La scelta della scuola rientra nelle decisioni di maggiore interesse che devono essere assunte di comune accordo tra i genitori

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La Suprema Corte, nella sentenza del 20 giugno 2012 n. 10174, ha effermato che l’affidamento condiviso “comporta l’assunzione di uguali poteri e responsabilità da parte dei genitori, ai fini dello sviluppo psico-fisico del figlio e della sua formazione morale e culturale, richiedendo a ciascuno di essi un personale impegno nella realizzazione di un progetto educativo comune, la cui elaborazione non può risolversi nella passiva acquiescenza di un genitore alle scelte unilateralmente compiute dall’altro, ma esige una costante e preventiva consultazione reciproca, volta ad una sollecita percezione delle necessità del minore”.

La questione prende l’avvio da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale il padre si era opposto al decreto che gli aveva ingiunto il rimborso delle spese straordinarie di natura scolastica per la figlia anticipate dalla ex moglie e poste a suo carico dalla sentenza di divorzio. L’uomo, infatti, asseriva che le spese di cui veniva richiesta la refusione costituivano il risultato di una scelta alla quale non era stato posto in grado di partecipare, non essendo stato preventivamente consultato in ordine alla decisione di iscrivere la figlia ad un istituto scolastico privato.

La Corte di Cassazione ha dato ragione all’uomo, ritenendo  – contrariamente a quanto fatto dalla Corte di Appello di Torino – che non fosse sufficiente a provare il consenso di quest’ultimo, la successiva mancata adozione di specifiche iniziative, anche giudiziarie, volte a contrastare la predetta decisione.

La Corte ha, quindi, chiarito che la scelta dell’indirizzo scolastico rientra tra le decisioni di maggiore interesse per i figli, in ordine alle quali, sia la L. 898 del 1970, art. 6 comma 4 che l’art 155 comma 3 c.c. richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Gli Ermellini hanno, anche, precisato che non ricadeva sull’uomo l’onere di fornire la prova del proprio dissenso alla decisione assunta dall’ex moglie, essendo quest’ultima tenuta, nel giudizio di primo grado, a dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di rimborso delle spese anticipate e, nello specifico, di aver preventivamente consultato l’ex coniuge al fine di ottenerne il consenso all’iscrizione della figlia presso l’istituto privato.

In conclusione, deve ritenersi che le spese straordinarie afferenti alla decisioni di maggiore interesse per i figli siano rimborsabili al genitore che le ha anticipate solo qualora siano state preventivamente concertate tra le parti. Ciò vale anche nel caso in cui  la sentenza o, più in generale, ogni provvedimento che disciplina  il regime delle spese straordinarie abbia omesso di subordinarne esplicitamente il rimborso al consenso di entrambi i genitori. 

Avv. Annarita Oliva

Segretario Ami Lazio

 

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