani, al Presidente COA Napoli Antonio Tafuri, dal Direttore Fondazione Santobono Pausilipon, Flavia Matrisciano e dal Consigliere del Comune di Napoli Maria Grazia Vitelli, l’evento è introdotto dal Presidente A.M.I. Napoli Valentina De Giovanni e da Giovanni De Vivo – Presidente Lions Club Napoli Virgiliano. Per partecipare all’evento, che darà diritto a tre crediti formativi, di cui uno in deontologia, per gli avvocati per info; Valentina De Giovanni, al numero tel. 3471264252, oppure Giovanni De Vivo al numero 3391800800 la locandina dell’evento:
L’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani è l’associazione italiana per la formazione professionale multidisciplinare, sia di base che di aggiornamento professionale più attiva in Italia. Vanta di numerosi soci sostenitori come psicologi, medici psichiatri, mediatori familiari, sociologi, pedagogisti, assistenti sociali e insegnanti.
Far parte dell’AMI significa contribuire attivamente a questo grande progetto sempre più in crescita ed importanza nazionale.