Il giudice può disporre la mediazione anche in appello

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Tribunale di Milano – Sezione IX civile – Ordinanza 29 ottobre 2013

Il Tribunale di Milano con l’ordinanza del 29 ottobre 2013 applica la nuova norma in materia di mediazione “delegata” che consente al giudice di disporre la mediazione (art. 5, comma 2, Dlgs 28/2010 nel testo modificato dalla recente riforma).

Il provvedimento si segnala in quanto per la prima volta (non risultano precedenti in termini) la mediazione viene ordinata nel grado di appello (posto che la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della stessa).

La questione
Nella controversia oggetto d’esame le parti discutono di un credito (contestato nel suo ammontare) derivante dall’assegno di mantenimento di divorzio. Ovviamente la materia familiare non preclude l’accesso alla mediazione in quanto la lite dedotta ha ad oggetto situazioni patrimoniali e, perciò, diritti disponibili; tuttavia, il giudice opportunamente valorizza il «pregresso rapporto affettivo» tra gli ex coniugi e la loro «capacità di confrontarsi e di adottare soluzioni condivise» come accaduto in sede di divorzio, essendo pervenuti allo stesso mediante un ricorso presentato congiuntamente.

Ma ciò che appare dirimente per la scelta di disporre la mediazione adottata dal tribunale è la proiezione diacronica del conflitto che è alla radice della controversia insorta. Ed invero, considerato che il rapporto è «destinato a proiettarsi nel tempo, in quanto i litiganti, non più coniugi, sono tuttavia ancora genitori», occorre orientarsi al perseguimento dell’interesse «preminente» dei figli minori, valorizzando le opportunità conciliative apprestate dall’ordinamento.

Il proliferare del contenzioso
Inoltre, nell’ordinanza viene posto bene in evidenza come anche per una questione di modesto peso economico le parti siano già pervenute al secondo grado di giudizio e che, nelle more della decisione, siano in corso di attivazione ulteriori azioni esecutive destinate ad alimentare ulteriormente il contenzioso tra le stesse.

Da ciò emerge forte l’esigenza di offrire un percorso che possa tentare di comporre il conflitto (evidentemente ancora non sopito tra gli ex coniugi) in tal modo risolvendo anche le ulteriori insorgende liti che non potrebbero trovare soluzione nella sede in cui attualmente si dibatte.

Una sede negoziale assistita 
La mediazione, infatti, si presta in questi casi ad offrire una sede negoziale assistita, utile ad affrontare alla radice il conflitto tra le parti, consentendo loro di pervenire a soluzioni in grado di affermare regole condivise che non solo risolvano le controversie in essere, ma che aiutino le stesse di proiettarsi pacificamente verso il futuro.

L’organismo competente
Infine, il tribunale precisa che la domanda di mediazione (per la quale deve ritenersi onerato l’appellante, non escludendosi che possa essere presentata anche dall’appellato), dovrà essere depositata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la lite. Resta salva la facoltà delle parti, di comune accordo, di derogare a tale limite.

tratto dal Sole 24 Ore

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