IL MINORE HA DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATO

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I bambini sono spesso al centro di tristi vicende giudiziarie che riguardano i propri genitori in fase di separazione o di divorzio, divenendo, inevitabilmente, i protagonisti delle beghe di coloro che, invece, dovrebbero tutelarli maggiormente.

L’Avv. Gian Ettore Gassani, nel suo libro “I Perplessi Sposi” – specchio fedele di una realtà quasi paradossalmente surreale – esprime con spietata ed amara ironia la condizione dei figli contesi in una separazione, i quali diventano “bottino di guerra, il palio da contendersi, il movente per uccidere e suicidarsi, l’arma della vendetta e del ricatto, gli oggetti da espropriare, l’occasione per delegittimare e demonizzare il «nemico», l’escamotage per ottenere la casa coniugale e i soldi. In altre parole, le vittime di inaudite violenze”.

Tale efficace rappresentazione della condizione dei figli contesi tra genitori in guerra tra loro dovrebbe far riflettere tutti, in primis gli stessi genitori, i quali, non dovrebbero mai e per nessuna ragione strumentalizzare i propri figli per i fini più biechi, mantenendo, invece, un rapporto di rispetto reciproco e di collaborazione, improntato al buon senso, di pari dignità genitoriale e decisionale, di responsabilità, di amore verso le loro creature. Ed invece, “negli ultimi dieci anni circa 1.500.000 figli sono stati protagonisti passivi della scelta dei loro genitori di separarsi o divorziare. Di questi almeno un terzo ha vissuto i momenti più delicati della propria esistenza nel conflitto più aspro e nelle più squallide bassezze. E questo perché molti genitori italiani si sentono padroni dei figli. Un’assurdità culturale, causa di molti mali, che deve essere combattuta” (tratto da “I Perplessi Sposi”, cit.).

Da madre, oltre che da giurista, rimango indignata di fronte a casi, noti all’opinione pubblica, che lasciano l’amara consapevolezza della inciviltà di taluni genitori italiani, ma anche della inadeguatezza di un sistema giudiziario che non garantisce, come dovrebbe, una effettiva protezione ai bambini, “soggetti eternamente deboli”, per mutuare le parole espresse dall’illustre Avv. Gian Ettore Gassani nel suo libro.

Emblematico il caso del bimbo di Cittadella (Padova), di dieci anni, la cui vicenda è entrata, dirompente e impietosa, nelle case di tutto il mondo, a causa delle violente modalità con cui alcuni poliziotti hanno eseguito il provvedimento del Tribunale che disponeva «l’allontanamento del minore dall’ambiente materno e il suo affido in via esclusiva al padre», con collocamento in una comunità.

E come questa, tante vicende vedono protagonisti bimbi contesi, come il recente caso di Francesco Cellie da Tuturano (Brindisi), separato dalla coniuge, che da anni sta conducendo una vera e propria battaglia giudiziaria, su tutti i fronti, per impedire che il proprio figlio, anch’egli di dieci anni di età, venga collocato in una casa famiglia, come ha stabilito il Tribunale per i Minorenni di Taranto, nonostante le incessanti, univoche e scongiuranti richieste dello stesso bambino di voler rimanere con il padre.

Queste tristi realtà rafforzano il mio personale convincimento che la tutela della famiglia e dei minori debba essere appannaggio di magistrati e di avvocati altamente qualificati e specializzati in materia, ma, nel contempo, dotati e costantemente animati dal senso di responsabilità, di equilibrio, di umanità, nella ferma convinzione di essere chiamati a svolgere una nobile missione.

Non si tratta di fregiarsi di una vittoria giudiziaria, di decidere chi debba vincere e chi debba perdere, poiché non è in gioco la spartizione o la rivendica di un bene materiale; si tratta di tutelare la vita delle persone, di salvaguardare il rapporto di genitorialità, o meglio ancora di bi-genitorialità, nell’esclusivo interesse dei figli,  di garantire la protezione ai soggetti più deboli, primi fra tutti i bambini.

I bambini vanno, dunque, tutelati. Ma un’effettiva tutela dei loro interessi può essere garantita a condizione che non si impongano decisioni avulse da una equilibrata valutazione delle aspirazioni, delle opinioni, dei desideri e del volere del bambino.

A questa finalità risponde l’ascolto del minore, diritto riconosciuto da norme sovranazionali, direttamente applicabili nel nostro ordinamento, e finalmente espresso a chiare lettere dall’art. 315 bis c.c., come introdotto dalla recente Legge n. 219/2012.

La Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 27 maggio 1991, all’art. 12 ha riconosciuto al minore il diritto all’ascolto ed alla completa partecipazione nei processi che lo riguardano, a seconda della capacità di discernimento dello stesso; la portata normativa di tale Convenzione è stata dichiarata immediatamente precettiva dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 16 gennaio 2002. Questa Convenzione ha direttamente influenzato le modifiche previste dalla normativa nazionale nelle procedure di adozione nazionale e internazionale, soprattutto alla luce del suo carattere self – executing, ovvero dell’immediata efficacia nel diritto interno, affermata dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 1/ 2002.

La Convenzione di Strasburgo del 1996 (ratificata con legge 20 marzo 2003 n. 77), all’art. 6, prevede un vero e proprio “ascolto informato” del minore, con la specificazione dei noti criteri guida di esaustività dell’ascolto. La citata Convenzione prevede, infatti, che ogni decisione relativa ai minori indichi le fonti delle informazioni, sulla base delle quali il Giudice è pervenuto alle conclusioni che hanno giustificato il provvedimento adottato, anche in forma di decreto, nel quale deve tenersi conto dell’opinione espressa dai minori, previa informazione a costoro delle istanze dei genitori nei loro riguardi e dopo averli consultati personalmente sulle eventuali statuizioni da emettere, salvo che l’ascolto o l’audizione siano dannosi per gli interessi superiori dei minori stessi.

Nell’ambito del diritto interno, l’audizione del minore è prevista quale adempimento obbligatorio nel procedimento in cui il Giudice debba decidere in ordine a situazioni di diretto interesse del fanciullo (art. 155-sexies comma I c.c.). La Suprema Corte di Cassazione, con l’intervento a Sezioni Unite del 21 ottobre 2009 (v. Cass. civ., Sez. Unite, 21 ottobre 2009 n. 22238, Pres. Carbone, rel. Forte) ha, in tal senso, affermato che, in relazione all’art. 6 della Convenzione di Strasburgo, ratificata dalla legge n. 77 del 2003, e all’art. 155 sexies c.c., introdotto dalla Legge 8 febbraio 2006 n. 54, si deve ritenere necessaria l’audizione del minore del cui affidamento deve disporsi, salvo che tale ascolto possa essere in contrasto con i suoi interessi fondamentali e dovendosi motivare l’eventuale assenza di discernimento dei minori che possa giustificarne l’omesso ascolto. Nella fattispecie oggetto dell’intervento delle Sezioni Unite, la Suprema Corte ha affermato che l’audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è divenuta obbligatoria con l’art. 6 della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003 (v. Cass. 16 aprile 2007 n. 9094 e 18 marzo 2006 n. 6081), per cui ad essa deve procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore stesso, come risulta dal testo della norma sovranazionale e dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. n. 16753 del 2007; conforme anche Cass., ord. 26 aprile 2007 n. 9094).

L’importanza dell’audizione è, peraltro, ribadita nelle “Linee guida del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di bambino”, adottate dal Comitato dei Ministri il 17 novembre 2010, dove, nella sezione III, lett. A, è rimarcato il diritto del minore ad avere la possibilità di esprimere la propria opinione nell’ambito dei procedimenti che lo riguardano. Nella sezione IV, lett. D è, poi, sancito, al punto 3, in modo particolarmente cogente, il diritto del minore di essere ascoltato: “i giudici dovrebbero rispettare il diritto dei minori ad essere ascoltati in tutte le questioni che li riguardano”.

Non può, infine, essere trascurata la recente modifica introdotta dalla Legge 10 dicembre 2012, n. 219 che ha inserito, nel codice civile, il nuovo art. 315-bis in cui si prevede, al comma II, che “il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”.

La portata innovativa della disposizione innanzi citata riviene dall’espresso riconoscimento in favore del minore del «diritto» ad essere ascoltato dal Giudice, così guardando al fanciullo non come semplice oggetto di protezione, ma come vero e proprio soggetto di diritto, a cui va data voce nel momento conflittuale della crisi familiare e, più in generale, in tutte le questioni e le procedure che investono la sua sfera giuridica e personale. Viene ribaltata, così, la posizione di diritto sostanziale del minore rispetto all’ascolto: ed invero, se l’art. 155 sexies c.c. (introdotto dalla L. n. 54/06) contempla il minore, che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, quale soggetto passivo di un adempimento processuale del Giudice che deve emanare i provvedimenti relativi al suo affidamento ed al suo mantenimento, il nuovo art. 315 bis c.c. eleva il minore a titolare del diritto ad essere «ascoltato». Viene, inoltre, utilizzata una diversa accezione terminologica che sottolinea una importante differenza di significato: l’«ascoltare» significa prestare attenzione, ossia, richiede in chi ascolta attenzione verso l’altro, desiderio di capirlo, disponibilità a modificare le proprie opinioni in conseguenza dell’ascolto, ed un contesto adatto; si può ascoltare anche il silenzio,  mentre  il «sentire» è solo funzionale ed è  un recepire asettico.

L’auspicio è che l’esigenza, maggiormente avvertita dal nostro Legislatore – anche compulsato dalle istanze europee ed internazionali – di dare voce ai minori, di “ascoltare” le loro opinioni, di renderli partecipi delle vicende che li riguardano – ancorché in contesti adeguati alla loro età e con modalità atte a preservarne l’integrità psichica -, non si risolva, come già accaduto e tuttora accade, in mere enunciazioni di principio, ma costituisca in concreto il grimaldello per scardinare definitivamente una sottocultura ancorata all’idea che gli adulti possano decidere ad libitum della loro sorte. 

Avv. Emanuela Palamà – Associata A.M.I. – Sezione distrettuale di Lecce

 

 

 

Commenti su IL MINORE HA DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATO

  1. Pasquale

    Salve interessante e condivido in pieno. Il problema è che purtroppo i bambini dovrebbero essere ascoltati da gente competente che ha una formazione specifica.
    Purtroppo molte volte come è capitato a me i miei figli sono stati ascoltati da uno psichiatra per adulti CTU, il solito barone da tribunali che ha addirittura trasformato le parole di mia figlia al solo scopo di limitarmi le visite.
    Scusate lo sfogo personale

  2. Michele Serra

    Pasquale, la stessa cosa è capitata a me: l’esito della CTU era chiaramente preconfezionato e in linea con le precedenti disposizioni del giudice alla presidenziale, che a sua volta aveva imposto provvedimenti conformisti a una situazione familiare che di conformista non aveva proprio nulla.
    Temo proprio che questa sia la prassi.
    La competenza specifica degli operatori, naturalmente, è fondamentale.
    Ma l’ascolto del minore è molto facilmente strumentalizzabile da parte di professionisti inclini più ad assecondare i propri comodi che non il reale interesse del minore.
    Temo, dottoressa Palamà, che il vero passo innovativo verso un’evoluzione positiva di queste problematiche debba essere inevitabilmente quello di introdurre efficaci pratiche sanzionatorie verso quei giudici, quegli avvocati e quegli psicologi forensi che impongono provvedimenti ingiusti.
    Gli attuali strumenti di controllo sono solo teorici. Quando mai un giudice, un avvocato o un CTU vengono adeguatamente puniti per aver preso decisioni palesemente di parte? Di fatto i professionisti suddetti godono dell’immunità, ed è per questo che si consumano tante ingiustizie.

  3. Ma se in Italia ciò non avviene non si sta infrangendo la legge o questa vige solo per i comuni mortali e non per i magistrati? Commettono questi un reato o no? In Italia i magistrati hanno la testa bacata, vanno tutti immediatamente rottamati. Nessuno può solo pensare di togliere un figlio ad uno o entrambi i genitori quando non vi siano cause accertate gravissime. Un tale modo di operare oltre ad essere reato si appalesa come un nuvo delitto contro l’umanità. Il fatto che operatori dello Stato a nostro servizio perchè pagati con i nostri soldi si permettano usando la loro posizione di compiere direttamente od, astutamente, indirettamente e malgrado diffidati e condannati da tutti gli organismi internazioneli più volte, simili atrocità non consente di parlare del problema ma impone l’azione anche violenta e giustificata perchè ancora tali delitti in Italia sono in atto impuniti. Coloro che si ribellano anche con violenza sono eroi e dovrebbe farsiloro una statua. I vigliacchi possono accettare una simile continuata condizione e ciò , forse , perchè li si tiene sotto scacco stante che ci andrebbe di mezzo il figlio. Anche questo i magistrati rapitori o conniventi sanno e sono atteggiamenti degni del perggior delinquente. Sarabbe bene che si individuasse anche il girone infernale dove Dante colloca i fautori di tanta feroce molteplicità di reati.

  4. Pasquale

    Caro Salvatore capisco la tua rabbia
    La mia vicenda rasenta i limiti della stupità, oltre quella dei giudici, ctu, ctp ed avvocati c’è soprattuto la mia.
    LA STUPIDIA’ di aver chiesto, di preteso e di averli sfidati affinchè i miei figli avessero un padre, a tempo pieno e non con il contagoccie.
    questo sistema punta a trovare un mostro donna/uomo che sia non importa, bisogna trovare il mostro il capro espiatorio.
    Questo sistema, questi sciacalli puntano a soffiare sulle fiamme e dividere invece di aiutare la ex-coppia aricomporre i cocci.
    Ma chi voglio incolpare, forse a loro posto farei anchio così.
    Purtroppo senza uno strumento legislativo certo, secondo me la mediazione obbligatoria, con l’assistenza ai coniugi separati per gestire al meglio i figli, un assistenza sia psicologica, che genitoriale e gestionale, che debba aiutarli a crescere i figli.
    il giudice dovrebbe arrivare solo alla fine dopo che la coppia ha fatto un percorso di mediazione; ed il giudice dovrebbe essere esperto in problematiche familiari e no che ti ritrovi quella che ha fatto solo cause di assicurazione e tratta te e tuoi figli all’estremo di un incidente d’auto o una proprietà da dividere.
    Invece i poveri giudici, perchè è sempre un collegio, Ormai subbissati di lavoro civile fanno solo copia/incolla diquello che scrive il CTU.
    Un abbraccio
    Pasquale
    Un abbraccio
    Pasquale

  5. rosy

    purtroppo tutto gira intorno ai soldi,l assistente sociale decide, e tutti seguono quella linea per non svalutare il suo operato.
    si innesca un meccanismo che porta lavoro per anni a neuropsichiatri,consultori,psicologi.
    gente senza scrupoli e senza pietà per i bambini,il modus operandi è simile alla mafia… peggio.. perché rimettono persone indifese di tenera età.
    saluti

  6. Pasquale

    Purtroppo Rosy
    Hai pienamente ragione è una mafia o meglio una lobby
    Tra cani non si mordono
    E tendono aportare la situazione alle lunghe senza risolvere le cause che hanno generato il problema.
    Pazienza che dire
    Speriamo se li piglino di medicine tutti i soldi che rubano

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