Modifiche statutarie: approvata l’istituzione del Vicepresidente nazionale

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ARTICOLO 8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’AMI:

  1. Consiglio direttivo nazionale;
  2. Presidente;
  3. Vicepresidente;
  4. Segretario;
  5. Tesoriere;
  6. Coordinatore;
  7. Rappresentante presso le istituzioni;
  8. Giunta esecutiva – Comitato tecnico scientifico;
  9. Collegio dei Probi Viri;
  10. Direttore editoriale della rivista Lex Familiae

ARTICOLO 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è il massimo organo di direzione dell’associazione.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o in caso di impedimento, dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo il Consiglio direttivo sarà presieduto dal componente più anziano di età.

Del Consiglio direttivo nazionale fanno parte di diritto i presidenti delle Sezioni distrettuali ed il Direttore editoriale della rivista Lex Familiae (senza diritto di voto).

In caso di giustificato impedimento a partecipare alla riunione del Consiglio  direttivo nazionale, il singolo Consigliere nazionale può delegare per iscritto altro componente del Consiglio direttivo distrettuale di appartenenza.

La delega può essere rilasciata al massimo per sole due volte in un anno.

La mancata partecipazione personale di un Presidente distrettuale o di un suo delegato a due riunioni consecutive, al Direttivo nazionale  comporta la sua automatica decadenza da ogni carica, senza necessità di ratifica del  Direttivo nazionale o del Collegio dei Probi Viri. Il Consiglio direttivo nazionale, preso atto dell’avvenuta decadenza,  dovrà decidere circa il commissariamento della sezione di appartenenza e la nomina di un nuovo presidente.

Al Consiglio direttivo nazionale spettano tutti i poteri necessari per il buon funzionamento dell’associazione.

In particolare, il Consiglio direttivo nazionale:

  1. elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Coordinatore, il Rappresentante presso le istituzioni e i componenti elettivi della Giunta Esecutiva – Comitato tecnico scientifico;
  2. determina la politica associativa indicandone le linee programmatiche;
  3. approva la costituzione delle Sezioni distrettuali;
  4. svolge tutte le operazioni inerenti all’amministrazione del patrimonio dell’AMI deliberando l’accettazione di lasciti, legati o donazioni, e l’alienazione degli immobili;
  5. approva annualmente il rendiconto annuale ed il bilancio di previsione;
  6. delibera la modifica dello statuto e del regolamento a maggioranza qualificata dei componenti;
  7. elegge, per ogni  quadriennio, i componenti del Collegio dei Probi Viri;
  8. stabilisce annualmente le quote sociali;
  9. nomina i soci onorari dell’AMI Nazionale;
  10. nomina e revoca il direttore responsabile e il direttore editoriale della rivista dell’AMI, denominata “Lex Familiae”, ai quali viene indicata la linea editoriale che dovranno adottare. Elegge annualmente il comitato di redazione della rivista. Gli incarichi di direttore responsabile e direttore editoriale coincidono con la durata delle cariche nazionali;
  11. nomina e revoca, a maggioranza, il direttore della Scuola di specializzazione dell’AMI.

Il Consiglio direttivo nazionale si riunisce di diritto almeno tre volte l’anno per la programmazione, la discussione e la verifica delle iniziative associative. Le riunioni sono convocate dal Presidente nazionale almeno 15 giorni prima della relativa seduta con lettera raccomandata, email, fax o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l’avvenuta ricezione. L’avviso di convocazione deve contenere l’O.d.G.

È convocato, inoltre, quando lo richiedano almeno 1/3 dei suoi membri (per eccesso) o dal Presidente nazionale in qualsiasi momento, in caso di urgenza, con lettera di convocazione entro tre giorni dalla data fissata.

Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti; il Consiglio direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente nazionale è determinante.

Di ogni riunione si redige apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nazionale.

Il verbale verrà inviato, a cura del Segretario a tutti i componenti, anche a mezzo fax o e-mail, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data della riunione del Direttivo nazionale.

Il Consiglio direttivo nazionale durerà in carica quattro anni.

In caso di perdita della qualità di Presidente della Sezione distrettuale, vi è la decadenza della qualità di componente del Consiglio direttivo nazionale e di ogni altra carica.

Per la soluzione di determinate questioni, il Consiglio direttivo nazionale può costituire Commissioni di studio con l’eventuale inclusione di membri esterni.

ARTICOLO 10 – IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione ed i poteri di legge.

Ha, inoltre, i poteri decisionali ed operativi del Consiglio direttivo nazionale, salvo quelli riservati per Statuto ad altri organi. In particolare il Presidente nazionale:

  1. convoca, presiede e coordina i lavori del Consiglio direttivo nazionale;
  2. dà esecuzione, coadiuvato dal Vicepresidente e dal Segretario, alle delibere degli organi centrali;
  3. vigila e cura il buon funzionamento dell’associazione secondo i canoni del presente statuto, del regolamento e del codice etico, ed adempie a tutte le funzioni affidategli dallo stesso o delegate dagli organi sociali;
  4. ha la firma singola su tutti i documenti che impegnano l’associazione, incluse quelle riguardanti operazioni bancarie in nome e per conto dell’associazione;
  5. può sollecitare i pareri e partecipare alle riunioni di qualsiasi organo centrale o periferico dell’associazione;
  6. Sta in giudizio, nell’interesse dell’associazione, avanti qualsiasi autorità giurisdizionale e in qualsiasi grado, purché autorizzato dal Consiglio direttivo nazionale;
  7. collabora con tutte le organizzazioni e con tutti coloro che sono in grado di dare un valido contributo al raggiungimento degli scopi sociali;
  8. partecipa in nome e per conto dell’associazione a dibattiti anche a livello mass mediatico e cura in ogni caso i rapporti con la stampa nazionale;
  9. cura l’aggiornamento del portale dell’associazione avvalendosi di tecnici informatici anche esterni;
  10. autorizza per iscritto la costituzione di una sezione distrettuale, in attesa dell’approvazione da parte   del Consiglio direttivo nazionale;
  11. è componente di diritto della Giunta esecutiva – Comitato tecnico scientifico che presiede;
  12. nei casi stabiliti dallo statuto e dal regolamento dichiara la decadenza di diritto dall’Associazione dei Presidenti distrettuali e la comunica al Consiglio direttivo nazionale.

Il Presidente può delegare al Vicepresidente o ad altri componenti della Giunta esecutiva lo svolgimento di singole attività o di singoli atti.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.

Nel caso di dimissioni o per qualsiasi causa vi sia un impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio direttivo nazionale sarà convocato d’urgenza, entro 10 giorni dal Vicepresidente, e in caso di impedimento anche di quest’ultimo dal Segretario Nazionale al fine di procedere a nuova elezione. Nel periodo di vacatio, e solo per l’ordinaria amministrazione, il Vicepresidente assumerà i poteri di rappresentanza legale fino alla riunione del Consiglio direttivo nazionale convocato per la elezione del Presidente.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

ARTICOLO 11 bis – IL VICEPRESIDENTE NAZIONALE

Il Vicepresidente:

  1. collabora con il Presidente nello svolgimento delle attività del medesimo;
  2. in ogni caso di impedimento, sostituisce il Presidente nell’esercizio delle attribuzioni indicate nell’art.10;
  3. concorre con il Presidente e con il Segretario a formare l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio;
  4. è componente di diritto della Giunta Esecutiva – Comitato tecnico scientifico;

Il Vicepresidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

ARTICOLO 11 – IL SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario:

  1. collabora con il Presidente e il Vicepresidente nello svolgimento delle loro attività;
  2. concorre con il Presidente e il Vicepresidente a formare l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio;
  3. redige e cura la tenuta dei verbali, della documentazione del Consiglio direttivo nazionale dell’Associazione e del tesseramento;
  4. prepara e coordina le attività per le riunioni del Consiglio direttivo nazionale;
  5. notifica e conserva le delibere degli organi sociali;
  6. mantiene i necessari contatti e rapporti fra i diversi organi sociali centrali e fra questi e gli organi periferici;
  7. è componente di diritto della Giunta Esecutiva – Comitato tecnico scientifico;

Il Segretario dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

ARTICOLO 12 – IL TESORIERE NAZIONALE

Il Tesoriere:

  1. redige i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre al Direttivo nazionale per l’approvazione;
  2. provvede alla gestione delle entrate ed esprime pareri sugli impegni di spesa;
  3. provvede alla tenuta dei registri contabili dell’associazione;
  4. è componente di diritto della Giunta Esecutiva – Comitato tecnico scientifico;
  5. cura i rapporti con il consulente fiscale dell’associazione;

Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

ARTICOLO 13 – COORDINATORE NAZIONALE

Il Coordinatore nazionale è componente di diritto della Giunta esecutiva – Comitato tecnico scientifico e offre consulenza sulla logistica degli eventi formativi e congressuali e sulle questioni amministrative delle sezioni, di concerto con gli organi dell’associazione.

Svolge un ruolo di coordinamento e supporto alle Sezioni distrettuali e territoriali e provvede alla diffusione del materiale promozionale dell’AMI (manifesti, inviti, cartelline, penne, gagliardetti, distintivi, roll up etc., dell’associazione).

Pubblica le manifestazioni formative sul sito dell’AMI e sui social network, nonché provvede al tesseramento dei soci delle Sezioni distrettuali.

Provvede al monitoraggio dei contenuti dei profili sui social network e dei siti web riconducibili all’AMI.

Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

ARTICOLO 13 bis – IL RAPPRESENTANTE PRESSO LE ISTITUZIONI

Il rappresentante AMI presso le istituzioni cura, di concerto con il Presidente e tenuto conto delle indicazioni del Direttivo nazionale, i rapporti con le istituzioni forensi nazionali, nonché con gli organi politici di governo e le altre istituzioni politiche e/o associative nazionali aventi caratteri similari.

Affianca il Presidente alle riunioni indette presso le predette istituzioni e informa periodicamente il Direttivo nazionale rispetto ad ogni decisione adottata in tali sedi.

Redige, quadrimestralmente, una relazione di sintesi dell’attività di rappresentanza svolta presso le sedi istituzionali.

E’ componente di diritto della Giunta Esecutiva – Comitato tecnico scientifico e la sua carica dura per quattro anni e può essere rieletto.

ARTICOLO 13 ter – IL DIRETTORE EDITORIALE

Il Direttore editoriale viene nominato ogni quattro anni dal Consiglio direttivo nazionale e il suo incarico decade nel caso di scioglimento anticipato del Direttivo.

Cura, di concerto con il Direttore responsabile, la redazione della rivista ufficiale “Lex familiae”, tenendo conto delle linee direttive del Consiglio direttivo nazionale. Nella redazione della rivista acquisisce il parere necessario dei componenti del Comitato di redazione.

Il Direttore editoriale partecipa di diritto alle riunioni del Direttivo nazionale, senza diritto di voto. Esprime parere al Direttivo nazionale rispetto alla linea editoriale da adottare per la predisposizione della rivista.

ARTICOLO 14 –LA GIUNTA ESECUTIVA – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

La Giunta è l’organo esecutivo dell’associazione ed è composta da nove membri.

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Coordinatore e il Rappresentante presso le istituzioni ne fanno parte di diritto, gli altri  tre componenti vengono eletti ogni due anni dal Consiglio direttivo nazionale a maggioranza dei consiglieri.

La Giunta esecutiva è la struttura tecnico scientifico dell’Associazione e svolge le seguenti funzioni:

  1. pianifica e coordina l’annuale piano formativo dell’Associazione per tutti i Distretti, al fine di garantire a tutti i soci dei vari Distretti un’adeguata offerta formativa;
  2. sovraintende alle attività della Scuola di alta specializzazione;
  3. collabora con i Presidenti Distrettuali per l’organizzazione di eventi nazionali  mediante il reperimento e la scelta dei relatori e di tutti gli aspetti organizzativi e logistici;
  4. cura le pubblicazioni di carattere nazionale e vigila su quelle delle Sezioni distrettuali.

La Giunta verifica, su tutto il territorio nazionale, il rispetto dello statuto e della politica e finalità associativa, nel quadro di una doverosa collaborazione tra le Sezioni distrettuali o appartenenti alla stessa area geografica.

La Giunta provvede alla gestione amministrativa della sezione commissariata, tramite un commissario straordinario scelto tra i suoi componenti.

La Giunta ha il compito di segnalare ai Presidenti Distrettuali eventuali nominativi per nuove iscrizioni o Responsabili di sezioni Territoriali. Il Presidente distrettuale avrà l’obbligo di prendere contatti con i professionisti segnalati e di valutare autonomamente il da farsi.

 

ASSOCIAZIONE AVVOCATI MATRIMONIALISTI ITALIANI

PER LA TUTELA DELLE PERSONE, DEI MINORENNI E DELLA FAMIGLIA
AMI

Il presente regolamento forma parte integrante dell’atto costitutivo dell’ ”Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la Tutela delle persone, dei minorenni e della famiglia”, denominata “AMI”.

 

2)CERIMONIALE PER EVENTI E CONVEGNI NAZIONALI E/O DISTRETTUALI

Il Logo dell’AMI è segno distintivo dell’Associazione e come tale  è proprietà dell’Ami nazionale. Il suo utilizzo è disciplinato dalle leggi in materia ed è concesso alle Sezioni distrettuali,
Il colore sociale è l’azzurro ed il logo, allegato all’atto costitutivo, non può subire modifica alcuna. Esso deve essere ben visibile su manifesti, brochure, carta intestata e altro materiale informativo e/o pubblicitario.
Il materiale pubblicitario di eventi formativi, la carta intestata, e tutto il materiale congressuale deve recare il logo associativo nel quadro dell’unitarietà dello stile anche grafico dell’Associazione.
Ogni manifestazione, nazionale e/o distrettuale, deve prevedere la presenza del Presidente nazionale il quale porterà i saluti a nome dell’associazione, e, in caso di assenza, potrà essere sostituito dal Vicepresidente nazionale, dal Segretario nazionale, dal Tesoriere nazionale, o da altro componente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente organizzatore prima di introdurre i lavori, dovrà porgere i saluti ai Presidenti distrettuali presenti e alle Autorità (civili, militari, religiose) intervenute, avendo cura di riservare adeguati posti nelle prime file.

 

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