Inghilterra e Francia: primo sì alla legge che legalizza i matrimoni fra omosessuali. E l’Italia?

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Il clamore suscitato nei giorni scorsi dalla notizia dell’approvazione sia in Inghilterra che in Francia di un progetto di legge che autorizza i matrimoni tra lo stesso sesso impone al giurista, ed in particolare all’avvocato che si occupa di diritto di famiglia, di prendere atto dell’evoluzione della nostra società, nella prospettiva di promuovere la tutela di tutti gli individui, senza distinzione di orientamento sessuale, a presidio della pari dignità sociale e dell’uguaglianza innanzi alla legge, sancite dall’art. 3 della nostra Costituzione.

Tralasciando le opinioni ed i giudizi personali, fortemente condizionati dai valori etici, religiosi, culturali e morali, che attengono al più intimo sentire dell’animo umano, è questione strettamente tecnico – giuridica capire se nel nostro diritto positivo è dato rinvenire qualche norma o qualche principio di diritto che osti al riconoscimento giuridico dei matrimoni fra omosessuali.

L’Avv. Gian Ettore Gassani, Avvocato matrimonialista e penalista della Famiglia, Presidente dell’A.M.I., ospite alla trasmissione Melog di Radio 24 il 07 febbraio 2013, ha affermato che non esiste alcun impedimento giuridico al riconoscimento delle nozze gay in Italia.

La stessa Costituzione italiana, affermando il principio di uguaglianza fra i cittadini (art. 3), riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, tra le quali, prima fra tutte, la famiglia (art. 2),  riconoscendo, altresì, specificatamente i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, nell’uguaglianza dei diritti e dei doveri fra i coniugi (art. 29), apre la breccia, in chiave evolutiva, al superamento del dogma del matrimonio come istituzione giuridicamente esistente solo tra un uomo ed una donna.

Contrariamente a quanto potrebbe apparire ad una lettura poco attenta dell’articolo 29, primo comma, lo Stato non riconosce come famiglia solo quella definita quale «società naturale fondata sul matrimonio». Tale norma, recitando testualmente: «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio» impone, piuttosto, alla Repubblica di riconoscere i diritti della famiglia, in quanto espressione dell’autonomia sociale, nel chiaro intento  di garantire alla stessa una sfera di autonomia rispetto al potere dello Stato, ossia «Circoscrivere i poteri del futuro legislatore in ordine alla sua [della famiglia] regolamentazione»: questa la funzione della disposizione secondo quanto ebbe a dichiarare Costantino Mortati nell’Assemblea costituente. «Non è una definizione, è una determinazione di limiti», ribadì nella stessa sede Aldo Moro.

Per tale motivo, come ha egregiamente spiegato l’Avv. Gian Ettore Gassani, sarebbe contraria alla Costituzione una legge ordinaria che mirasse a disconoscere i diritti di tali famiglie o, in una prospettiva de iure condendo, non intervenisse a colmare la lacuna normativa esistente in materia di nozze gay.

Del resto, i Padri della Costituzione – ha aggiunto l’Avv. Gassani – non potevano immaginare che nei decenni successivi sarebbe stata avanzata in Italia o altrove la richiesta del riconoscimento di famiglie di tipo diverso dal modello tradizionale.

Il riconoscimento giuridico di altri tipi di famiglia non comporterebbe alcun disconoscimento dei diritti delle famiglie fondate sul matrimonio e non potrebbe quindi violare il disposto dell’articolo 29, primo comma, della Costituzione.                                                                                                                 Il fatto che la Costituzione garantisca in modo particolare i diritti della famiglia fondata sul matrimonio non può in alcun modo avere come effetto il mancato riconoscimento dei diritti delle altre formazioni familiari.

In altri termini, anche la società italiana è profondamente cambiata: accanto alle famiglie costituite secondo il modello tradizionale (un uomo ed una donna uniti dal vincolo del matrimonio), sono sempre più diffuse forme di famiglie “allargate”, caratterizzate da stabili rapporti di convivenza tra persone di sesso diverso o anche dello stesso sesso.

Ad una realtà sociale che muta il diritto non può rimanere indifferente: va plasmato, interpretato ed applicato in chiave evolutiva, per dar voce a diritti meritevoli di tutela, che ancora oggi non trovano un riconoscimento giuridico.

Avv. Emanuela Palamà – Associata A.M.I. Distrettuale di Lecce   

 

 

 

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