Articoli In evidenza
Il CNF inserisce l’AMI nella sezione n. 1 delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative
Con la deliberazione n. 133 del 15.9.23 il CNF ha inserito l’AMI nella sezione n. 1 ossia tra le associazione maggiormente rappresentative abilitate a conferire il titolo di specialista agli avvocati che parteciperanno alla istituenda scuola di formazione della nostra associazione. Delibera CNF n. 133 del 15-9-2023_4.AMI
Novità dall'AMI Nazionale
Legittimo l’addebito alla moglie che ritorna a vivere dai suoi genitori
Costituisce grave violazione degli obblighi scaturenti dal matrimonio e, ove si ponga come unica causa del naufragio del rapporto coniugale, giustifica l’addebito della separazione la decisione della moglie di rientrare definitivamente a casa dei suoi genitori dopo il matrimonio. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 23 aprile 2026, n. 10859.
Affido eterofamiliare e ascolto del minore: la Cassazione cassa per omessa audizione
La Cassazione nell’ordinanza n. 3723/2026 ha stabilito che nei procedimenti che conducono alla collocazione del minore presso una famiglia terza, l’ascolto del minore costituisce un adempimento necessario e non procrastinabile, da effettuarsi all’attualità e senza riserve; la sua omissione, ove tempestivamente dedotta dalla parte, impone al giudice uno specifico obbligo di motivazione, a maggior ragione quando la misura incide significativamente sul legame genitore-figli. Continua in: Affido eterofamiliare e ascolto del minore: la Cassazione cassa per omessa audizione Autore: Avv. Anna Andreani. © AvvocatoAndreani.it Risorse Legali.
Mutuo cointestato e immobile di proprietà di un solo coniuge: chi paga ha diritto al rimborso
Il Tribunale di Bari nella sentenza n. 1507/2026 stabilisce che il coniuge che ha pagato le rate di un mutuo cointestato, contratto per l’acquisto di un immobile rimasto di proprietà esclusiva dell’altro coniuge e mai destinato a casa coniugale, ha diritto al rimborso integrale degli importi versati ai sensi dell’art. 1298 comma 1 c.c., in quanto il mutuo era stato contratto nell’interesse esclusivo del coniuge proprietario. Continua in: Mutuo cointestato e immobile di proprietà di un solo coniuge: chi paga ha diritto al rimborso Autore: Avv. Anna Andreani. © AvvocatoAndreani.it Risorse Legali.
Perde il mantenimento se convive con il partner
Con l’ordinanza n. 5896/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che la separazione non è e non può essere una rendita vitalizia. Quando le condizioni di vita del beneficiario cambiano radicalmente – e la nascita di una nuova unione stabile rappresenta esattamente questo tipo di cambiamento – viene meno la ragione stessa che giustifica l’assegno di mantenimento. Il caso concreto riguardava una donna di 57 anni che, dopo la fine del matrimonio, aveva ripreso a convivere stabilmente con un uomo con cui aveva avuto una relazione in precedenza. I giudici hanno confermato che la creazione di un nuovo nucleo familiare, anche se non fondato sul matrimonio, determina la cessazione automatica del diritto al mantenimento. Chi sceglie di condividere la propria vita con un’altra persona costruisce, di fatto, una nuova rete di sostegno economico e affettivo. La stabilità e la continuità della convivenza fanno presumere che i partner mettano in comune le proprie risorse per affrontare le spese quotidiane. In questo scenario, il principio di solidarietà post-matrimoniale, che giustificava l’assegno, semplicemente non ha più ragione di esistere, perché subentra il supporto concreto del nuovo compagno. L’età non è una scusa: a 57 anni si cerca lavoro Uno degli aspetti più rilevanti della decisione riguarda la capacità lavorativa della richiedente. La donna aveva sostenuto di non essere in grado di trovare un impiego a causa dell’età avanzata, ritenendo i 57 anni un ostacolo insormontabile nel mercato del lavoro. I magistrati, tuttavia, non hanno condiviso questa lettura. L’età, da sola, non costituisce un impedimento oggettivo alla ricerca di un’occupazione, soprattutto se la persona gode di buona salute e ha già maturato un’esperienza professionale durante gli anni del matrimonio. Nel caso specifico, la signora non aveva prodotto alcuna documentazione relativa a patologie invalidanti o a condizioni fisiche che la rendessero oggettivamente inabile al lavoro. Anzi, il fatto che avesse lavorato regolarmente nel corso del matrimonio dimostrava il possesso di competenze ancora potenzialmente spendibili sul mercato. La legge è precisa su questo punto: chi chiede il mantenimento ha l’obbligo di dimostrare l’impossibilità oggettiva – e non semplicemente la difficoltà – di provvedere autonomamente a se stesso. Una persona in buona salute, con un percorso lavorativo alle spalle, ha il dovere di attivarsi concretamente per trovare un’occupazione remunerativa. Il superamento dei cinquant’anni non esonera da questo impegno. Chi vuole il mantenimento deve dimostrarlo: l’onere della prova si sposta In materia di separazione, la convivenza more uxorio – ovvero la coabitazione stabile al di fuori del matrimonio – produce un effetto processuale preciso: sposta l’onere della prova a carico di chi richiede l’assegno. Una volta che il giudice accerta l’esistenza di una nuova convivenza stabile, non è più l’ex marito a dover dimostrare che la situazione economica dell’ex moglie è migliorata. È la richiedente, al contrario, a dover provare che la nuova relazione non ha in alcun modo migliorato le proprie condizioni di vita. In assenza di questa prova, scatta la presunzione che la convivenza apporti benefici economici tali da rendere superfluo il contributo dell’ex coniuge. Se la richiedente non riesce a dimostrare che il proprio reddito – anche sommato all’eventuale apporto del nuovo compagno – rimane comunque inadeguato a garantirle un tenore di vita dignitoso, il giudice è tenuto a revocare il mantenimento. La norma persegue un obiettivo di equità sostanziale: evitare che un ex coniuge continui a finanziare economicamente uno stile di vita che, di fatto, è già sorretto da un progetto familiare completamente diverso e autonomo. https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/separazione-perdi-mantenimento-appena-convivere-tocca-dimostrare/6758.html
Notizie dai distretti dell'AMI
Rinasce la sezione dell’AMI di Milano. L’Avv. Maria Furfaro è il nuovo Presidente
In data odierna è stata ricostituita la sezione distrettuale dell’AMI di Milano. Il nuovo direttivo ha nominato l’Avv. Maria Furfaro quale Presidente. Le altre cariche sono state assegnate agli avvocati Maria Teresa Zampogna (Segretario), Angelo Laratta (Tesoriere), Concetta Sannino (Responsabile pari opportunità) e Ernesto Savio Sarno (Consigliere). L’AMI tutta augura un benvenuto al nuovo Direttivo.
A.M.I. CATANZARO – COSENZA: LE NOMINE DEL NUOVO DIRETTIVO
Si sono conclusi i lavori dell’A.M.I. (Associazione Matrimonialisti Italiani) del distretto Catanzaro-Cosenza, per la nomina del nuovo direttivo, che quest’anno si compone di cinque avvocati di prestigio, tutti con un enorme bagaglio culturale e professionale. L’Avv. Margherita Corriere è stata riconfermata Presidente distrettuale, mentre l’Avv. Marianna Famà – Segretario del Direttivo e l’Avv. Carla Stancati -Tesoriere, nella nuova struttura sono stati nominati anche l‘Avv. Nicola Scavelli e l’Avv, Mafalda Manuela Carino. Il Presidente Margherita Corriere, nell’illustrare le linee programmatiche per il 2022, ha dichiarato: “È fondamentale la creazione di un lavoro di equipe per un “linguaggio comune” tra le varie esperienze professionali.. Da sempre ci occupiamo con professionalità delle persone, dei minori e dei loro diritti fondamentali, cercando di dare un valido contributo alla formazione di quanti intendono tutelarli e, soprattutto, dei praticanti avvocati e dei giovani avvocati”. L’operato dell’A.M.I. da anni è rivolto in particolare sulle problematiche della maternità e della paternità, dei diritti delle persone minorenni, della procreazione assistita, dei matrimoni misti, dell’istruzione scolastica, dei diritti delle persone diversamente abili, delle adozioni e delle problematiche relative alla terza età, anche il prossimo anno proseguirà il lungo cammino con delle campagne mirate contro il bullismo e la violenza di genere, collaborando con le scuole con dei corsi di sensibilizzazione ad hoc per gli studenti. Gli auguri di buon lavoro, sono stati formulati al nuovo direttivo, dal Presidente Nazionale A.M.I. Gian Ettore Gassani e dai vertici nazionali dell’associazione forense, impegnata da 14 anni nel sociale e nella formazione degli operatori del settore giustizia suoi iscritti. Redazione Avv. Margherita Corriere Avv. Marianna Famà Avv. Carla Stancati Avv. Nicola Scavelli Mafalda Manuela Carino
A.M.I. NAPOLI: “MADRE” – EVENTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON
L’A.M.I. Napoli in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Lions Club Virgiliano Distretto 108, il prossimo 15 dicembre alle ore 17.30 ha organizzato un evento “Madre”, presso la Basilica dello Spirito Santo di Napoli, in via Toledo 402. La manifestazione è a favore della “Fondazione Santobono Pausilipon” che è impegnata per il miglioramento della vita in ospedale per i piccoli pazienti ed i loro familiari con particolare riferimento alle problematiche sanitarie e a quelle relative ad aspetti sociosanitari e psico-pedagogici. I saluti sono affidati al Presidente A.M.I. Gian Ettore Gassani, al Presidente COA Napoli Antonio Tafuri, dal Direttore Fondazione Santobono Pausilipon, Flavia Matrisciano e dal Consigliere del Comune di Napoli Maria Grazia Vitelli, l’evento è introdotto dal Presidente A.M.I. Napoli Valentina De Giovanni e da Giovanni De Vivo – Presidente Lions Club Napoli Virgiliano. Per partecipare all’evento, che darà diritto a tre crediti formativi, di cui uno in deontologia, per gli avvocati per info; Valentina De Giovanni, al numero tel. 3471264252, oppure Giovanni De Vivo al numero 3391800800 la locandina dell’evento:
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L’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani è l’associazione italiana per la formazione professionale multidisciplinare, sia di base che di aggiornamento professionale più attiva in Italia. Vanta di numerosi soci sostenitori come psicologi, medici psichiatri, mediatori familiari, sociologi, pedagogisti, assistenti sociali e insegnanti.
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