La Corte di Appello di Brescia ha deciso: la PAS dichiarata valida indipendentemente dalla sua qualificazione dal punto di vista medico.

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Il recentissimo decreto della Corte d’Appello di Brescia con il quale si dispone la collocazione prevalente del bambino dell’ormai famoso “caso di Cittadella” presso il padre, con affidamento ai servizi,  contiene alcune considerazioni molto interessanti sulla dibattuta questione della PAS, ribadendo come gli ostacoli posti dalla madre al rapporto del figlio con il padre facciano “regredire il minore” e lo pongano in posizione di “grave rischio di disturbi della personalità”, “indipendentemente dalla qualifica dal punto di vista medico” della nozione di “alienazione parentale”.
Queste osservazioni si pongono in continuità sia con il Documento sugli ostacoli al diritto alla bigenitorialità e sul loro superamento sia con il recente documento* della Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA) sul medesimo tema e collocano correttamente la questione non già sul piano della collocazione nosografica  della nozione stessa ma sul piano del rispetto e della tutela dei diritti relazionali dei soggetti coinvolti, evidenziando la dannosità delle condotte poste in evidenza. 
Il provvedimento ottempera inoltre le indicazioni contenute nelle ultime sentenze della Corte EDU in tema di rispetto della vita familiare ed apre prospettive che tengano conto, in primo luogo, dell’interesse superiore dei bambini coinvolti in queste vicende.
SI spera che finalmente il sipario cali su questo caso che tanto ha fatto discutere e che possa invece proseguire il dibattito sulle misure più opportune da adottare in queste situazioni.
Prof. Giovanni Battista Camerini (socio AMI Emilia Romagna) 
 

*La Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ritiene opportuno esprimere il proprio parere in merito all’eco destata dalla recente sentenza n. 7041 del 20.03.2013 della Corte di Cassazione e dalle affermazioni ivi contenute circa la nozione di PAS (Parental Alienation Syndrome). In primo luogo, al di là dell’opportunità che l’autorità giudiziaria si sostituisca alla comunità scientifica nel rilasciare giudizi su argomenti altamente specialistici, si ritiene che il problema relativo all’esistenza o meno di una “sindrome” legata all’alienazione di una figura genitoriale venga posto in modo incongruo. Fenomeni come il mobbing, lo stalking ed il maltrattamento esistono ed assumono valenze giuridiche a prescindere dal riconoscimento di disturbi identificabili come sintomatici. La comunità scientifica è concorde nel ritenere che la alienazione di un genitore non rappresenti di per sé un disturbo individuale a carico del figlio ma piuttosto un  grave fattore di rischio evolutivo per lo sviluppo psicoaffettivo del minore stesso. Tale nozione compare già nel DSM IV nel’Asse V tra i Problemi Relazionali Genitore – Figlio; e’ previsto il suo inserimento nella prossima edizione del DSM V all’interno della nuova categoria dei Disturbi Relazionali, in quanto il fenomeno origina da una patologia della relazione che include il bambino ed entrambi i genitori, ognuno dei quali porta il proprio contributo. In secondo luogo, colpisce come la Suprema Corte abbia espresso il proprio parere senza fare riferimento ai principi enunciati nella sentenza Cozzini (Cass. Pen. 17.09.10, n. 43786) la quale ha stabilito i criteri di scientificità di una teoria tra cui la “generale accettazione” della teoria stessa da parte della comunità di esperti. Sotto questo profilo, si sottolinea come esista una vasta letteratura nazionale ed internazionale che conferma la scientificità del fenomeno della Parental Alienation, termine questo da preferirsi a quello di PAS; negli Stati Uniti ad esempio tale costrutto ha superato i criteri fissati dalle Frye e Daubert Rules per essere riconosciuti come scientificamente validi dalle competenti autorità giudiziarie. La nozione di Alienazione Parentale è inoltre riconosciuta come possibile causa di maltrattamento psicologico dalle Linee Guida in tema di abuso sui minori della SINPIA (2007). La SINPIA ribadisce come sia importante adottare le precauzioni e le misure necessarie, come impongono le recenti sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per garantire il diritto del minore alla bigenitorialità e tutelarlo dagli ostacoli che lo possono minacciare .

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