LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA RIAFFIDA IL BAMBINO DI CITTADELLA AL PADRE

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La triste vicenda del bambino di Cittadella segna un altro colpo di scena.

Tutti ricorderete le assurde immagini di questo bambino trascinato davanti scuola come un sacco di patate. Una scena orrenda che fece il giro del mondo grazie a YouTube.

La vicenda riguarda un padre avvocato e una madre farmacista. Nel 2009 la giustizia minorile veneziana aveva emesso un provvedimento di decadenza delle potestà genitoriale. Un provvedimento molto grave per un genitore. Il più grave.

Certamente è assurdo che tale provvedimento sia stato emesso nel 2009 ed eseguito tre anni dopo.

Dalle cronache si apprende che la madre non avrebbe inteso rispettare il decreto dei giudici. Certamente questo comportamento, se fosse vero, sarebbe molto grave.

Le sentenze devono essere rispettate sempre perché non sono un consiglio, ma un ordine.

Sta di fatto che il bambino, dopo essere stato prelevato a scuola con la forza, fu rinchiuso provvisoriamente in una struttura protetta.

Nel marzo scorso la Suprema Corte di Cassazione aveva bocciato il provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Venezia che aveva fondato le proprie motivazioni sulla esistenza della cosiddetta sindrome da alienazione genitoriale (PAS) ad opera della madre in danno del figlio.

Per la Cassazione non era corretto fare riferimento  alla PAS poiché si tratta di una sindrome non ancora scientificamente riconosciuta dalla psichiatria mondiale.

Il bambino in forza di tale sentenza era tornato dalla madre.

Il processo, pertanto, come da prassi, è stato assegnato ad altra Corte di Appello, quella di Brescia.

Quest’ultima Corte Territoriale venerdì 17 maggio 2013 si è pronunciata decidendo di affidare il bambino in via esclusiva al padre.

Non è dato sapere con certezza se la Corte Territoriale di Brescia abbia fatto leva sulla PAS che la Cassazione aveva messo in discussione.

A mio parere questo è un falso problema, che esista o meno la PAS lo decideranno gli esperti in materia.

Da sempre, anche quando di PAS non si parlava, i giudici hanno sanzionato i genitori  che avevano frapposto ostacoli al rapporto tra i figli e l’altro genitore.

La mia esperienza di avvocato matrimonialista mi ha fatto assistere a troppe vicende di squallide strumentalizzazioni in danno dei figli ad opera di genitori incoscienti.

È risaputo che troppe volte i figli sono merce di scambio o terreno di vendetta.

Chi nega l’esistenza della PAS  avesse la compiacenza di ammettere che troppe volte i genitori plagiano i figli in danno dell’altro genitore.

Se non si ammette questo dato di fatto si è in mala fede perché negare la Pas ci può stare, ma  non deve significare negare l’evidenza della tragedia dei figli contesi.

Lo stesso codice penale (art. 388) sancisce punizioni verso il genitore alienante e così anche l’art. 709 ter c.p.c. prevede sanzioni molto significative.

Del resto le convenzioni internazionali, ratificate dall’Italia, e le nostre leggi interne mirano a tutelare in ogni modo la bigenitorialità!

Posso solo augurarmi per questo povero bambino che questa vicenda possa finire nel migliore dei modi e che i genitori di questo bambino possano condividere al meglio il loro ruolo. Il bambino avrà sempre bisogno di mamma e papà.

Ma ho forti dubbi che questa vicenda finisca qui.

La giustizia minorile è infatti azionabile sempre, rebus sic stantibus, e tutto potrà essere rimesso in discussione in futuro a tutto danno di questo sfortunato bambino.

Roma, il 20 maggio 2013

Avv. Gian Ettore Gassani

Presidente Nazionale AMI

 

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