CONTRIBUTO PER LE SPESE DI ADOZIONE (SCADENZA 30 NOVEMBRE 2006)

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I genitori adottivi, oltre alla deduzione del 50% delle spese annualmente sostenute per la procedura adottiva (art. 10 C.1 Lett. l bis TUIR), hanno diritto al rimborso totale o parziale delle spese sostenute e rimaste a carico dei genitori adottivi dopo aver usufruito della predetta deduzione fiscale (Art. 1 C. 152 L. 311/04).

Il 30 novembre è il termine ultimo per la presentazione dell’istanza per l’anno 2006.

Il D.P.C.M. del 27 aprile 2006 regola le modalità di presentazione della domanda ed il contributo è pari a:

a) 50% delle spese sostenute (fino alla somma di € 6.000) per un reddito complessivo di € 35.000;

b) 30% delle spese sostenute (fino alla somma di € 4.000) per un reddito che va dai 35.000 ai 70.000 €;

c) Non è previsto nessun rimborso per coloro che hanno un reddito superiore ad € 70.000.

Il contributo è a carico del Fondo a sostegno delle adozioni internazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Qualora le domande superino l’entità del suddetto Fondo, i contributi verranno ripartiti proporzionalmente.

La domanda va recapitata a mezzo raccomandata A.R. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per le Adozioni Internazionali – Largo Chigi 19, 00187 Roma, utilizzando il modello A allegato al D.P.C.M. del 27 aprile 2006, scaricabile dal sito www.commissioneadozioni.it

A tale domanda vanno allegati i documenti richiesti nel decreto.

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