Mantenimento coniuge separato, Cassazione: confermato il criterio del tenore di vita nella determinazione dell’assegno di mantenimento

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La I Sezione della Corte di Cassazione conferma la validità del criterio del “tenore di vita” nella valutazione dell’entità dell’assegno di mantenimento da corrispondere nel caso di separazione dei coniugi.

Con l’ordinanza n. 21392 del 6 luglio 2022 la Suprema Corte ha difatti confermato che “i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio”.

In relazione al caso di specie, la Cassazione evidenzia come la corte del merito, diffondendosi sulla comparazione tra i reciproci dati reddituali e patrimoniali, si è limitata a verificare la posizione economica della ricorrente, peraltro sicuramente preesistente, senza prendere in considerazione il tenore di vita coniugale e senza valutare l’adeguatezza dell’entità dell’assegno per mantenere il tenore di vita precedente, per quanto questo fosse alimentato anche dall’accertato patrimonio personale preesistente della moglie.

In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Napoli.

Avv. Claudio Sansò – Coordinatore Nazionale AMI

Cass.-civ.-sez.-I-ord.-6-luglio-2022-n.-21392

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