Sono istituti che spesso si incontrano nella stessa controversia, ma che non devono essere confusi. L’azione di riduzione tutela il legittimario leso o pretermesso; la collazione riequilibra i rapporti tra determinati coeredi che abbiano ricevuto donazioni in vita dal de cuius; la divisione ereditaria scioglie la comunione tra coeredi, trasformando le quote ideali in attribuzioni concrete.
Il rischio pratico, molto frequente, è quello di utilizzare questi istituti come se fossero intercambiabili. In realtà non lo sono.
La disciplina dell’azione di riduzione si colloca nel cuore della successione necessaria e rappresenta uno dei punti più delicati del diritto ereditario, perché mette in tensione due esigenze entrambe fondamentali: da un lato, la libertà del testatore di disporre dei propri beni secondo la propria volontà; dall’altro, la tutela di quei familiari che l’ordinamento considera meritevoli di una protezione minima e inderogabile, cioè i legittimari.
Il punto di partenza è l’art. 457 c.c., secondo cui le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari. Il testatore, dunque, è libero, ma non è onnipotente. Può scegliere i beneficiari, può distribuire il proprio patrimonio, può preferire un soggetto rispetto a un altro, ma non può comprimere la quota di riserva spettante a coniuge, figli e, in mancanza di figli, ascendenti. Quando questo limite viene superato, entra in gioco l’azione di riduzione.
L’azione di riduzione è, quindi, il rimedio attraverso il quale il legittimario leso o pretermesso reagisce contro disposizioni testamentarie o donazioni che abbiano superato la quota disponibile. Il legittimario leso è colui che ha ricevuto meno di quanto la legge gli riserva; il legittimario pretermesso è colui che è stato completamente escluso dalla successione.
la tutela dei legittimari è fondata sul principio dell’intangibilità della quota di riserva. Tale intangibilità, però, va intesa in senso quantitativo, cioè come diritto a conseguire un determinato valore, non necessariamente determinati beni specifici.
Questo è un passaggio decisivo, perché consente di comprendere l’equilibrio del sistema: il testatore conserva una certa libertà nella scelta dei beni da attribuire, purché il valore complessivo riconosciuto al legittimario non sia inferiore alla quota di riserva.
Si pensi a un padre che abbia due figli e voglia lasciare l’azienda di famiglia a uno solo di essi, perché è l’unico che vi lavora da anni, mentre all’altro attribuisce denaro, titoli o altri immobili. Una scelta di questo tipo non è di per sé illegittima. Lo diventa soltanto se il valore attribuito al figlio non beneficiario dell’azienda sia inferiore alla sua quota di legittima. La legge non impone sempre una distribuzione qualitativamente identica dei beni; impone il rispetto del valore minimo spettante ai legittimari.
Naturalmente, questa libertà incontra un limite: il testatore non può soddisfare il legittimario in modo meramente apparente, attribuendogli beni privi di effettivo valore, crediti inesigibili o attribuzioni che svuotino concretamente la sua posizione. La legittima è sì un diritto di valore, ma deve pur sempre tradursi in una effettiva attribuzione patrimoniale.
Per stabilire se vi sia stata lesione della legittima non basta guardare ciò che il defunto ha lasciato al momento della morte. Occorre ricostruire l’intero patrimonio di riferimento, considerando anche le donazioni compiute in vita. Altrimenti sarebbe troppo facile aggirare la tutela dei legittimari: basterebbe donare tutto prima della morte e lasciare un patrimonio relitto apparentemente modesto o addirittura inesistente.
Per questo l’art. 556 c.c. prevede la cosiddetta riunione fittizia che consiste nel formare idealmente la massa ereditaria sulla quale calcolare disponibile e riserva. L’operazione è: relictum meno debiti più donatum. Si prende il valore dei beni lasciati dal defunto al momento della morte, si detraggono i debiti e si aggiunge idealmente il valore delle donazioni effettuate in vita. Solo così si può stabilire se il de cuius abbia oltrepassato la quota disponibile e abbia leso i diritti dei legittimari.
È essenziale chiarire che la riunione fittizia è una operazione contabile, non materiale. Le donazioni vengono considerate per calcolare la massa, ma ciò non significa che esse debbano essere immediatamente aggredite. La riunione fittizia serve a verificare la lesione della legittima; la collazione opera invece su un piano diverso, quello della divisione tra coeredi.
Qui interviene un dato pratico molto importante. La lesione deve essere allegata e dimostrata attraverso la ricostruzione del patrimonio rilevante. Per anni si è preteso dal legittimario un onere molto gravoso: ricostruire fin dall’inizio, con precisione numerica, tutto il patrimonio del defunto, tutte le donazioni, tutti i valori e l’esatta misura della lesione.
La giurisprudenza più recente attenua questo rigore. Il legittimario non deve arrivare in giudizio con un bilancio successorio già perfetto; deve però offrire una ricostruzione seria, plausibile, documentata o almeno presuntivamente fondata.
Questa è una svolta pratica, non teorica. Significa che l’avvocato non deve rinunciare all’azione solo perché non dispone ancora di tutti i dati bancari, di tutte le movimentazioni o di tutte le stime. Ma significa anche che non può proporre una domanda vuota, affidando alla CTU il compito di cercare ciò che egli non ha indicato.
La formula corretta è questa: non serve sapere tutto subito, ma bisogna sapere abbastanza per rendere credibile la lesione.
Occorrono atti notarili, visure immobiliari, estratti conto, bonifici, assegni, polizze assicurative, acquisti immobiliari, intestazioni sospette, donazioni dirette e indirette, elementi sintomatici di spostamenti patrimoniali. La prova piena potrà formarsi nel giudizio; la plausibilità deve esserci fin dall’inizio.
In definitiva, non è necessaria una quantificazione matematica dei valori. È sufficiente sostenere che, alla luce del complessivo assetto patrimoniale del defunto, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto la legge gli riserva.
Da ultimo, Cass. 18 febbraio 2025, n. 4220, ha escluso che, ai fini dell’ammissibilità dell’azione di riduzione, sia necessario chiarire nell’atto di citazione la consistenza monetaria della lesione. Occorre, piuttosto, che la domanda sia giustificata da una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima.
Una causa di riduzione, dunque, non comincia dall’atto di citazione. Comincia molto prima. Comincia dalla ricostruzione documentale della storia patrimoniale del de cuius: che cosa esisteva il giorno della morte, che cosa è uscito dal patrimonio durante la vita, in favore di chi, con quale causa e con quali effetti.
Pensiamo al caso frequentissimo del genitore che paga il prezzo dell’appartamento acquistato dal figlio. Formalmente non troviamo un atto intitolato “donazione”. Troviamo una compravendita. Ma dietro quella compravendita può esserci un’attribuzione liberale che assume rilievo nella ricostruzione della massa ereditaria.
Quindi, non basta leggere il testamento; bisogna ricostruire la vita patrimoniale del defunto. Occorre comprendere non soltanto che cosa è rimasto, ma anche che cosa è uscito dal patrimonio, perché è uscito, verso chi è uscito e se quell’uscita patrimoniale abbia natura liberale.
Attenzione, però, perché non ogni trasferimento di denaro tra genitore e figlio costituisce automaticamente una donazione. La Cassazione ha ricordato che anche una pluralità di attribuzioni patrimoniali nell’ambito familiare può essere sottoposta a collazione o riduzione soltanto dopo aver verificato che quelle attribuzioni siano effettivamente sorrette da spirito di liberalità e non trovino invece giustificazione nei rapporti familiari, nella coabitazione, nell’assistenza, nel mantenimento o nelle obbligazioni naturali.
Una volta accertata la lesione, l’azione di riduzione mira a ottenere una pronuncia di inefficacia, totale o parziale, delle disposizioni testamentarie o delle donazioni eccedenti la disponibile.
Un ulteriore principio fondamentale riguarda la natura delle disposizioni testamentarie lesive. Esse, infatti, non sono automaticamente nulle, né automaticamente inefficaci. Restano valide ed efficaci fino a quando il legittimario non agisca in riduzione e ottenga una sentenza favorevole. Solo con la sentenza di accoglimento esse diventano inefficaci, in tutto o in parte, nei confronti del legittimario.
La pronuncia del Tribunale di Roma, Sezione VIII, 1° giugno 2023, n. 8756, è particolarmente utile per comprendere questo aspetto. Il caso riguardava un testamento olografo con cui il de cuius aveva istituito unica erede la moglie, senza lasciare nulla ai quattro figli. Uno dei figli, totalmente pretermesso, moriva successivamente; le sue figlie, quali eredi, agivano per ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota spettante al padre. Le attrici chiedevano anche il rendiconto nei confronti dell’erede testamentaria, sostenendo che questa avesse amministrato beni che sarebbero spettati anche ai legittimari pretermessi. Il Tribunale ha escluso tale impostazione: fino alla sentenza di riduzione, l’erede istituito con testamento lesivo resta titolare dei beni e li amministra nel proprio interesse, non nell’interesse altrui.
Questo significa che il testamento lesivo non è nullo. Non è inesistente. Non è inefficace sin dall’origine. Produce effetti fino a quando il legittimario non ottenga una pronuncia di riduzione. Se il legittimario resta inerte, le disposizioni testamentarie, pur astrattamente lesive, restano ferme.
L’azione di riduzione ha quindi natura di azione di accertamento costitutivo. Il giudice accerta la qualità di legittimario, verifica l’esistenza e la misura della lesione, ridefinisce le quote ereditarie e dichiara l’inefficacia totale o parziale delle disposizioni lesive. L’inefficacia è relativa, perché opera a favore del legittimario che ha agito; ed è sopravvenuta, perché la disposizione resta efficace fino alla sentenza.
– La collazione, invece, è un istituto tipico della divisione ereditaria e serve a evitare che, tra determinati coeredi, si realizzi una disparità di trattamento per effetto delle donazioni fatte in vita dal defunto.
La sua funzione non è, in senso stretto, quella di garantire la quota di legittima, come avviene nell’azione di riduzione, ma quella di riequilibrare i rapporti tra i coeredi che partecipano alla successione e alla successiva divisione. L’idea di fondo è semplice: se il defunto, durante la propria vita, ha donato beni, somme o altre utilità a uno dei figli, al coniuge o a un discendente, quella attribuzione viene considerata, salvo dispensa, come una sorta di anticipazione dell’eredità.
Quando poi si apre la successione e si procede alla divisione, non sarebbe corretto trattare allo stesso modo chi ha già ricevuto una liberalità in vita e chi, invece, non ha ricevuto nulla. La collazione serve proprio a evitare che il coerede donatario sia avvantaggiato due volte: prima attraverso la donazione ricevuta dal de cuius e poi attraverso la partecipazione piena alla divisione dell’eredità residua.
L’obbligo di collazione grava sui figli, sui loro discendenti e sul coniuge che concorrono alla successione. Essi devono conferire nella massa ereditaria ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, diretta o indiretta, salvo che siano stati espressamente dispensati dalla collazione. L’obbligo riguarda quindi non soltanto le donazioni formali, stipulate con atto pubblico, ma anche le donazioni indirette, cioè quelle attribuzioni patrimoniali che, pur realizzate attraverso strumenti diversi dalla donazione tipica, determinano comunque un arricchimento gratuito del beneficiario.
Si pensi, ad esempio, al genitore che acquisti un immobile intestandolo al figlio, oppure che paghi il prezzo di acquisto di una casa formalmente comprata dal figlio. In queste ipotesi, pur mancando una donazione diretta dell’immobile, può esservi una liberalità indiretta rilevante ai fini della collazione, perché il figlio ha ricevuto un vantaggio patrimoniale riconducibile alla volontà liberale del genitore.
I presupposti della collazione sono quindi precisi: deve esservi una donazione, diretta o indiretta; il donatario deve essere figlio, discendente o coniuge del defunto; deve partecipare alla successione come coerede, legittimo o testamentario; non deve esservi una valida dispensa da collazione nei limiti consentiti dalla legge.
La qualità di coerede è fondamentale. Chi ha ricevuto una donazione dal defunto, ma non partecipa alla successione come coerede, non è tenuto alla collazione. Potrà eventualmente essere convenuto in riduzione, qualora la donazione ricevuta abbia leso la quota di riserva di un legittimario, ma non sarà soggetto alla collazione, perché quest’ultima opera solo all’interno della divisione ereditaria e nei rapporti tra coeredi collatizi.
La collazione va distinta con grande precisione dalla riunione fittizia. Entrambi gli istituti prendono in considerazione le donazioni compiute in vita dal defunto, ma lo fanno per finalità diverse. La riunione fittizia serve a calcolare la massa sulla quale determinare la quota disponibile e la quota di riserva dei legittimari. È dunque uno strumento di calcolo funzionale alla verifica della lesione di legittima. La collazione, invece, opera nella divisione ereditaria e serve a regolare i rapporti tra coeredi, facendo sì che quanto ricevuto in vita venga considerato nella formazione delle quote.
La riunione fittizia ha carattere meramente contabile: i beni donati non rientrano materialmente nell’eredità, ma vengono sommati idealmente al relictum per verificare se il de cuius abbia superato la disponibile. La collazione, invece, può determinare un accrescimento reale o contabile della massa da dividere, perché il bene donato o il suo valore vengono considerati ai fini della divisione tra coeredi.
In questo senso, la collazione è istituto proprio della comunione ereditaria e della divisione, mentre la riunione fittizia è strumento funzionale all’azione di riduzione.
La collazione può avvenire in due modi: in natura oppure per imputazione.
La collazione in natura si ha quando il bene donato viene materialmente conferito nella massa ereditaria. In tal caso il bene torna concretamente a far parte del patrimonio oggetto di divisione tra tutti i coeredi. È, quindi, una forma di conferimento reale.
La collazione per imputazione, invece, si ha quando il coerede donatario conserva il bene ricevuto, ma ne imputa il valore alla propria quota ereditaria. Il bene resta nella titolarità del donatario, ma il suo valore viene conteggiato nella divisione. In questo modo, il coerede che ha ricevuto la donazione prenderà di meno dalla massa residua, perché si tiene conto di quanto ha già ricevuto in vita.
Nel caso degli immobili, spetta al coerede donatario scegliere se effettuare la collazione in natura o per imputazione. Se non esercita tale scelta, la collazione avviene normalmente per imputazione, con riferimento al valore determinato secondo le regole dell’art. 747 c.c. Resta quindi ferma la proprietà del bene in capo al donatario, mentre gli altri coeredi concorrono sul valore attraverso il meccanismo dei prelevamenti previsto dall’art. 725 c.c.
Questo passaggio è molto importante sul piano pratico. Se un figlio ha ricevuto in donazione un immobile dal padre e, alla morte di quest’ultimo, concorre con gli altri fratelli alla successione, egli potrà conservare l’immobile, ma dovrà imputarne il valore alla propria quota ereditaria. Gli altri coeredi potranno così prelevare dalla massa beni o valori corrispondenti, in modo da ristabilire l’equilibrio divisionale.
Quando la collazione avviene per imputazione, il valore del bene donato viene considerato con riferimento al momento dell’apertura della successione. Il bene non rientra materialmente nella massa, ma il suo valore viene conteggiato come elemento utile alla formazione delle quote. In questa prospettiva, si realizza una sorta di debito di valore del coerede donatario nei confronti della massa ereditaria.
Sempre nella collazione per imputazione dell’immobile, occorre distinguere il valore del bene dai frutti. Non si discute, infatti, la titolarità del bene donato, che resta al donatario; ciò che rileva è il suo controvalore ai fini della divisione. Per questa ragione non vengono imputati i frutti civili del bene oggetto di collazione, mentre possono rilevare gli interessi legali sulla somma corrispondente, con decorrenza dal momento dell’apertura della successione.
Un problema particolare si pone quando il bene donato non sia più nel patrimonio del donatario al momento dell’apertura della successione. Se il bene è uscito dal patrimonio per scelta del donatario, ad esempio perché venduto, la collazione avverrà per imputazione. Se invece il bene è perito senza colpa del donatario, viene meno l’obbligo di conferimento, salvo che il donatario abbia ricevuto un risarcimento, un indennizzo o comunque un valore sostitutivo, che dovrà allora essere considerato.
Particolare attenzione merita anche il tema delle donazioni indirette. In questi casi la collazione non mira necessariamente a recuperare materialmente il bene acquistato attraverso l’attribuzione indiretta, ma a considerare il valore dell’arricchimento conseguito dal donatario. Se, ad esempio, il genitore ha fornito al figlio il denaro per acquistare un immobile, occorrerà verificare se il denaro sia stato dato proprio allo scopo dell’acquisto e se l’attribuzione abbia avuto effettiva causa liberale.
Va però evitato ogni automatismo. Non ogni dazione di denaro effettuata da un genitore in favore di un figlio è automaticamente una donazione collazionabile. Occorre verificare se vi sia stato reale spirito di liberalità oppure se l’attribuzione trovi giustificazione in ragioni familiari, assistenziali, di mantenimento, di convivenza o in obbligazioni naturali. L’art. 742 c.c., infatti, esclude dalla collazione alcune spese, come quelle di mantenimento, educazione, malattia, abbigliamento, nozze e liberalità d’uso.
Quanto alla natura giuridica, la collazione viene prevalentemente ricostruita come una obbligazione posta dalla legge a carico del coerede donatario e a favore degli altri coeredi. Essa nasce al momento dell’apertura della successione, ma diviene concretamente operante con l’accettazione dell’eredità e nell’ambito della divisione. Non è un’obbligazione gravante sull’intera eredità, ma sul singolo coerede che abbia ricevuto la donazione e sia tenuto al conferimento.
Un ulteriore profilo riguarda il discendente che succede per rappresentazione. Il discendente che subentra al proprio ascendente nella successione è tenuto a conferire ciò che l’ascendente aveva ricevuto dal defunto, anche quando, per effetto del concorso con altri soggetti, tragga vantaggio solo parzialmente dall’eredità. La ratio è evitare che, attraverso il meccanismo della rappresentazione, venga alterato l’equilibrio tra le stirpi e tra i coeredi.
L’obbligo di collazione riguarda anche i figli adottivi. L’interpretazione attuale, coerente con il principio di unicità dello stato di figlio, include infatti anche i figli adottivi tra i soggetti tenuti alla collazione, superando letture più restrittive fondate sul solo dato letterale.
Molto importante è poi la dispensa da collazione. La dispensa è l’atto con cui il donante esonera il donatario dall’obbligo di conferire ai coeredi quanto ricevuto per donazione. Essa è prevista dall’art. 737 c.c., ma non produce effetto oltre i limiti della quota disponibile. Il defunto può quindi dispensare il donatario dalla collazione, ma non può, attraverso la dispensa, pregiudicare i diritti dei legittimari. Se la donazione dispensata supera la disponibile e lede la legittima, potrà comunque essere soggetta a riduzione.
Per questo la dispensa da collazione non deve essere confusa con la dispensa dall’imputazione o con una rinuncia preventiva all’azione di riduzione. La dispensa da collazione opera sul piano dei rapporti divisionali tra coeredi; l’azione di riduzione opera invece sul piano della tutela della quota di riserva. Il fatto che una donazione sia dispensata da collazione non significa che sia inattaccabile se lede la legittima. La dispensa può evitare il conferimento nella divisione, ma non può sacrificare la quota riservata dalla legge ai legittimari.
La collazione, dunque, non ha una funzione sanzionatoria. Il coerede donatario non viene punito per avere ricevuto una donazione. Semplicemente, quella donazione viene considerata nel momento della divisione, perché si presume che il defunto abbia voluto anticipare al donatario una parte di ciò che gli sarebbe spettato nella successione.
In sintesi, la collazione è uno strumento di equilibrio, non di sanzione; di divisione, non di tutela diretta della quota di riserva.
– La divisione ereditaria opera su un piano distinto rispetto all’azione di riduzione e alla collazione, perché ha una funzione propria: sciogliere la comunione ereditaria.
Quando una persona muore lasciando più eredi, ciascuno di essi non diventa immediatamente proprietario esclusivo di singoli beni determinati, ma acquista una quota ideale sull’intero asse ereditario. In altri termini, fino alla divisione, il coerede non può dire di essere proprietario esclusivo di un determinato immobile, di uno specifico conto corrente o di un singolo bene, ma è titolare di una frazione astratta del patrimonio comune.
La divisione serve proprio a trasformare questa quota ideale in attribuzioni concrete. Attraverso la divisione, infatti, la quota astratta spettante a ciascun coerede viene tradotta in beni determinati, somme di denaro o conguagli. Prima della divisione vi è una comunione; dopo la divisione, ciascun condividente diventa titolare esclusivo dei beni che gli sono stati assegnati.
Il diritto di chiedere la divisione è, in linea generale, imprescrittibile, perché nessun coerede può essere costretto a rimanere indefinitamente in comunione contro la propria volontà. Finché la comunione ereditaria permane, ciascun coerede può domandarne lo scioglimento, salvo particolari limiti temporanei previsti dalla legge o eventualmente disposti dal testatore nei limiti consentiti.
Anche la divisione, però, richiede precisione. Non basta chiedere genericamente lo scioglimento della comunione ereditaria, né è sufficiente invocare la nomina di un consulente tecnico affinché individui i beni da dividere. Occorre indicare quali beni siano caduti in successione, quali quote spettino ai condividenti, quali debiti debbano essere detratti, quali eventuali donazioni debbano essere considerate e quale sia, in definitiva, la massa da dividere.
Una domanda divisionale generica è destinata a indebolirsi, perché il giudice non può sostituirsi alla parte nell’individuazione della massa ereditaria. Il consulente tecnico può stimare, valutare e ordinare tecnicamente i beni indicati dalle parti, ma non può diventare lo strumento attraverso il quale si cerca ciò che la parte non ha allegato. La CTU non può trasformarsi in una indagine esplorativa.
La divisione presuppone quindi una ricostruzione ordinata dell’asse ereditario. Bisogna individuare i beni relitti, i debiti, le quote, le eventuali donazioni soggette a collazione, i rapporti di dare e avere tra coeredi, le spese sostenute nell’interesse comune e ogni altro elemento rilevante per la corretta formazione delle porzioni.
Solo dopo questa ricostruzione è possibile procedere alla stima dei beni e alla formazione dei lotti. La stima è essenziale perché la divisione deve rispettare il valore delle quote spettanti ai coeredi. Se gli eredi hanno quote uguali, ciascuno dovrà ricevere beni o valori equivalenti; se le quote sono diverse, le attribuzioni dovranno rispettare la diversa misura dei diritti di ciascuno.
Quando i beni sono comodamente divisibili, la formazione delle porzioni può avvenire mediante attribuzioni omogenee. Quando invece l’asse è composto da beni indivisibili o difficilmente divisibili, come una casa familiare, un unico immobile, un’azienda, un terreno o una partecipazione societaria, occorre trovare soluzioni tecniche che evitino di distruggere il valore economico del bene.
In questi casi, il bene può essere attribuito per intero a uno dei coeredi, con obbligo di corrispondere agli altri un conguaglio in denaro. Il conguaglio serve a compensare la differenza tra il valore del bene assegnato e il valore della quota spettante al condividente. Se, ad esempio, due fratelli hanno diritto ciascuno alla metà dell’eredità e l’unico bene è un immobile, questo potrà essere assegnato a uno dei due, ponendo a suo carico il pagamento di una somma in favore dell’altro.
Quando invece nessun coerede vuole o può ottenere l’attribuzione del bene indivisibile, oppure quando l’attribuzione determinerebbe squilibri non sostenibili, può rendersi necessaria la vendita del bene e la successiva ripartizione del ricavato. È spesso la soluzione più traumatica, ma può diventare inevitabile quando manchi un accordo o non vi siano le condizioni economiche per regolare i conguagli.
La divisione può inoltre essere preceduta o accompagnata da questioni ulteriori: validità del testamento, qualità di erede, consistenza dell’asse, simulazione di atti dispositivi, esistenza di donazioni indirette, obbligo di collazione, lesione della legittima. In questi casi, il giudizio divisorio diventa più complesso, perché prima di distribuire i beni occorre risolvere le questioni che incidono sulla massa e sulle quote.
La sequenza logica deve essere chiara. Se vi è un problema di lesione della legittima, occorre prima verificare, attraverso la riunione fittizia, se le disposizioni testamentarie o le donazioni abbiano superato la disponibile. Se vi sono donazioni fatte a coeredi tenuti alla collazione, bisogna stabilire se debbano essere conferite e con quale modalità. Solo dopo avere chiarito questi profili si può procedere alla divisione vera e propria.
Da questo punto di vista, riduzione, collazione e divisione sono istituti collegati, ma non sovrapponibili. La riduzione tutela il legittimario contro le disposizioni lesive della quota di riserva. La collazione riequilibra i rapporti tra coeredi che abbiano ricevuto donazioni. La divisione scioglie la comunione ereditaria e attribuisce concretamente beni, somme o conguagli.
Confondere questi istituti significa impostare male la domanda. Non si può chiedere la divisione per ottenere ciò che appartiene al terreno della riduzione; non si può utilizzare la collazione come se fosse una sanzione; non si può pretendere che il giudice o il consulente tecnico ricostruiscano d’ufficio ciò che la parte avrebbe dovuto allegare con precisione.
La materia successoria richiede metodo. Bisogna procedere per passaggi: prima si individuano gli eredi e le quote; poi si ricostruisce l’asse; quindi si verificano eventuali lesioni della legittima; si accerta se vi siano donazioni soggette a collazione; infine si procede alla formazione delle porzioni e alla divisione.
Questo metodo assume oggi un rilievo ancora maggiore alla luce dell’evoluzione del sistema successorio. La riforma dell’art. 563 c.c., nella prospettiva richiamata dagli studi più recenti, mostra la tendenza a bilanciare la tutela del legittimario con l’esigenza di garantire maggiore stabilità alla circolazione dei beni provenienti da donazione. Per lungo tempo, infatti, tali beni sono stati considerati “titoli deboli”, difficili da vendere o finanziare, perché esposti al rischio dell’azione del legittimario leso. Il legislatore tende ora a evitare che la tutela della legittima paralizzi indefinitamente il traffico giuridico, pur mantenendo fermo il diritto del legittimario a essere reintegrato, anche mediante strumenti compensativi.
In questo quadro, la divisione ereditaria rappresenta il momento conclusivo della vicenda successoria comune. È il passaggio in cui il diritto astratto alla quota diventa titolarità concreta. Non serve a stabilire in modo generico chi abbia ragione o torto, ma a dare a ciascuno ciò che gli spetta, sulla base di una massa correttamente ricostruita e di quote esattamente determinate.
La conclusione può essere affidata a una formula semplice: il diritto successorio non premia chi grida di essere stato leso, ma chi dimostra dove, come e quanto quella lesione si è prodotta.
Avv. Gerarda Russo
AMI Lazio








