Cambio di sesso, alla Consulta lo scioglimento automatico del matrimonio

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Corte di cassazione – Sezione I civile – Ordinanza 6 giugno 2013 n. 14329

Lo scioglimento automatico del matrimonio per chi cambia sesso in costanza di matrimonio finisce davanti alla Corte costituzionale. A sollevare la questione è stata la prima Sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza 14329/2013 di oggi.

Secondo gli ermellini, infatti, è “configurabile un contrasto tra l’articolo 4 della legge n. 164 del 1982 e gli artt. 2 e 29 della Costituzione e con gli artt. 8 e 12 della CEDU, nella parte in cui la norma censurata fa conseguire come effetto automatico del passaggio in giudicato della pronuncia di rettificazione di attribuzione di sesso lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal soggetto che ha esercitato il diritto sopra indicato, con conseguenze irreparabili sulla conservazione del vincolo anche nei confronti dell’altro coniuge”.

Nel “prospettato dubbio di costituzionalità”, prosegue la Corte, depone anche una recentissima pronuncia della Corte Europea dei diritti umani in merito ad un caso finlandese. Applicando analoghi criteri al nostro ordinamento, osserva la Corte, “la mancanza di proporzionalità e l’ingiustificata ingerenza statuale appaiono senz’altro ravvisabili, in ordine ai parametri costituiti dagli artt. 8 e 12, in un sistema che non offre alcuna alternativa ai coniugi, determinando una netta e definitiva soluzione di continuità tra passato e presente della relazione coniugale e decretandone la irreversibile caducazione”. Non solo, la Cassazione ricorda che anche la Germania e l’Austria hanno dichiarato l’illegittimità di norme sostanzialmente analoghe.


La vicenda
La vicenda, in particolare, riguarda una coppia emiliana: il marito, nel 2009, decide di cambiare sesso. Dopo la pronuncia di rettifica di sesso, l’ufficiale di stato civile aveva annotato nel registro degli atti del Comune di Bologna, la cessazione degli effetti civili del matrimonio del transessuale. La coppia, dunque, si era rivolta al giudice civile per chiedere la cancellazione di questa annotazione e il tribunale di Modena aveva dato loro ragione, rilevando che «l’annotazione di scioglimento del matrimonio per l’avvenuta rettificazione di attribuzione di sesso può eseguirsi solo in ragione di una sentenza dell’autorità giudiziaria che dichiari la cessazione del vincolo coniugale». 

La Corte d’appello di Bologna, invece, accogliendo il ricorso del ministero dell’Interno, aveva ribaltato il verdetto sostenendo che «consentire il permanere del vincolo matrimoniale, rettificato che sia il sesso dei coniugi, significa mantenere in vita un rapporto privo del suo indispensabile presupposto di legittimità, la diversità sessuale dei coniugi, dovendosi ritenere tutta la disciplina normativa dell’istituto rivolta ad affermare tale requisito».


Altra cosa i matrimoni tra persone dello stesso sesso

Secondo i giudici dunque “da uno stato di massima stabilità e protezione giuridica costituzionale e di diritto positivo non soltanto codicistico, si trasmigra, contro la volontà dei componenti la coppia coniugata, verso una condizione di totale indeterminatezza”. 

Anche se poi gli ermellini si affrettano a precisare: “Non può essere trascurato, peraltro, che la sfera dei diritti complessivamente connessi alla rettificazione di sesso ed al fenomeno del transessualismo è del tutto peculiare e non omologabile od equiparabile alla condizione della coppie dello stesso sesso che richiedono a vario titolo il riconoscimento delle proprie relazioni stabili”.

Sotto la lente anche la posizione dell’altro coniuge, il quale si trova d’un tratto deprivato del vincolo matrimoniale senza potersi opporre alla notifica della cessazione degli effetti del matrimonio e senza neppure aver esercitato il diritto alla rettificazione dell’attribuzione di sesso.


Tutti le questioni poste alla Corte costituzionale
Per queste ragioni la Cassazione, visti gli art. 134 Cost. e 23 e ss. della legge n. 87/53, ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le quattro seguenti questioni di legittimità costituzionale:

1) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 164 del 1982, nella formulazione anteriore all’abrogazione intervenuta per effetto dell’art. 36 del Dlgs 150 del 2011, nella parte in cui dispone che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso provoca l’automatica cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso senza la necessità di una domanda e di una pronuncia giudiziale, con riferimento ai parametri costituzionali degli artt. 2 e 29 Cost., e, in qualità di norme interposte, ai sensi degli artt. 10, primo corna, e 117 Cost., degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo;

2) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge n. 164 del 1982 con riferimento al parametro costituzionale dell’art. 24 Cost., nella parte in cui prevedono la notificazione del ricorso per rettificazione di attribuzione di sesso all’altro coniuge, senza riconoscere a quest’ultimo il diritto di opporsi allo scioglimento del vincolo coniugale nel giudizio in questione, né di esercitare il medesimo potere in altro giudizio, essendo esclusa la necessità di una pronuncia giurisdizionale dalla produzione ex lege dell’effetto solutorio in virtù del passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso;

3) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge n. 164 del 1982 con riferimento all’art. 24 Cost., negli stessi termini di cui sub 2), in relazione al coniuge che ha ottenuto la rettificazione di attribuzione di sesso;

4) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 164 del 1982 con riferimento al parametro costituzionale dell’art. 3 Cost., per l’ingiustificata disparità di regime giuridico tra l’ipotesi di scioglimento automatico, operante ex lege, del vincolo coniugale previsto da tale norma in relazione all’art. 3, quarto comma, lettera g) della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni e le altre ipotesi indicate in detto art. 3, sub. 1, lettere a),b)’,c) e sub 2 lettera d).

tratto dal Sole 24 ore.com

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