Separazioni e divorzi in comune. I chiarimenti del Ministero (circolare 6/15)

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Con l’avvento delle disposizioni della Circolare del Ministero dell’Interno nr. 0001307 del 24 aprile 2015 chiarisce finalmente che i coniugi che vogliano separarsi, divorziare o modificare le disposizioni di questi accordi – potranno raggiungere l’accordo davanti al Sindaco anche se vi è  la presenza di “altri figli” avuti da precedente relazione, oveero se prevedono accordi che si limitino a regolare importi mensili, come l’assegno di separazione o quello di divorzio.

Sono dunque queste le due più rilevanti novità interpretative rispetto all’art. 12 della legge nr. 162/14.

In merito agli aspetti patrimoniali, pertanto, si considerano patti di trasferimento patrimoniale solo quei patti che siano “produttivi di effetti traslativi di diritti reali”, non rientrando nel divieto della norma, la previsione, nell’accordo concluso davanti all’Ufficiale di Stato Civile, di un “obbligo di pagamento” di una somma mensile a titolo di “assegno periodico.”

Sarà quindi possibile trattare con la procedura di cui all’art. 12 anche quei coniugi senza figli che vogliano comunque riconoscersi un importo mensile a titolo separativo o divorzile o che vogliano diversamente modificare tale importo.

La circolare 6/2015 risolve poi altri due dubbi operativi nel caso in cui la separazione o il divorzio seguano l’iter di negoziazione assistita da due avvocati (ex articolo 6, in presenza di figli della coppia). Cade l’interpretazione che richiedeva la contemporanea presenza di entrambi gli avvocati delle parti al momento della presentazione degli accordi all’ufficiale di Stato civile, pena sanzione al professionista “assente”. Ora il ministero ritiene sufficiente la presentazione (e quindi la presenza) da parte di uno solo dei due legali dei coniugi che abbia assistito e autenticato la sottoscrizione all’accordo.

La circolare, infine, stabilisce che il dies a quo per il conteggio dei dieci giorni dopo i quali scatta la sanzione a carico dell’avvocato che deposita in ritardo gli accordi decorre dalla data della «comunicazione» del via libera da parte del pm, che così vi è obbligato.

Scarica la Circolare n. 6 – 2015

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