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Perde l’assegno di divorzio l’ex coniuge che intraprenda una convivenza more uxorio, anche in assenza di una coabitazione quotidiana (Cass. civ., Sez. VI, Ord.17 dicembre 2020, n. 28915)
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione chiarisce che l’instaurazione di una convivenza more uxorio determina la perdita del diritto all’assegno di divorzio anche laddove non sia caratterizzata da una coabitazione quotidiana, qualora comunque l’ex coniuge pernotti abitualmente presso il proprio partner, e disponga delle chiavi dell’appartamento di quest’ultimo. Nella fattispecie, in sede di reclamo avverso un provvedimento di revisione dell’assegno a carico dell’ex marito, aumentato da € 900,00 a € 1.400,00 mensili, la Corte d’Appello di Catania aveva rovesciato completamente il verdetto di primo grado revocando detto assegno proprio in ragione della convivenza intrapresa dall’ex moglie con il suo compagno. Avverso tale decisione quest’ultima propone ricorso per cassazione, lamentando che la corte distrettuale erroneamente aveva qualificato come convivenza more uxorio quella che invece, a suo dire, era solo una libera relazione sentimentale, come tale non rilevante ai fini in questione. La Suprema Corte, innanzitutto, esclude che la Corte d’Appello fosse incorsa in una violazione di legge (in particolare in relazione all’art. 5 c.10 L. n. 898 del 1970), richiamando il proprio prevalente orientamento secondo cui, ove il coniuge divorziato instauri con il proprio partner una convivenza stabile e non meramente occasionale deve presumersi la formazione di una nuova famiglia di fatto, la quale -rescindendo ogni legame con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed essendo espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto-, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale e fa venir meno definitivamente ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile (Cass. n. 17643 del 2007; Cass. 6855 del 2015; Cass. n. 2466 del 2016; Cass. n. 4649 del 2017; Cass. n. 2732 del 2018; Cass. n. 406 del 2019; Cass. n. 5974 del 2019; cfr. Cass. n. 18111 del 2017 che ha pure precisato che non assume rilievo la successiva cessazione della convivenza di fatto intrapresa dall’ex coniuge beneficiario). In secondo luogo, la Cassazione rileva come la motivazione addotta dalla Corte d’Appello al fine di revocare l’assegno di divorzio fosse immune da vizi logici, basandosi sulla prova, fornita dall’ex marito, dell’instaurazione di una nuova relazione di lunga durata da parte dell’ex moglie, che riceveva contribuzioni economiche dal nuovo compagno, con il quale trascorreva da anni le vacanze e soprattutto condivideva i progetti di vita quotidiana, fermandosi a pernottare con grande assiduità nella sua abitazione, di cui possedeva le chiavi; nonché rivestendo cariche sociali nelle società a lui riconducibili e utilizzando mezzi di tali società. In particolare, rispetto all’affermazione dell’ex moglie di non convivere stabilmente, avendo locato un’abitazione a proprio nome per alloggiarci allorquando non pernottava presso il compagno, secondo la S.C. correttamente la Corte d’Appello ha rilevato che non può confondersi il concetto di coabitazione quotidiana con il concetto di convivenza more uxorio, nell’accezione di libera formazione di un nuovo progetto di vita, costante, stabile e continuativo tra due persone, che è quello che soltanto rileva ai fini della revoca dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile. Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna alle spese secondo il principio di soccombenza. La decisione di ritenere configurabile una convivenza more uxorio anche in assenza di una coabitazione quotidiana, purché abituale, è condivisa da chi scrive. Essa è coerente, infatti, con le giuste conclusioni cui da tempo sono giunte dottrina e giurisprudenza prevalenti anche in ambito di matrimonio, laddove si ritiene che non ricorra una violazione del dovere di coabitazione qualora questa, pur essendo abituale, per giustificate ragioni (ad es. di lavoro, studio o salute) non possa essere quotidiana (si pensi all’ipotesi sempre più frequente in cui i coniugi lavorino in due città diverse, e convivano nel fine settimana e durante le ferie). Ciò che attribuisce stabilità alla famiglia, sia quella fondata sul matrimonio sia quella di fatto, è piuttosto la realizzazione di un comune progetto di vita e la regolarità della convivenza. Riguardo all’effetto estintivo derivante dall’instaurazione di una convivenza more uxorio sull’assegno di divorzio, tuttavia, occorre segnalare che, nello stesso giorno in cui la sezione VI della S.C. pronunciava l’ordinanza in commento, la prima sezione della medesima Corte rimetteva gli atti al Primo Presidente perché valutasse di disporre la pronuncia delle Sezioni Unite sul tema, quale questione di massima di particolare importanza ex art. 374 c.p.c. c.2 (Cassazione civile, sez. I, 17/12/2020, n. 28995). In particolare, si chiede in sostanza che le S.U. stabiliscano se, una volta instaurata una convivenza more uxorio, il diritto dell’ex coniuge all’assegno divorzile si estingua sempre e comunque, o se invece rimanga in vita -tutt’al più in misura ridotta se le circostanze lo richiedono- quando si fondi sull’esigenza di ricompensare quel coniuge del contributo personale ed economico fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio familiare o personale dell’altro coniuge (in base al principio affermato dalla nota pronuncia delle S.U. del 2018 n. 18287). Secondo il Collegio, infatti, se è vero che il principio di autoresponsabilità impone che il coniuge economicamente debole si assuma la responsabilità della propria scelta di formare una nuova famiglia di fatto, accettando il venir meno di ogni legame anche economico con il precedente rapporto matrimoniale, è anche vero che il medesimo principio esige che il coniuge economicamente forte continui comunque ad assumersi la responsabilità della propria scelta di aver richiesto all’altro coniuge durante la vita matrimoniale un apporto e una dedizione alla famiglia significativamente maggiore, e quindi personali sacrifici e rinunce anche rispetto alle aspettative lavorative e professionali. Per sapere se le Sezioni Unite condivideranno questa tesi, dunque, non ci resta che attendere. Avv. Stefano Valerio Miranda Avvocato del Foro di Firenze e Segretario Ami Toscana
Novità dall'AMI Nazionale

Giustizia: ‘Processo a riforma Cartabia’, avvocati matrimonialisti a congresso
“Processo alla riforma del processo Cartabia”. E’ il titolo del congresso nazionale dell’Associazione degli avvocati matrimonialisti italiani, presieduta da Gian Ettore Gassani, che si terrà venerdì e sabato a Roma, presso l’Hotel The Hive (Via Torino n. 6). Il Congresso si articolerà in due giornate di lavoro. La prima riguarderà le criticità del nuovo processo penale e del Codice Rosso: si tratta di due riforme che purtroppo, allo stato, sottolinea l’Ami, non hanno risolto del tutto i problemi del processo penale e la lotta alla violenza di genere, essendo leggi a costo zero che non hanno risolto questioni annose. Il secondo giorno sarà dedicato alla nuova prassi che riguardano il diritto della famiglia e delle persone. Piuttosto scettici si sono dichiarati gli avvocati matrimonialisti rispetto ad una riforma che rischia di semplificare eccessivamente cause che trattano di diritti fondamentali delle famiglie e delle persone. Il Congresso prevede la presenza di vari avvocati e magistrati e del viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto.

IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE: TUTTE LE NOVITA’ INTRODOTTE CON LA RIFORMA CARTABIA
La riforma Cartabia, senza ombra di dubbio, ha introdotto molteplici cambiamenti, in riferimento al ruolo del Curatore Speciale Del Minore, di cui possiamo prendere cognizione, da una lettura attenta degli articoli 473 bis comma 7 e 473 bis comma 8 c.p.c. Preliminarmente, è doveroso comprendere quale sia il ruolo del Curatore Speciale. Quest’ultimo deve ascoltare il minore, nel procedimento in cui è stato designato, affinché possa essere garantito l’interesse supremo dello stesso. Orbene, ci dobbiamo chiedere cosa sia l’interesse superiore del minore. Si parla di interesse superiore del minore, analizzando una pluralità di elementi, tra cui annoveriamo: la sua libertà di esprimere opinioni, il sesso, il suo orientamento religioso, la sua origine e la sua cultura, l’ambito famigliare, le relazioni con la famiglia biologica e adottiva o affidataria, il suo diritto alla salute e alla istruzione. Il Curatore ha l’obbligo di valutare i suddetti elementi, tenendo presente il repentino cambiamento della situazione del minore sia nel breve, che nel lungo periodo. Tuttavia, ci sono dei casi in cui il Giudice debba nominare, in via obbligatoria, anche d’ufficio, il Curatore speciale del minori, disciplinati ai sensi e per gli effetti degli articoli 78 e 80 c.p.c., tra cui citiamo i procedimenti instaurati per la declaratoria dello stato di abbandono del minore, quando emerge una situazione pregiudizievole per il minore, tale da rendere impossibile la rappresentanza processuale di entrambi i genitori, quando sia il minore stesso a chiedere la nomina del Curatore Speciale del minore al compimento dei suoi quattordici anni. Il Curatore Speciale del minore può essere nominato, oltre che dal Giudice, dal Pubblico Ministero, da entrambi i genitori e dal minore quattordicenne, giusto il disposto di cui all’articolo 80 c.p.c. Coerenziando con quanto sopra esposto, ora dobbiamo enucleare i poteri del Curatore Speciale e sono: costituirsi in giudizio, ascoltare il minore, formulare istanze, per le quali, vi sia un interesse specifico per il minore, essere destinatario di tutte le notifiche afferenti i provvedimenti, essere legittimato a proporre formale gravame sulle statuizioni afferenti le decisioni sul minore, farsi carico per la cessazione dei conflitti che si potrebbero verificare in caso di affidamento sia condiviso che alla casa famiglia. Concludendo bisogna, altresì, sottolineare che il Curatore Speciale del minore sarà ammesso al gratuito patrocinio, previo deposito del modello ISEE, che dovrà essere fornito dai genitori, in quanto l’ISEE non è quello del nucleo famigliare, ma solo quello del piccolo. Ne consegue che, il compito del Curatore Speciale del minore è sempre più scevro dal guadagno e sempre più teso verso l’adempimento degli obblighi giuridici e morali. Avvocato Valentina Di Bartolomeo (SOCIA AMI LAZIO)

Manca il nulla osta delle autorità marocchine per mancata conversione all’Islam. Il Tribunale di Napoli autorizza il matrimonio
Decreto Tribunale di Napoli “In linea di principio, le Autorità consolari magrebine subordinano il rilascio del nulla osta al matrimonio alla presentazione del certificato che attesta la conversione alla religione islamica da parte del nubendo di differente religione: tale condizione è posta a carico della sola donna sul presupposto dei precetti della legge islamica Shariʿa. Tale limitazione, costituisce un’evidente violazione del diritto di sposarsi e fondare una famiglia, garantito dall’art. 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dall’art. 3 della nostra carta costituzionale. Allorquando il diniego del nulla osta si fondi solo su basi religiose e non esistono altri impedimenti alla celebrazione delle nozze – in quanto le parti sono in possesso dei requisiti indispensabili indicati dal codice civile agli articoli 84, 85, 86 – l’autorità giurisdizionale italiana può ben autorizzare l’ufficiale di stato civile competente all’esecuzione delle pubblicazione anche in assenza del nulla osta da parte dello Stato straniero. Va comunque evidenziato che, nell’uniformare il proprio operato alla legge, l’ufficiale dello stato civile, quale funzionario della Pubblica Amministrazione, non può prescindere dal fare applicazione del diritto vivente, considerando la disposizione di legge non ad litteram, ma interpretandole costantemente ed uniformemente agli approdi giurisprudenziali”. Avv. HAMIDA MEGHERBI (Socio AMI NAPOLI)

L’AFFIDO SUPER ESCLUSIVO DEI FIGLI: COSA COMPORTA
Il nostro ordinamento giuridico disciplina l’istituto giuridico dell’affido super esclusivo. Quest’ultimo consiste nell’attribuire ad un solo genitore il potere decisionale in merito alle decisioni di maggiori interesse, afferenti i figli, tra cui citiamo l’istruzione, l’educazione e la salute, senza, minimamente concertarsi con l’altro coniuge. Ovviamente l’affido esclusivo viene adottato solo in casi speciali, recte, di particolare gravità, come maltrattamenti in famiglia, reato violenza o, anche, quando uno dei due genitori costituisca un vero e proprio pericolo per l’incolumità della prole. Stando cosi le cose, dobbiamo, inevitabilmente, comprendere quando il Giudice possa decidere per l’affido super esclusivo. Sicuramente quando uno dei due genitori interrompe totalmente il rapporto con la prole, quando non viene versato il mantenimento , in presenza di comportamenti aggressivi e/o violenti. Inoltre bisogna evidenziare che non sussiste, nel caso de quo, un termine perentorio, entro il quale, bisogna depositare l’istanza per l’affido super esclusivo. Infatti può essere richiesto al Giudice, da uno dei genitori, in un qualsiasi momento, allegando, ovviamente, documentazione, comprovante la necessità di un affido super esclusivo, dimostrando, quindi, che un affido congiunto lede l’interesse supremo del minore. L’affido super esclusivo può essere richiesto anche quando il genitore viva lontano per motivi lavorativi. Coerenziando con quanto sopra esposta ci si chiede quali obblighi possa conservare il genitore non affidatario. Il Genitore non affidatario è, comunque responsabile durante tutto il tempo in cui il figlio rimane con sé, ha il dovere di vigilare sulla sua salute, istruzione ed educazione, può, infine, adire il Tribunale quando le statuizioni prese dal genitore affidatario creano nocumento al minore. In considerazione di quanto fin d’ora esposto, possiamo concludere asserendo che, ogni accordo, stilato dai genitori, dovrà, sempre essere sottoposto al vaglio del Giudice che, dovrà accertarsi che la scelta sia sempre fatta nell’interesse effettivo del bambino, con l’auspicio di veder sempre applicato l’affido condiviso, che, giova ribadirlo, rimane sempre la regola, mentre, l’affido super esclusivo l’eccezione. Avvocato Valentina Di Bartolomeo (Socia AMI LAZIO)
Notizie dai distretti dell'AMI

Rinasce la sezione dell’AMI di Milano. L’Avv. Maria Furfaro è il nuovo Presidente
In data odierna è stata ricostituita la sezione distrettuale dell’AMI di Milano. Il nuovo direttivo ha nominato l’Avv. Maria Furfaro quale Presidente. Le altre cariche sono state assegnate agli avvocati Maria Teresa Zampogna (Segretario), Angelo Laratta (Tesoriere), Concetta Sannino (Responsabile pari opportunità) e Ernesto Savio Sarno (Consigliere). L’AMI tutta augura un benvenuto al nuovo Direttivo.

A.M.I. CATANZARO – COSENZA: LE NOMINE DEL NUOVO DIRETTIVO
Si sono conclusi i lavori dell’A.M.I. (Associazione Matrimonialisti Italiani) del distretto Catanzaro-Cosenza, per la nomina del nuovo direttivo, che quest’anno si compone di cinque avvocati di prestigio, tutti con un enorme bagaglio culturale e professionale. L’Avv. Margherita Corriere è stata riconfermata Presidente distrettuale, mentre l’Avv. Marianna Famà – Segretario del Direttivo e l’Avv. Carla Stancati -Tesoriere, nella nuova struttura sono stati nominati anche l‘Avv. Nicola Scavelli e l’Avv, Mafalda Manuela Carino. Il Presidente Margherita Corriere, nell’illustrare le linee programmatiche per il 2022, ha dichiarato: “È fondamentale la creazione di un lavoro di equipe per un “linguaggio comune” tra le varie esperienze professionali.. Da sempre ci occupiamo con professionalità delle persone, dei minori e dei loro diritti fondamentali, cercando di dare un valido contributo alla formazione di quanti intendono tutelarli e, soprattutto, dei praticanti avvocati e dei giovani avvocati”. L’operato dell’A.M.I. da anni è rivolto in particolare sulle problematiche della maternità e della paternità, dei diritti delle persone minorenni, della procreazione assistita, dei matrimoni misti, dell’istruzione scolastica, dei diritti delle persone diversamente abili, delle adozioni e delle problematiche relative alla terza età, anche il prossimo anno proseguirà il lungo cammino con delle campagne mirate contro il bullismo e la violenza di genere, collaborando con le scuole con dei corsi di sensibilizzazione ad hoc per gli studenti. Gli auguri di buon lavoro, sono stati formulati al nuovo direttivo, dal Presidente Nazionale A.M.I. Gian Ettore Gassani e dai vertici nazionali dell’associazione forense, impegnata da 14 anni nel sociale e nella formazione degli operatori del settore giustizia suoi iscritti. Redazione Avv. Margherita Corriere Avv. Marianna Famà Avv. Carla Stancati Avv. Nicola Scavelli Mafalda Manuela Carino

A.M.I. NAPOLI: “MADRE” – EVENTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON
L’A.M.I. Napoli in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Lions Club Virgiliano Distretto 108, il prossimo 15 dicembre alle ore 17.30 ha organizzato un evento “Madre”, presso la Basilica dello Spirito Santo di Napoli, in via Toledo 402. La manifestazione è a favore della “Fondazione Santobono Pausilipon” che è impegnata per il miglioramento della vita in ospedale per i piccoli pazienti ed i loro familiari con particolare riferimento alle problematiche sanitarie e a quelle relative ad aspetti sociosanitari e psico-pedagogici. I saluti sono affidati al Presidente A.M.I. Gian Ettore Gassani, al Presidente COA Napoli Antonio Tafuri, dal Direttore Fondazione Santobono Pausilipon, Flavia Matrisciano e dal Consigliere del Comune di Napoli Maria Grazia Vitelli, l’evento è introdotto dal Presidente A.M.I. Napoli Valentina De Giovanni e da Giovanni De Vivo – Presidente Lions Club Napoli Virgiliano. Per partecipare all’evento, che darà diritto a tre crediti formativi, di cui uno in deontologia, per gli avvocati per info; Valentina De Giovanni, al numero tel. 3471264252, oppure Giovanni De Vivo al numero 3391800800 la locandina dell’evento:
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L’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani è l’associazione italiana per la formazione professionale multidisciplinare, sia di base che di aggiornamento professionale più attiva in Italia. Vanta di numerosi soci sostenitori come psicologi, medici psichiatri, mediatori familiari, sociologi, pedagogisti, assistenti sociali e insegnanti.
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