Ha diritto all’assegno divorzile il coniuge benestane anche in presenza di un matrimonio lampo.

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La Suprema Corte, con sentenza n. 23442/2013 depositata il 16 ottobre u.s., ritiene che, ai fini dell’accertamento del diritto all’assegno divorzile, non va confuso lo stile con il tenore di vita.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 23 settembre – 16 ottobre 2013, n. 23442
Presidente Carnevale – Relatore Bisogni

Fatto e diritto

Rilevato che:
1. La controversia ha per oggetto l’ammontare dell’assegno divorzile determinato dal Tribunale di Montepulciano in 1.200 Euro, specificamente in relazione all’entità del patrimonio immobiliare dell’odierno ricorrente e al raffronto della situazione economica e patrimoniale dei due coniugi di cui una (quella dell’A. ) caratterizzata dalla entità e qualità del prestigioso patrimonio immobiliare e l’altra (della M. ) dalla posizione di primario ospedaliero e dalla proprietà della casa di abitazione.
2. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado rigettando l’appello principale, in quanto la rilevanza del patrimonio immobiliare del ricorrente, a prescindere dalla sua redditività attuale e dall’integrazione con redditi da lavoro, costituisce l’indice della disponibilità di risorse economiche importanti al fine del suo mantenimento. La Corte ha rigettato altresì l’appello incidentale, diretto a ottenere ima maggiorazione dell’importo dell’assegno, in relazione alla brevità della durata del matrimonio.
3. Con il ricorso per cassazione, basato su tre motivi illustrati con memoria difensiva, si deduce, nei primi due, la violazione e falsa applicazione, sotto diversi profili, dell’art. 5 della legge sul divorzio (n. 898/1970″ e successive modifiche) quanto ai criteri per il riconoscimento e la determinazione dell’assegno divorzile. Il terzo motivo di ricorso lamenta la omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione quanto alla brevità della durata del matrimonio e al tenore di vita fruibile dalla beneficiaria dell’assegno già in virtù dei suoi redditi personali.
4. Il controricorso contesta la dedotta violazione e falsa applicazione dei criteri e presupposti sanciti dalla legge e dalla giurisprudenza per l’attribuzione e la determinazione dell’assegno divorzile, cosi come i vizi della motivazione.
Ritenuto che:
5. Con il primo motivo di ricorso si deduce sostanzialmente l’omessa valutazione delle potenzialità economiche della controricorrente in funzione della sua capacità di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e si lamenta la sostituzione di tale indagine con la mera comparazione delle situazioni patrimoniali delle parti in causa. Il ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto: se violi i principi posti dall’art. 5, sesto comma, della legge n. 898/1970, come introdotto dall’art. 10 della legge n. 74/1987, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno divorzile, la decisione del giudice di merito il quale, pur rilevando che entrambi i coniugi dispongono di mezzi propri (redditi e cespiti patrimoniali), proceda direttamente all’attribuzione dell’assegno divorzile sulla base della mera comparazione delle situazioni economico-patrimoniali dei coniugi stessi, omettendo poi di svolgere qualsiasi concreta e puntuale indagine sulla adeguatezza dei mezzi dei quali dispone il coniugo, che risulti svantaggiato dalla predetta comparazione, al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, né circa la sussistenza di un eventuale deterioramento seguito al divorzio.
6. Il motivo è infondato. Proprio le considerazioni della Corte di appello relative all’indiscutibile e notevole dislivello economico delle due parti hanno condotto i giudici dell’appello a ritenere che in costanza di matrimonio la M. abbia potuto godere di un tenore di vita sensibilmente più elevato di quello che può sostenere dopo la fine del suo matrimonio sia pure fruendo di una rispettabile posizione economica.
7. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta che la Corte fiorentina abbia astrattamente immaginato un tenore di vita dei coniugi, prescindendo assolutamente dalla considerazione del caso concreto, nel quale non si era neanche instaurata una vera convivenza e consolidato un regime di vita comune, avendo i due coniugi abitato nelle proprie residenze e proseguito ognuno di loro lo stile di vita precedente. Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: se violi i principi posti dall’art. 5, sesto comma, della legge n. 898/1970, come introdotto dall’art. 10 della legge n. 719/1987, la decisione del giudice di merito il quale, omettendo qualsiasi indagine sia sul tenore di vita goduto o godibile dai coniugi in costanza di matrimonio, sia, conseguentemente, sull’adeguatezza dei mezzi dei quali dispone ciascun coniuge, ritenga di riferirsi in via esclusiva per l’attribuzione dell’assegno divorzile alla mera disparità tra le consistenze economiche fra i due coniugi.
8. Anche questo motivo appare infondato se si considera che, al fine dell’accertamento del diritto all’assegno divorzile, non bisogna confondere lo stile con il tenore di vita. Anche in presenza di rilevanti potenzialità economiche un regime familiare può essere infatti improntato a uno stile di “understatement” o di rigore ma questa costituisce una scelta che non può annullare le potenzialità di una condizione economica molto agiata quale era indubbiamente quella dei coniugi A. e M. . Vi è poi da considerare la rilevanza delle aspettative che una convivenza con un coniugo possessore di un rilevante patrimonio immobiliare legittimamente determina nell’altro coniuge anche se tale aspettativa può non materializzarsi in un vistoso cambiamento di stile di vita quantomeno in un determinato periodo della convivenza. Aspettative che incidono nella configurazione di un tenore di vita proprio del matrimonio.
9. Con il terzo motivo di ricorso si deduce l’omessa motivazione consistita nella mancata indicazione dell’ammontare dell’assegno divorzile in astratto spettante alla M. e da porre a carico dell’A. . Si contesta alla motivazione della Corte di appello fiorentina di essersi riferita alla circostanza della “brevissima durata del matrimonio”, con “saltuarietà di frequentazione” dei coniugi, solamente al fine di affermare il principio che debba comunque attribuirsi “rilevanza a un giudizio di comparazione delle facoltà economiche delle parti”, senza poi considerare la predetta circostanza, pur espressamente inclusa tra i criteri contemplati dall’art. 5 della legge n. 898/1970, ai fini della concreta determinazione dell’assegno divorzile posto a carico dell’A. , e contraddittoriamente osservando nella parte finale della sentenza che “il matrimonio è stato, in definitiva, poco più di una meteora”. Infine si imputa alla motivazione di aver omesso qualsiasi riferimento agli ulteriori criteri indicati dal citato articolo 5 della legge n. 898/1970 e di non avere indicato ragione alcuna sulla compatibilità dell’assegno stesso e, in ipotesi, della relativa misura, in riferimento al tenore di vita e alla condizione economica della M. , pur avendo contraddittoriamente rilevato per quest’ultima la sussistenza di una posizione economica rispettabile che, secondo un dato di media statistica, potrebbe considerarsi desiderabile dai più”.
10. Il motivo è infondato. Il ricorrente riporta una serie di passaggi della motivazione con l’intento di evidenziare omissioni e contraddizioni che sono in realtà apparenti o del tutto inesistenti. Infatti non è evidentemente possibile determinare l’esatto ammontare della somma di denaro necessaria per far conservare al coniuge svantaggiato dal divorzio il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Si tratta di una stima affidata a elementi di comune conoscenza e per buona parte anche a una valutazione discrezionale e equitativa del giudice di merito che nella specie è stata compiuta facendo riferimento alla liquidazione già effettuata dal giudice di primo grado che è stata ritenuta congrua. La Corte di appello ha tenuto conto della breve durata del matrimonio ai fini della determinazione dell’assegno e infatti ha preso atto del notevole e indiscutibile dislivello economico delle due parti e ha affermato che certamente esso avrebbe giustificato un correttivo maggiore se il matrimonio avesse avuto una durata maggiore. Infine il ricorrente omette di riportare il passaggio della motivazione collegato alla descrizione della posizione economica della M. che, secondo la Corte di appello, sebbene desiderabile dai più, sarebbe rinunciata volentieri da chiunque si trovasse, in cambio, nella posizione dell’A. , vale a dire in quella di proprietario di una tenuta con casale ristrutturato di 550 mq e arredato con vecchi mobili toscani, giardino, piscina, annessi e via dicendo; di un appartamento a Parigi, di altri due entro Roma, uno dei quali di 200 mq, e poi di svariati altri immobili in territorio di Siena e di Chianciano Terne.
11. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 1.600 Euro di cui 200 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

 

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