CONFLITTUALITA’ GENITORIALE: AFFIDO CONDIVISO E FIGLI “Spaccati”, PSICOPATOLOGIE E “Dintorni”

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A più di dieci anni dall’emanazione della l. N.56/2006, la normativa sul l’affido condiviso resta ancora di difficile applicazione. Non a caso, nell’incontro- dibattito tenutosi nel Palazzo di Giustizia di Potenza, organizzato dall’AMI Basilicata, il 3 marzo 2017, si è voluto approfondire questa difficile problematica, attraverso l’analisi di vari articoli, sia civilistici che penalistici, che interessano da vicino l’istituto della c.d. genitorialità.
Dopo una introduzioni sui temi dell’evento da parte del presidente dell’AMI Basilicata, avv. Luciana Iannielli,  il dibattito è stato introdotto dall’Avv. Marianna Grimaldi del foro di Salerno e segretario AMI Salerno che, sollevando dubbi sull’applicazione distorta dell’art. 337 ter in ambito dei provvedimenti riguardo ai figli, ha sottolineato l’enorme disagio che colpisce, nel 35% dei casi di separazione, il genitore non collocatario.Potenza 2
Disagi si avvertono anche a causa dell’applicazione distorta del mantenimento, al quale la legge dà carattere assolutamente residuale. Nel corso del suo intervento, l’Avv. Grimaldi ha illustrato le linee guida che il Tr. di Brindisi, attraverso la Dott.ssa Fausta Palazzo, ha varato per ovviare alle gravi difficoltà che gli ex coniugi si trovano ad affrontare una volta separati e con i figli a carico. Solo per citarne alcune:
1) abrogazione dell’assegnazione dell casa coniugale ( vale a dire che essa resterebbe al proprietario;
2) il minore verrebbe diviso equamente nei giorni (assoluta parità di diritti e di doveri dei genitori).
Inoltre, da un incontro tenutosi a Salerno tra Magistrati della Sez. del Diritto di Famiglia, il Dott. Giorgio Lachia ha stabilito delle linee comuni sul tema in oggetto. Una per tutte: “il mantenimento dei ruoli dei genitori”.
Ancora, sarebbe importante -ha aggiunto l’Avv. Grimaldi- che il giudice già nella fase conciliativa preliminare, imponesse un percorso di mediazione familiare per trovare l’equilibrio come genitori e non più come coniugi poiché è sempre meglio un accordo fatto da loro che da un terzo, ossia dall’avvocato.
Passando la parola alla Dott.ssa Valentina Santoro, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Potenza e all’avv. Agostino Bellucci, avvocato penalista del foro di Salerno,  l’attenzione si è sposata sugli aspetti penalistici della l. n. 56/06.
La dott.ssa Santoro ha spiegato che il P.M. ha spiegato che interviene nel momento in cui esiste già un provvedimento su questi rapporti. Gli articoli presi in considerazione, nel caso si configurino reati che riguardano la mancata esecuzione di adempimenti stabiliti nel provvedimento del giudice, sono il 570 e il 388 c.p. Rispettivamente, il co.1 dell’art. 570 prevede la sottrazione agli obblighi di assistenza: abbandono del domicilio domestico che sia motivato, altrimenti non ha rilevanza e il co 2 ex art. 570 c.p. il quale prevede l’applicazione delle stesse pene del co.1 a chi fa mancare i mezzi di sussistenza al minore. Quest’ultimo reato si configura anche se l’altro coniuge ha il dovere di mantenere il minore. Mentre, nel caso la violazione riguardasse il comportamento sull’affido condiviso, si applicherà il co.2 dell’art. 388 c.p. a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile.Potenza 3

L’avvocato bellucci si è soffermato sull’analisi dei medesimi articoli, guardandoli dal punto di vista della parte che si a parte offesa o indagato.

E’ intervenuta poi, la Dott.ssa Lucia Ruoti, Assistente sociale presso i servizi sociali del Comune di Potenza, la quale ha riferito dell’alta conflittualità fra i coniugi  che i servizi sociali si trovano a dover gestire e alla necessità che si faccia rete fra le varie figure professionali. Fondamentale, continua la Dr.ssa Ruoti è il ruolo degli avvocati delle due parti, che devono  spiegare ai propri clienti che l’osservazione dei provvedimenti resi dal Giudice è fondamentale nell’interesse del minore, cosi come fondamentale è che il minore mantenga rapporti continuativi con entrambi i genitori.
Il Dott. Francesco Tortono, Psicoanalista, Presidente dell’Associazione RiCreA riguardo alla sociopatia sostiene che essa nasce da un disagio psichico.  “Ci si separa ma genitori ci si rimane sempre”. Un aspetto molto interessante da lui attenzionato è stato quello riguardante coppie che non riescono a lasciarsi, poiché l’odio e l’amore sono due lati di una stessa medaglia. Questo succede quando si è amato troppo il coniuge che adesso si è costretti a lasciare, ma che proprio per l’intensità di quel sentimento passato, tutto quell’amore si è trasformato in odio. Ecco perché molto spesso esistono conflittualità provocate dalle denunce.

L’Avv. Loredana Satriani, penalista, nonché Consigliera dell’ordine degli Avvocati di Potenza, ha trattato il ruolo dell’avvocato nella fase dell’esecuzione del provvedimento, ricordandoci, attraverso le norme del Codice Deontologico, che l’avvocato ha il dovere di dire la verità al proprio cliente, come ad esempio che alcuni comportamenti non vanno assunti, ha il dovere di lealtà e deve conservare la propria dignità.
Infine, hanno preso la parola il Vicepresidente Francesco Venezia e la Dott.ssa Marcella Montemurro dell’Associazione “Adamo” di Matera, spiegandoci come quest’associazione voglia fornire assistenza umana, psicologica e sociale ai padri separati che si trovano in difficoltà. A sostegno delle loro finalità volte a sfatare il concetto di genitore “accudente” e di genitore “ludico” è, solidali con quei papà separati che hanno un ISEE inferiore ai 7500 euro, è stata da loro fondata la “Casa di Adamo” con sede in Matera, un centro che di sicuro potrà essere luogo in cui condividere un percorso di ricostruzione della genitorialità.

Avv. Sonia Berillo

Socia AMI Basilicata

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