Figli di separati anche affidati a terzi

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Se i genitori sono entrambi inidonei all’affidamento del figlio, o quando essi stessi lo rifiutano, il giudice della separazione può “collocare” il minore presso terzi, possibilmente parenti, e, in mancanza oppure se anche questi sono inidonei, sussiste la possibilità, come ipotesi del tutto residuale (onde evitare che il fanciullo si trovi in una situazione non dissimile da quella di abbandono, che costituisce il presupposto dell’adozione legittimante), di collocamento del minore presso una terza persona e in un istituto di educazione, in applicazione analogica dell’istituto dell’affidamento familiare previsto dall’articolo 2 della legge 184/83 e della riserva generale di cui all’articolo 155 del Codice civile di assumere i provvedimenti «con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essi».
Il principio è stato affermato dalla prima sezione civile della Cassazione (sentenza 20 gennaio 2012 n. 784, estensore Dogliotti), che ha confermato la pronuncia della Corte d’appello di Catania che aveva disposto l’allontanamento dai genitori del minore e il suo inserimento temporaneo presso idonea struttura, tramite l’intervento del Comune di Acireale (a cui il figlio era stato affidato), al fine di normalizzare le loro relazioni.
In senso conforme un’altra pronuncia della Suprema corte ha confermato l’affidamento dei figli ai nonni materni disposto d’ufficio dalla Corte d’appello, stante, per un verso, l’intervenuta decadenza della madre dalla potestà e il rapporto problematico dei minori con il padre, e, per altro verso, che i nonni, per l’affetto e il sostegno che avevano costantemente offerto ai nipoti, erano in grado di assicurare loro tutto ciò di cui necessitavano; disponendo, inoltre, che ai nonni fosse pagato il contributo di mantenimento già dovuto dal padre all’altro genitore per il mantenimento dei figli (Cassazione, sentenza 10 dicembre 2010 n. 24996).
Al riguardo, va osservato che la questione sull’affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e la regola generale dell’affidamento condiviso dei figli, prevista dall’articolo 155 del Codice civile, è derogabile quando la sua applicazione risulti pregiudizievole all’interesse del minore (Cassazione, sentenza 12308/2010, che ha confermato l’affidamento della figlia minore ai servizi sociali per consentirle una corretta formazione della sua personalità, di elaborare criticamente la sua condizione e di effettuare autonome opzioni, precluse dall’influenza dei genitori sulle scelte della minore, divisa dal desiderio di compiacere entrambi).
Orbene, nella specie, la Corte d’appello di Catania aveva ancorato la propria decisione alle inidoneità di entrambi i genitori, perché, da un lato, l’affidamento al padre, che si era sottratto a un percorso psicoterapeutico nell’interesse del minore, aveva comportato la totale interruzione dei rapporti con la madre e l’insorgenza nel figlio di un disturbo psicopatologico con difficoltà di inserimento e rendimento scolastico, dall’altro lato, l’affidamento alla madre non era praticabile, stante l’atteggiamento di rifiuto del minore, anche se causato dalla condotta paterna.


IL SOLE 24 ORE

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