Risarcibile il danno per lesione del diritto al concepimento

| Inserito da | Categorie: Novità dall'AMI Nazionale

La recentissima sentenza emessa appena qualche settimana fa dal Tribunale di Milano in tema di procreazione assistita e tutela del diritto al concepimento, nello specifico quando compromesso per fatto colposo di terzi, ha suscitato notevole clamore – e non solo tra gli operatori del diritto – per lo straordinario piglio innovativo espresso in relazione alla tutela dei diritti fondamentali nel settore familiare, essendosi la pronuncia del giudice inoltrata nel delicato terreno della bioetica (al confine con la religione) in merito alla natura dell’embrione e al suo riconoscimento, a tutt’oggi, in verità, privo di una specifica qualificazione e tutela nel nostro ordinamento. Solo in ambito successorio, infatti, è dato riscontrare un intervento diretto del legislatore in materia, laddove, con riguardo alla capacità di succedere disposta all’art. 462 cod. civ., si riconoscono i diritti di successione ai figli soltanto concepiti, e aggiungiamo anche non ancora concepiti (che potranno succedere in tal caso solo per testamento) delle persone esistenti al tempo dell’apertura della successione.

La vicenda dalla quale è scaturita la pronuncia del Tribunale si è sviluppata in un ospedale milanese colpito improvvisamente da un black-out elettrico che causò lo spegnimento degli incubatori contenenti all’interno gli embrioni appena concepiti artificialmente e destinati il giorno dopo ad essere impiantati nel grembo di una donna sottoposta ad intervento di procreazione medicalmente assistita. Per quell’incidente, il giudice civile, invocando ex novo l’esistenza di un diritto al concepimento ritenuto meritevole di tutela nel nostro ordinamento al pari delle “fondamentali estrinsecazioni della persona umana riconosciute dalla Costituzione”, ha condannato l’ospedale a risarcire la coppia rilevando l’esistenza di un danno non identificabile propriamente nella “perdita di un figlio”, ciò che avrebbe potuto suscitare delle perplessità, ma nella vera e propria lesione del “diritto al concepimento”.

Il presidio ospedaliero scrive il giudice – nel corso della notte avrebbe dovuto comunque effettuare i doverosi controlli sulla efficienza dell’alimentazione di corrente, tanto più necessari per la delicatezza del materiale biologico contenuto negli incubatori”.

La negligenza del presidio ospedaliero ha così prodotto un danno doppiamente risarcibile anche sotto il profilo “esistenziale”, per avere provocato in entrambi genitori un “grave colpo psicologico ed una forte sofferenza dell’anima, dolore non meramente temporaneo, alimentato dal permanente dubbio circa la possibile realizzazione della loro speranza nell’occasione”.

In argomento, giova ricordare che la Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la Biomedicina, la cd. Convenzione di Oviedo, approvata dal Consiglio d’Europa il 19 novembre 1996, ed il Documento di Identità e statuto dell’embrione umano, approvato dal Comitato Nazionale di Bioetica il 27 giugno 1996, tutelano l’individuo in tutte le fasi della sua esistenza; e nel caso dell’embrione individuato, pur non sussistendo l’obbligo di trattarlo come se fosse cosciente, libero, autodeterminato, capace di comunicazione e attività, cionondimeno sussiste il dovere intrinseco di tutelarne l’esistenza e l’integrità.

In Italia, come è noto, sono stati presentati numerosi disegni di legge concernenti la procreazione medicalmente assistita, anche se nessuno di essi completamente esaustivo dei diversi aspetti giuridici coinvolti. In tutti, comunque, si affronta l’esigenza di tutelare l’embrione con un complesso sistema di norme volte ad escludere tutti quegli interventi che non abbiano finalità terapeutiche o diagnostiche, restando aperta la questione relativa alla distinzione tra embrione e feto dalla quale traggono fondamento tutte quelle teorie secondo le quali ad un diverso stadio di sviluppo corrisponderebbe un diverso grado di tutela e di rispetto della vita, dell’integrità e della dignità del concepito.

Il panorama normativo in materia appare evidentemente ancora troppo incerto e, sebbene la giurisprudenza tenti meritoriamente di colmare le lacune di un sistema troppo spesso incapace di affrontare temi di portata bioetica (si pensi al penoso ritardo rispetto al resto d’Europa sul testamento biologico) – innovando di fatto in direzione di un ampliamento dell’area della tutela dei diritti della persona in conformità con i principi enunciati nelle citate Convenzioni europee, indicata la strada, spetta al Parlamento cogliere l’imput innovativo e procedere in tempi ristretti alla emanazione definitiva di una legge.

 Avv. Maria Rosaria Basilone

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *