È stata pubblicata la prima sentenza della Suprema Corte che chiarisce la portata del mantenimento diretto in tema di affidamento congiunto o condiviso. la Corte di Cassazione, mantenendo un costante orientamento e richiamando espressamente la Legge 54/06, ha chiarito con sentenza n. 18187/06, che tale istituto, nell’introdurre il principio della bigenitorialità, non ha inteso disporre al contempo un pari obbligo patrimoniale, ossia una medesima misura di contribuzione, a carico dei genitori. In merito, l’art. 155, 4° comma, c.c., è molto chiaro. Prevede, infatti, che, in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; inoltre il giudice stabilisce, qualora ne sorga la necessità, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità. Nel realizzare ciò, occorre osservare i seguenti criteri: a) le attuali esigenze del figlio; b) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; c) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; d) le risorse economiche di entrambi i genitori; e) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Pertanto ha evidenziato come i giudici di Prime Cure non devono far derivare come conseguenza “automatica” dall’affidamento congiunto (leggasi anche condiviso) il principio che ciascuno dei genitori deve provvedere in modo diretto ed autonomo alle esigenze dei figli, ma occorre valutare il singolo caso concreto nel rispetto del prevalente principio di proporzionalità, vigente in tema di mantenimento….
L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO NON ESCLUDE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
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