Legittima l’addebito della separazione il comportamento del coniuge cha ha a lungo taciuto all’altro la propria impotentia generandi, determinando detto silenzio, in un matrimonio intervenuto in età matura, la frustrazione del desiderio del partner di divenire genitore. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 3230 del 1° marzo 2012, che costituisce l’esito di una complessa vicenda giudiziaria la quale è giunta per ben due volte innanzi alla Suprema Corte.
La prima tappa di tale vicenda è stata la pronuncia con cui il Tribunale di Firenze decretava la separazione personale di due coniugi, con addebito al marito, il quale aveva taciuto alla moglie la propria impotenza generandi, condannandolo a corrispondere alla moglie un assegno mensile di euro 900,00. Sul gravame del soccombente, la Corte di appello di Firenze ribaltava la decisione, ritenendo che l’addebito a carico del marito per non aver rivelato alla moglie di essere affetto da impotenza generandi non poteva ritenersi dimostrato né dalla prova testimoniale assunta, in quanto alcuni testi si erano limitati a riferire i fatti narrati dalle stesse parti, mentre altri avevano dimostrato di non conoscerli a sufficienza, né dalla mancata prestazione dell’interrogatorio formale da parte del coniuge. Viceversa, il giudice dell’appello addebitava la separazione alla moglie a causa del suo pacifico adulterio, causa esclusiva determinante la rottura del matrimonio, anche sul rilievo per cui questa, dopo aver appreso l’affezione del marito, non si era avvalsa del rimedio dell’annullamento del matrimonio, ma aveva atteso circa due anni per intraprendere il giudizio di separazione, in concomitanza proprio con lo scoperto adulterio e perciò con finalità meramente strumentale.
Avverso la sentenza di appello, la Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso, ha cassato il provvedimento impugnato rinviando nuovamente alla Corte d’appello che, stavolta, confermava la decisione di primo grado con l’addebito della separazione al marito e la liquidazione dell’assegno in favore della moglie (Cass. civ., sez. I, sent. 6697/2009).
Ancora interpellata sulla questione, la Cassazione, con la pronuncia in oggetto, ha respinto il ricorso del soccombente confermando la sentenza impugnata, la quale si fonda, più che sulla minimizzazione dell’adulterio della moglie, sull’anteriorità ad esso della frattura tra i coniugi dovuta al grande e definitivo rilievo dell’effetto che il silenzio sulla impotenza ha provocato sulla psiche della moglie. La condotta del marito, infatti, anche in considerazione della tarda età in cui sono giunti al matrimonio i soggetti della vicenda, ha definitivamente privato la moglie della legittima aspettativa di potersi realizzare anche come madre.
In sostanza, la Cassazione ha affermato il principio secondo cui la separazione non può essere addebitata al coniuge infedele, qualora l’incidenza del tradimento sulla relazione non ha spiegato effetti negativi sull’unità familiare e se la relazione è andata in crisi per altri motivi e cioè perché, l’altro coniuge, pur consapevole di non poter avere figli già prima delle nozze, ha taciuto sulla sua impotentia generandi.
Diritto.it…
Separazione personale: sì all’addebito se il coniuge tace alla moglie la sua impotentia generandi
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