L’ACCORDO DI SEPARAZIONE PUO ESSERE REVOCATO PER DOLO

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La Cassazione, con sentenza n. 8096 depositata in data 21/04/2015, ha stabilito che, in caso di occultamento dei redditi da parte di uno dei coniugi, l’accordo di separazione è soggetto a revocazione per dolo ex art. 395, n. 1 c.p.c. Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, tratta di una coppia di coniugi che raggiungono un accordo in sede di separazione, omologato dal Tribunale. Successivamente la moglie, accortasi di essere stata ingannata dal marito relativamente alla reale condizione economica di questi, propone appello e impugna la decisione, chiedendone la revocazione. La Corte di Appello accoglie il ricorso e pronuncia la revocazione della sentenza impugnata. Il marito propone ricorso in Cassazione. La Cassazione, preliminarmente precisa che, nella separazione consensuale e nel divorzio congiunto, si stipula un accordo che, frequentemente, per i profili patrimoniali, si configura come un vero e proprio contratto. Di conseguenza, se tale accordo è nullo, tale nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, anche da chi ha dato causa a tale nullità. Nel caso di specie, invece, ritiene la Corte, sussistonoi presupposti della revocazione ex art. 395 n. 1 c.p.c. che si verifica quando viene posta in essere intenzionalmente un’attività fraudolenta consistente in artifizi e raggiri, diretti ed idonei a paralizzare o sviare la difesa avversaria e a impedire al giudice l’accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale e, così, pregiudicando l’esito del procedimento. Il marito, infatti, ingannando la consorte con l’occultamento della sua reale situazione reddituale, ha ottenuto nell’accordo di separazione benefici che, diversamente,non avrebbe ottenuto. La Suprema Corte, pertanto, rigetta il ricorso del marito.

Avv. Marianna Grimaldi

Segretario AMI Salerno

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