La breve durata del matrimonio non preclude l’attribuzione dell’assegno di mantenimento

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Cass.7295/13

In una recentissima pronuncia, la Suprema Corte, ha confermato il trend giurisprudenziale positivo (iniziato con le prime sentenze di merito del 2009), che “l’attribuzione dell’assegno di divorzio è indefettibilmente subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza di mezzi adeguati o dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, essendo gli altri criteri (condizioni dei coniugi; ragioni della decisione; contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio nel periodo matrimoniale; reddito di entrambi; durata del rapporto di coniugio) destinati ad operare solo se l’accertamento della predetta (ed unica) circostanza attributiva risulti di segno positivo.In particolare, rispetto alla durata del matrimonio , la stessa sentenza di questa Corte  ha precisato che l’assegno di divorzio, ai sensi dell’articolo 5 legge n. 898 del 1970, ha la finalità di tutelare il coniuge economicamente più debole, ancorché il matrimonio abbia avuto breve durata e la comunione materiale e spirituale non si sia potuta costituire senza sua colpa, influendo tali elementi unicamente sulla misura dell’assegno; esula invece dalla ratio della norma il riconoscimento di un tale assegno ove il rapporto matrimoniale risulti, per volontà e colpa del richiedente l’assegno, solo formalmente istituito e non abbia dato luogo alla formazione di alcuna comunione materiale e spirituale fra i coniugi, sfociando dopo breve tempo in una domanda di divorzio (Cass. Civ. n. 7295/13) Ne consegue che la legittima richiesta di assegno di mantenimento anche qualora il matrimonio sia stato breve, essendo la durata un presupposto che incide solamente sul quantum e non sulla fondatezza dell’an (del diritto).

 

Avv. Claudia Depalma

Responsabile territoriale AMI LATINA

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