E’ nulla la scrittura privata fra coniugi con la quale si regolano le visite ai figli

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20801 del 2.05.2017, ha stabilito che i genitori non possono modificare, mediante scrittura privata, quanto sancito in sede di separazione o divorzio in merito ai loro rapporti di frequentazione con i figli minori.

Per la Suprema Corte tale patto è nullo, poichè rispetto a questi diritti indisponibili che riguardano i minori, è sempre necessario il vaglio del tribunale. Difatti, in teoria il nuovo accordo potrebbe risultare pregiudizievole degli interessi supremi del minore.

Pertanto, per far rispettare la nuova regolamentazione sarà sempre necessaria una richiesta di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio da sottoporre al giudicante.

Lascia perplessi, però, che anche se vi sia stato accordo tra le parti, il genitore che non rispetta il provvedimento del magistrato ne risponde a titolo di reato per “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice” (art. 388 cp).

Avv. Claudio Sansò

Coordinatore Nazionale – Presidente AMI SALERNO

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