ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE. REVOCA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

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Non è necessario che il giudice disponga l’ordine di rilascio dell’immobile a seguito di sentenza con la quale sia stata revocata l’assegnazione della casa familiare. Il capo relativo a tale prescrizione, infatti, ha di per sé carattere esecutivo. 

E’ quanto hanno sottolineato i giudici della Corte di cassazione nel testo della decisione n. 1367 del 31 gennaio 2012, con cui è stato respinto il ricorso di una donna che a seguito della sentenza di separazione giudiziale con la quale le era stata revocata l’assegnazione della casa familiare, era rimasta nell’immobile giustificando la sua condotta con il mancato ordine, da parte del giudice, di rilascio dell’abitazione. 

La Suprema corte ha, infatti, rilevato come il diritto di abitazione sia dotato di “natura speciale” c e come lo stesso determini, quando smette di esistere con la revoca, “una situazione eguale e contraria in capo a chi lo ha perduto, con conseguente necessario allontanamento dello stesso”.

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