Adozioni: no alle riserve sull’etnia o al timore di tare genetiche

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La Corte di cassazione – Sezione VI civile – con sentenza del 28 dicembre n.29424, ha statuito che chi aspira a un’adozione internazionale non può avere riserve sull’etnia del bambino o esprimere timori sulle tare genetiche. La Cassazione respinge, con tale motivazione, il ricorso del procuratore generale della Corte d’Appello di Bologna contro la scelta di bocciare una domanda di adozione a causa delle riserve espresse dalla coppia. 
Gli aspiranti genitori avevano, infatti, dichiarato la loro indisponibilità ad accogliere un bambino di religione diversa dalla cattolica, di origine rom o figlio di pazienti psichiatrici. Qualche perplessità, anche se non una totale chiusura, era stata espressa rispetto all’ipotesi di un bimbo di colore.  I coniugi avevano spiegato, in particolare,  il loro no al bambino rom, che nasceva dal timore di dover affrontare “difficoltà di carattere” che avrebbero reso difficile imporre posizioni e volontà diverse. 
Le preclusioni dimostrate denotavano – secondo il collegio – un atteggiamento spaventato e difensivo “di fronte a incognite che nella adozione sono possibili se non altamente probabili e che invece non possono sussistere, affinché possa esservi quella accettazione totale e senza riserve che è il presupposto necessario per un buon incontro adottivo”. 





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