Cassazione: il genitore separato non può cambiare la religione dei figli

| Inserito da | Categorie: Novità dall'AMI Nazionale

Il giudice può vietare a uno dei genitori di far partecipare i figli a riti religiosi differenti da quelli a cui i minorenni sono stati educati, secondo i dettami di un’altra confessione.

Con tale sentenza la Cassazione intende affermare la tutela dei figli minorenni di genitori separati anche per quanto riguarda le scelte religiose.

Il genitore che dopo la separazione abbraccia una nuova fede religiosa non può cambiare quella dei figli minorenni. A dirlo è la Corte di Cassazione che con una sentenza ha vietato a un padre testimone di Geova di condurre alla nuova religione le figlie cresciute nel cattolicesimo. 

 

In altre parole il Tribunale può  vietare a uno dei genitori di far partecipare i figli a riti previsti dal suo credo religioso, se prima della separazione sono stati educati secondo i dettami di un’altra confessione.

 

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un padre contro il divieto, disposto nei suoi confronti dalla Corte d’appello di Milano, di far partecipare le proprie figlie, fino a quel momento educate al credo cattolico, alle Adunanze del Regno, alle quali egli prendeva parte da quando aveva aderito – dopo la separazione dalla convivente, madre delle bambine – ai Testimoni di Geova.

Con la loro sentenza, i giudici di secondo grado avevano anche disposto che le minorenni passassero le principali feste religiose con la madre. L’uomo si era rivolto alla Cassazione per impugnare la decisione dei giudici d’appello, lamentando una violazione dell’articolo 19 della Costituzione, sul diritto di manifestazione della propria religione.

La Suprema Corte, condividendo la sentenza di secondo grado,  ha sancito che: “lungi dal negare e comprimere il diritto di professare la propria fede religiosa”, come denunciato dal ricorrente, “ha piuttosto adottato – si rileva nella sentenza depositata oggi – le prescrizioni più idonee per assicurare la corretta formazione psicologica ed affettiva delle minori e le relative statuizioni, sorrette da adeguata motivazione”.

I giudici d’appello, ricorda la Cassazione, hanno ritenuto che “l’età delle figlie non consentisse loro di praticare una scelta confessionale veramente autonoma e fosse inopportuno uno stravolgimento di credo religioso che non potesse essere elaborato con la necessaria maturità, considerato che le minori avevano vissuto in un contesto connotato dal credo religioso cattolico”.

Avv. Claudio Sansò

Coordinatore Nazionale AMI

Presidente AMI SALERNO

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *