Statuto e regolamento dell’AMI alla luce delle ultime modifiche

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Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la tutela delle persone, dei minorenni e della famiglia denominata“AMI” 


 


ARTICOLO 1 – SCOPI


L’Associazione Avvocati  Matrimonialisti Italiani per la Tutela delle Persone, dei Minorenni e della Famiglia, con la denominazione AMI, con sede in Roma è un’associazione aconfessionale, apolitica e apartitica, di rappresentanza e di categoria, senza fini di lucro, che opera sul territorio nazionale, aperta all’adesione di avvocati iscritti all’albo, oltre che, in qualità di soci sostenitori,  di praticanti avvocati, di giuristi e/o  docenti universitari in materie giuridiche,psicologi, psichiatri, pedagogisti, insegnanti, forze dell’ordine, assistenti sociali e quanti altri, a vario titolo, si occupano degli aspetti giuridici, sociali e culturali inerenti la famiglia ed i minori.

L’Associazione si propone:




  1. di promuovere la rappresentanza associativa tra gli avvocati che esercitano la professione prevalentemente nelle materie del diritto di famiglia e dei minori, e dei praticanti avvocato che intendono approfondire le materie giuridiche del diritto di famiglia, minorile e più in generale la tutela dei diritti delle persone;


  2. di fornire ai cittadini che si accingono a scegliere il professionista al quale affidare la propria difesa un criterio fondato sulla capacità tecnica e di conseguenza si propone di dare pubblica visibilità ai requisiti professionali dei propri associati, e per il raggiungimento di tale finalità, ove previsto in via normativa, potrà chiedere un riconoscimento in via amministrativa che sancisca la legittimazione socioeconomica della loro funzione nel mercato dei servizi professionali;


  3. di garantire il rispetto del regolamento dell’Associazione, allegato al presente statuto, e delle norme deontologiche;


  4. di provvedere, anche tramite la costituenda Scuola di Alta Formazione AMI in diritto di famiglia e minorile civile e penale, alla specializzazione e formazione continua degli associati e di quanti, in possesso dei requisiti, vorranno raggiungere una specializzazione in materia di diritto di Famiglia e minorile civile e penale, nonché alla costante verifica di professionalità per gli iscritti dandone comunicazione al CNF e agli Ordini Forensi;


  5. di promuovere il dibattito sulle tematiche della famiglia e della condizione giovanile, con particolare riferimento alle esigenze di miglioramento e di riforma della legislazione familiare e minorile e quella concernente i diritti delle persone;


  6. di incoraggiare, in una prospettiva multidisciplinare, il confronto e la collaborazione con le altre figure professionali che si occupano dell’età evolutiva, della famiglia in generale, dell’infanzia e adolescenza, della terza età, dei diversamente abili, della cittadinanza e dell’integrazione sociale e di tutto ciò che riguarda i diritti della persona in quanto tale, senza eccezioni di sorta;


  7. di favorire, soprattutto tra le giovani generazioni di avvocati, l’acquisizione di una competenza adeguata alla complessità dei problemi della famiglia, dell’infanzia e dell’adolescenza, contribuendo di conseguenza al pieno rispetto dei diritti di ogni persona coinvolta in un procedimento giudiziario, anche attraverso corsi di formazione ed aggiornamento, nel rispetto delle norme deontologiche forensi;


  8. di operare affinché i diritti e le prerogative dell’avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali;


  9. di tutelare il rispetto della funzione del difensore e gli interessi professionali dell’avvocatura. Essa pertanto, svolgerà ogni attività, di carattere formativo, didattico, editoriale, culturale per promuovere l’attività dell’avvocato nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. L’associazione promuoverà, inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale;


  10. di evidenziare e contrastare le devianze applicative riscontrate nell’amministrazione della giustizia o in altre attività poste in essere in questo campo da soggetti pubblici e privati;


  11. di promuovere la cooperazione con persone, enti associazioni aventi finalità analoghe;


  12. di apprestare servizi di consulenza rivolti a soggetti pubblici e privati;


  13. di contribuire alla formazione e all’aggiornamento professionale degli operatori pubblici e privati operanti nel settore;


  14. di monitorare il fenomeno delle carceri minorili e di promuovere, anche congiuntamente con altre associazioni, azioni tese al miglioramento delle condizioni di vita delle persone minori, ad una più corretta applicazione delle normativa in materia e ad una più sostanziale tutela del diritto di difesa delle persone coinvolte;


  15. di tutelare e di promuovere i diritti e le opportunità delle persone ed in particolare dei minori che si trovano in situazioni di disagio o difficoltà e delle famiglie di fatto e dell’infanzia;


  16. di sensibilizzare le strutture e gli enti pubblici e/o privati a promuovere l’attivazione di servizi atti a rimuovere ogni forma di disagio o difficoltà nell’ambito familiare;


  17. di far conoscere e mettere in comune le esperienze concrete e gli approfondimenti culturali nel campo dell’attività giudiziaria minorile e familiare;


  18. di studiare e proporre modifiche legislative e progetti sociali relativi al diritto di famiglia e la tutela delle persone, in particolare dei minori;


  19. di promuovere incontri fra i propri aderenti, i magistrati che esercitano funzioni giurisdizionali minorili e familiari e fra essi e cultori delle scienze umane e operatori sociali;


  20. studiare l’evoluzione e le trasformazioni del diritto di famiglia e delle persone in Italia e nel mondo, evidenziandone e approfondendone le tendenze e le consuetudini;


  21. di assumere iniziative per la tutela e lo sviluppo dei diritti delle persone e della famiglia.


  22. di favorire la massima diffusione, adesione, partecipazione al movimento;


  23. di promuovere, associarsi e collaborare con organismi e/o persone aventi i medesimi obiettivi o scopi similari, al fine di perseguire e raggiungere le finalità del presente Statuto;


  24. di tutelare qualsiasi genitorialità con particolare riferimento alle problematiche legate alla paternità e maternità, sia biologica che adottiva, nel quadro dell’eliminazione di qualsivoglia discriminazione, formale e sostanziale;

ARTICOLO 2 – DURATA, SEDE ED ORGANIZZAZIONE


L’AMI ha sede in Roma.
Tuttavia, per il conseguimento dei propri scopi sull’intero territorio nazionale, essa opera attraverso le sezioni distrettuali denominate “AMI – Distretti”, distribuite su tutti i territori delle Corti di Appello italiane. Del Consiglio Direttivo Nazionale fanno parte, di diritto, i soli presidenti delle sezioni distrettuali, a prescindere dal numero di soci di ciascuna di esse.

L’Associazione ha durata illimitata.


 


ARTICOLO 3 – SOCI


L’Associazione è costituita da un numero illimitato di soci.     
Possono divenire soci tutti coloro che condividono le finalità dell’Associazione e sono in possesso dei requisiti stabiliti dal presente statuto, e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile, conforme ai principi della lealtà e probità, con l’obbligo di astenersi da qualsivoglia indebita esternazione,  pubblica o privata, lesiva della dignità, del decoro e  del prestigio dell’associazione e dei suoi organi.

I soci si dividono in quattro categorie:

a) SOCI FONDATORI: i sottoscrittori dell’atto costitutivo.

b) SOCI ORDINARI: gli avvocati, che hanno sostenuto e superato l’esame di abilitazione per la professione forense e che esercitano o che intendono esercitare la professione nel settore del diritto di famiglia, del diritto minorile e nella tutela delle persone, nelle sedi penali, civili e amministrative o che intendono approfondire tali tematiche.

c) SOCI SOSTENITORI: i giuristi, docenti universitari in materie giuridiche, praticanti avvocato che intendono esercitare la professione nel settore del diritto di famiglia, studenti e laureati in giurisprudenza, psicologi, neuro-psichiatri, neuropsichiatri infantili, pedagogisti, assistenti sociali, mediatori familiari, medici, educatori, animatori e operatori di comunità, insegnanti, personale di polizia giudiziaria, personale amministrativo dell’amministrazione giudiziaria e/o penitenziaria.

d) SOCI ONORARI: quelli eventualmente designati, in numero non superiore a tre per anno, dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza, scelti per particolari meriti scientifici, umani professionali e istituzionali, sia in Italia che all’estero. Ogni Consiglio Direttivo Distrettuale può, a maggioranza, nominare tre soci onorari all’anno appartenenti al proprio distretto, individuati tra professionisti che si siano distinti per il proprio impegno professionale o per particolari meriti scientifici e istituzionali. 
Soltanto i soci fondatori ed ordinari possono ricoprire cariche elettive e direttive e godono dell’elettorato attivo e passivo.


 


ARTICOLO 3 BIS – MODALITA’ DI ISCRIZIONE


Il Consiglio Direttivo di sezione, ove costituito, decide insindacabilmente in ordine all’ammissione di nuovi soci, entro giorni sessanta dalla data di presentazione della domanda.
L’appartenenza all’associazione impegna i soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo quanto stabilito dallo statuto.
Ogni attività svolta, da parte dei soci per l’associazione, non è retribuita, nemmeno sotto forma di rimborso spese.
Per aderire all’AMI, in qualità di socio ordinario, sarà necessario avanzare domanda scritta (allegando una foto-tessera recente) al Consiglio Direttivo Distrettuale o al Consiglio Direttivo Nazionale (laddove non sia costituita la Sezione Distrettuale) dichiarando, anche mediante autocertificazione, di essere iscritto all’albo degli avvocati , di garantire il rispetto dello statuto e del regolamento dell’Associazione e di non avere o avere avuto sanzioni disciplinari sostanziali definitive, di non aver riportato condanne penali definitive, di non essere iscritto, né aderire, ad altre associazioni forensi che perseguano gli stessi o analoghi scopi sociali dell’AMI, con l’impegno a comunicare tempestivamente l’eventuale adesione ad altre associazioni dopo l’approvazione della domanda.

Per aderire all’AMI, in qualità di socio sostenitore, sarà necessario avanzare domanda scritta al Consiglio Direttivo Distrettuale o al Consiglio Direttivo Nazionale (laddove non sia costituita la Sezione Distrettuale), dichiarando, anche mediante autocertificazione, la propria professione e l’eventuale iscrizione ad albi,  di garantire il rispetto dello statuto e del regolamento dell’Associazione, di essere iscritto all’albo (se è istituito) e di non avere o avere avuto sanzioni disciplinari sostanziali definitive (se iscritto ad un albo professionale) o condanne penali definitive, di non essere iscritto, né aderire, ad altre associazioni forensi che perseguano gli stessi o analoghi scopi sociali dell’AMI

Il Consiglio Direttivo Distrettuale o il Consiglio Direttivo Nazionale, laddove non sia costituita la Sezione Distrettuale, ricevuta la domanda, delibera insindacabilmente in ordine all’ammissione di nuovi soci, entro giorni sessanta dalla data di presentazione della domanda, dando comunicazione scritta al socio, il quale dovrà immediatamente provvedere  a versare la quota di iscrizione, nella misura stabilita per l’anno in corso dal Consiglio Direttivo Nazionale.


Il contributo associativo é intrasmissibile e non é rivalutabile.


L’appartenenza all’associazione impegna i soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo quanto stabilito dallo statuto.


Ogni attività svolta, da parte dei soci per l’associazione, non è retribuita, nemmeno sotto forma di rimborso spese, se non nei casi previsti dallo statuto e dal regolamento; è espressamente riconosciuta la gratuità delle cariche elettive.

E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La qualità di Socio si acquisisce a far data dalla approvazione della domanda ed ha validità per l’anno in corso.


 


ARTICOLO 4 – PATRIMONIO


Il patrimonio dell’AMI è costituito dai contributi annuali dei soci, dai beni acquistati con questi contributi nonché da eventuali legati e donazioni. La gestione del patrimonio è curata dal Legale Rappresentante dell’Associazione che è il Presidente Nazionale.


Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

I contributi vengono riscossi dalle Sezioni Distrettuali entro il trentuno maggio di ogni anno.
Le Sezioni Distrettuali dovranno provvedere al versamento della metà della quota annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale, sul conto corrente dell’AMI Nazionale, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre 15 luglio di ogni anno.


 


ARTICOLO 5 – BILANCI


L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del Legale Rappresentante, il Tesoriere Nazionale deve predisporre il rendiconto dell’anno precedente ed il preventivo dell’anno in corso da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale 31 maggio. 
Il rendiconto ed il preventivo devono rimanere depositati presso la sede nazionale dell’Associazione, per almeno i 15 giorni precedenti alla data di riunione del Consiglio Direttivo Nazionale.


 


ARTICOLO 6 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI


I soci fondatori e ordinari  dell’AMI, in regola con la quota di iscrizione, godono dell’elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche.
I soci sostenitori conferiscono esclusivamente  un supporto scientifico e non hanno diritto di voto né possono assumere ruoli gestionali.
I soci ordinari e sostenitori sono tenuti al pagamento di un contributo annuale nella misura che verrà determinata dal Comitato Direttivo Nazionale.
Il versamento del contributo annuale alla sede nazionale viene eseguito a cura della sezione di appartenenza del socio entro il 15  luglio di ogni anno.

La qualità di socio si perde:




  1. per motivi di incompatibilità;


  2. per aver commesso atti in contrasto con le finalità, la linea strategico – politica dell’associazione approvata dal Consiglio Nazionale ed il buon nome della associazione stessa ovvero per essersi reso protagonista di atti o omissioni lesive dell’immagine dell’associazione sia all’interno che all’esterno di essa;


  3. per accertate gravi inadempienze o di sostanziali mutamenti nell’attività dell’associato che rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell’associazione;


  4. per morosità protratta per oltre un esercizio;


  5. per recesso, da comunicarsi per iscritto, almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno sociale;


  6. per la perdita dei requisiti personali in base ai quali è stata deliberata l’ammissione.


  7. per il mancato rispetto del regolamento dell’Associazione;


  8. per l’irrogazione di sanzioni disciplinari sostanziali definitive o condanne penali definitive;


  9. per non aver frequentato quale docente o discente almeno due iniziative di aggiornamento professionale specialistico promosse dall’associazione nell’anno.

La perdita della qualità di socio è deliberata automaticamente, in caso di morosità e recesso, dal Presidente della Sezione Distrettuale e/o dal Presidente Nazionale (laddove non sia costituita una sezione).


La qualità di socio onorario si perde, previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, per i motivi di cui ai punti 2, 3, 6, 7 e 8.

In tutti gli altri casi invece, la perdita della qualità di socio avviene, previa audizione dell’interessato da parte del collegio dei probi viri che redigerà parere.
La decisione finale spetterà al Consiglio Direttivo Nazionale, a maggioranza.
Il socio escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Contro il provvedimento di esclusione e ammesso il ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge. Il foro di competenza è quello di Roma.


 


ARTICOLO 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE


 


Sono organi dell’AMI:




  1. Consiglio Direttivo Nazionale;


  2. Collegio dei Probi Viri;


  3. Presidente;


  4. Giunta Esecutiva.

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE


Il Consiglio Direttivo Nazionale è il massimo organo di direzione dell’Associazione.
Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal componente più anziano di età. Tale organo elegge al suo interno il Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed i componenti della giunta esecutiva.
Del Consiglio Direttivo Nazionale fanno parte di diritto soltanto i presidenti delle Sezioni Distrettuali.
In caso di giustificato impedimento a partecipare alla riunione del Consiglio Nazionale Direttivo, il singolo Consigliere Nazionale può delegare altro componente del Consiglio Direttivo Distrettuale di appartenenza.
La delega può essere rilasciata per sole due volte in un anno.
Al Consiglio Direttivo Nazionale spettano tutti i poteri necessari per il buon funzionamento dell’associazione. La modifica dello Statuto spetta al Consiglio Direttivo Nazionale.
La mancata partecipazione personale di un Presidente Distrettuale a due riunioni consecutive (o a tre in due anni associativi) che di un suo delegato, salvo giusti e comprovati motivi che ne giustifichino l’assenza, al Direttivo Nazionale comporta l’automatica decadenza da ogni carica, fatta salva quella di socio ordinario, senza necessità di ratifica del Direttivo Nazionale o del Collegio dei Probi Viri. Il Consiglio Direttivo Nazionale, preso atto dell’avvenuta decadenza, potrà decidere circa il commissariamento della sezione di appartenenza e la nomina da parte dell’AMI Nazionale di un nuovo presidente.


In particolare, il Consiglio Direttivo Nazionale:




  1. elegge al suo interno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere;


  2. determina la politica associativa indicandone le linee programmatiche dell’associazione;


  3. approva la costituzione delle Associazioni Sezioni Distrettuali e ne ratifica gli Statuti;


  4. cura le pubblicazioni di carattere nazionale e vigila su quelle delle associazioni distrettuali;


  5. svolge tutte le operazioni inerenti l’ammini­strazione del patrimonio dell’AMI deliberando l’ac­cettazione di lasciti, legati o donazioni, e l’alienazio­ne degli immobili;


  6. approva annualmente il rendiconto annuale ed il bilancio di previsione;


  7. delibera la modifica dello statuto e del regolamento a maggioranza qualificata dei componenti;


  8. delibera in ordine alle nuove domande di adesione all’associazione in assenza della Associazione Distrettuale;


  9. stabilisce annualmente le quote sociali;


  10. nomina i soci onorari;


  11. elegge annualmente i membri elettivi della Giunta Esecutiva.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce di diritto almeno tre volte l’anno per la programmazione, la discussione e la verifica delle iniziative associative. È convocato, inoltre, quando lo richiedano almeno 1/3 dei suoi membri (per eccesso).
In tali casi la convocazione deve essere diramata entro sette giorni dalla richiesta.

Le riunioni sono convocate dal Presidente almeno 15 giorni prima della relativa seduta con lettera raccomandata, e-mail, fax o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l’avvenuta ricezione. L’avviso di convocazione deve contenere l’O.d.G.

In caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a 7 giorni.

Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri eletti; il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
Di ogni riunione si redige apposito verbale e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale verrà inviato, a cura del Segretario a tutti i componenti, anche a mezzo fax o e-mail, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data della riunione del Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, a decorrere dal 31.12.2012, durerà in carica tre anni.
In caso di perdita della qualità di Presidente della Sezione Distrettuale, vi è la decadenza della qualità di componente del Consiglio Direttivo Nazionale.

La seduta di costituzione è presieduta dal componente più anziano d’età.

Per la soluzione di determinate questioni, il Consiglio Direttivo Nazionale può costituire Commissioni di studio con l’eventuale inclusione di membri esterni. 


 


ARTICOLO 8 – Il PRESIDENTE NAZIONALE


Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione ed i poteri di legge.

Ha, inoltre, i poteri decisionali ed operativi del Consiglio Direttivo Nazionale, salvo quelli riservati per Statuto ad altri organi. In particolare il Presidente Nazionale:




  1. convoca, presiede e coordina i lavori del Consiglio Direttivo Nazionale;


  2. dà esecuzione, coadiuvato dal Segretario, alle delibere degli organi centrali;


  3. vigila e cura il buon funzionamento dell’Asso­ciazione secondo i canoni del presente Statuto, ed adempie a tutte le funzioni affidategli dallo stesso o de­legate dagli organi sociali;


  4. ha la firma singola su tutti i documenti che im­pegnano l’Associazione, incluse quelle riguardanti operazioni bancarie in nome e per conto dell’Associazione;


  5. può sollecitare i pareri e partecipare alle riu­nioni di qualsiasi organo centrale o periferico dell’Associazione;


  6. può stare in giudizio, nell’interesse dell’Asso­ciazione, avanti qualsiasi autorità giurisdizionale e in qualsiasi grado, purché, se attore, autorizzato dal Consiglio Direttivo Nazionale;


  7. collabora con tutte le organizzazioni e con tutti coloro che sono in grado di dare un valido contributo al raggiungimento degli scopi sociali;


  8. partecipa in nome e per conto dell’Associazione a dibattiti anche a livello mass mediatico e cura in ogni caso i rapporti con la stampa locale e nazionale;


  9. cura l’aggiornamento del portale dell’Associazione avvalendosi di tecnici informatici esterni;


  10. autorizza per iscritto la costituzione di una sezione distrettuale, in attesa dell’approvazione da parte dell’AMI nazionale;


  11. è componente di diritto della Giunta Esecutiva;


  12. nei casi stabiliti dallo statuto e dal regolamento dichiara la decadenza di diritto  dall’Associazione dei presidenti distrettuali e la comunica al Consiglio Direttivo Nazionale.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, venga a mancare definitivamente il Presidente, il Consiglio Direttivo Nazionale sarà convocato d’urgenza, entro 10 giorni dal Segretario, al fine di procedere a nuova elezione. Nel periodo di vacatio, e solo per l’ordinaria amministrazione, il Segretario assumerà i poteri di rappresentanza legale fino alla riunione del Consiglio Direttivo Nazionale convocato per la elezione del Presidente.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto, salve le disposizioni transitorie del presente statuto (art. 16).


 


ARTICOLO 9 – IL SEGRETARIO NAZIONALE


Il Segretario:




  1. cura la tenuta dei verbali, della documentazione del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione e del tesseramento;


  2. provvede alla diramazione delle convocazioni;


  3. prepara e coordina il lavoro ed i carteggi prepa­ratori per le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale;


  4. notifica le delibere degli organi sociali;


  5. mantiene i necessari contatti fra i diversi organi sociali centrali e fra questi e gli organi periferici;


  6. In caso di assenza o impedimento del Presi­dente ne eserci­ta tutti i poteri, all’uopo delegato;


  7. è componente di diritto della Giunta Esecutiva;

ARTICOLO 10 – IL TESORIERE NAZIONALE


Il Tesoriere:




  1. cura l’amministrazione straordina­ria;


  2. redige i bilanci consuntivo e preventivo da sot­toporre agli organi competenti;


  3. provvede alla gestione delle entrate;


  4. provvede, con firma congiunta a quella del Pre­sidente, alle spese straordina­rie dell’associazione;


  5. è componente di diritto della Giunta Esecutiva;

 


ARTICOLO 10 Bis – LA GIUNTA ESECUTIVA


 


La Giunta è l’organo esecutivo dell’associazione. La Giunta Esecutiva è composta da cinque membri.


Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere ne fanno parte di diritto, gli altri due componenti vegono eletti annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza dei consiglieri .


La Giunta esecutiva collabora con i Presidenti Distrettuali per l’organizzazione nei distretti di eventi nazionali e precisamente: 1) redazione di istanze ad autorità o enti; 2) reperimento dei nominativi per relatori, interni o esterni all’associazione; 3) invio di materiale (manifesti, cartelline, penne, e altro); 4) reperimento del luogo per l’evento; 5) comunicati stampa e conferenze stampa; 6) attestati; 7) creazione di banner sul sito nazionale in home page dell’evento; 8) organizzazione cena di gala .


La Giunta esecutiva ha il compito di segnalare ai Presidenti Distrettuali eventuali nominativi per nuove iscrizioni o Responsabili di sezioni Territoriali. Il Presidente Distrettuale avrà l’obbligo di prendere contatti  con i professionisti segnalati e di valutare autonomamente il da farsi.


 


ARTICOLO 11 – COLLEGIO DEI PROBI VIRI


Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti, ogni triennio, dal Consiglio Direttivo Nazionale. Ai sensi dell’art. 16 delle norme transitorie del presente statuto, i primi probi viri resteranno in carica fino al 31.12.2012. Essi saranno eletti dal Consiglio Direttivo entro un anno dalla data di costituzione dell’associazione.
La perdita della qualità di componente dei probi viri comporta la sostituzione con un supplente, fino allo scadere della carica.

Il Consiglio provvede ad eleggere anche due membri supplenti. Ove il Collegio, coperti i posti vacanti con i supplenti, si riduca a meno di tre membri, il Consiglio, nel più breve tempo possibile, provvederà a coprire i vacanti.
Il Collegio, nella prima riunione e in seduta segreta elegge al suo interno il Presidente.
Di tale seduta, come di ogni altra suc­cessiva, il Collegio redige apposito verbale, che è tra­smesso in copia entro 7 giorni al Consiglio Direttivo Nazionale.           
Deve essere rimessa pregiudizialmente al Collegio qualsiasi controversia tra soci, tra soci e associazione.
I membri del Collegio devono essere scelti fra i soci di provata moralità, imparzia­lità e attaccamento all’associazione, e che siano par­ticolarmente esperti della vita e dell’organizzazione dell’Associazione, con almeno 3 anni di iscrizione.

I lavori del Collegio sono segreti. Di ogni sedu­ta è redatto il relativo verbale, che è trasmesso in co­pia alla Direzione Nazionale. Il Segretario Nazionale, d’intesa con il Presidente, provvede a rendere pubbliche, nei limiti indicati dal Collegio stesso, le relative delibere, deci­sioni e raccomandazioni. 


 


 


ARTICOLO 12 – SEZIONE DISTRETTUALE


Le Sezioni Distrettuali” operano sul territorio delle Corti di Appello. Sono costituite in conformità ai principi stabiliti dal presente Statuto. 
Le Sezioni Distrettuali devono essere costituite obbligatoriamente con atto pubblico o scrittura privata registrata, a seguito di preventiva autorizzazione del Presidente ed approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale  


La Sezione Distrettuale AMI, all’atto della loro costituzione, dovranno richiamare nell’atto costitutivo lo Statuto dell’AMI Nazionale, dichiarando di accettarlo espressamente, unitamente al Regolamento dell’Associazione.


Le Sezioni Distrettuali  hanno l’obbligo di organizzare almeno due manifestazioni formative all’anno con l’accreditamento dell’ordine forense, pena il commissariamento della sezione e la decadenza dalla carica di presidente distrettuale.



Le Sezioni  Distrettuali non possono avere un numero di soci inferiore a quello stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Le Sezioni Distrettuali sono tenute a conformarsi alle linee programmatiche stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Le cariche delle Sezioni Distrettuali hanno la stessa durata di quelle nazionali, ma devono essere rinnovate almeno 30 giorni prima del rinnovo di quelle nazionali.
La Sezione Distrettuale ha autonomia patrimoniale, fiscale ed economica ed è obbligata all’apertura di proprio c/c.

Essa è tenuta alla stretta osservanza del regolamento allegato al presente statuto.


La sede territoriale – coincidente con il circondario di ogni tribunale compreso nel distretto – è tenuta all’osservanza dello statuto dell’Ami Nazionale e delle deliberazioni degli organismi nazionali e distrettuali. Essa è rappresentata da un responsabile nominato dal Presidente della Sezione Distrettuale e può essere revocato in qualsiasi momento.

Sono organi dell’AMI Distrettuale:




  1. Assemblea dei soci;


  2. Consiglio Direttivo Distrettuale.

ASSEMBLEA DEI SOCI


è costituita dai soci ordinari della Sezione Distrettuale. Ogni partecipante ha un voto e non può avere deleghe. Essa è convocata dal Presidente dell’Associazione Distrettuale almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto annuale e del bilancio di previsione.

Spetta all’Assemblea dei Soci:




  1. fornire indicazioni per l’attuazione degli scopi sociali;


  2. eleggere ogni 3 anni i componenti del Consiglio Direttivo Distrettuale;


  3. approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo Distrettuale;

Qualora l’Assemblea dei soci deliberi di non essere più associata dell’AMI contestualmente dovrà deliberare il cambio di denominazione e nella nuova denominazione non potrà comparire né la sigla AMI né altra sigla che faccia riferimento all’AMI. Una volta deliberato, copia del verbale e la richiesta di recesso va trasmessa entro 7 giorni dal Presidente della Sezione Distrettuale al Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica che avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Inoltre, il Consiglio Direttivo Nazionale, in via temporanea e per non più di 6 mesi potrà delegare una persona per la ricostituzione dell’Associazione Distrettuale. Trascorso inutilmente tale termine il distretto di competenza non avrà una Sezione Distrettuale. 


 


CONSIGLIO DIRETTIVO DISTRETTUALE


Il Consiglio Direttivo Distrettuale è eletto dall’Assemblea dei Soci ed è composto da cinque membri tra i quali il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere distrettuale.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni al pari del presidente, salve le disposizioni transitorie del presente statuto. Ai sensi delle disposizioni transitorie del presente statuto (art. 16), il primo direttivo distrettuale, inclusi il presidente, segretario e tesoriere, vengono da subito indicati nell’atto di costituzione della Sezione.
Il Consiglio Distrettuale ratifica e fa proprie, di volta in volta, le eventuali modifiche dello Statuto approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La riunione del Consiglio Distrettuale è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal consigliere più anziano d’età.
Spetta al Consiglio Distrettuale:




  1. fornire le indicazioni per l’attuazione degli scopi sociali;


  2. approvare annualmente il rendiconto di gestione ed il bilancio di previsione entro il 10 febbraio;


  3. creare sinergie con altre associazioni locali, con gli Enti e con la magistratura ordinaria e minorile; e soprattutto con il territorio;


  4. far recapitare alla sede nazionale la giurisprudenza locale e informazioni sulla formazione professionale organizzata da associazioni aventi scopi simili;


  5. creare sinergie con le sezioni distrettuali limitrofe e collaborare con le altre Sezioni;


  6. indice l’assemblea dei soci;


  7. può deliberare, a maggioranza, la nomina di non più di tre  soci onorari all’anno, individuati – su designazione del Presidente – tra professionisti che si sono distinti per il proprio impegno professionale o per l’attività svolta nel campo giuridico, scientifico e istituzionale.

PRESIDENTE


Il legale rappresentante della Sezione distrettuale è il presidente che ha poteri di firma, sotto la propria responsabilità penale, civile e patrimoniale.
Il Presidente Distrettuale è garante della politica dell’AMI sul suo territorio giudiziario, cura e controlla la gestione amministrativa della Sezione Distrettuale.


Il Presidente Distrettuale è eletto tra i soci ordinari della Sezione Distrettuale
Quest’ultimo può essere rieletto. Il presidente di Sezione può essere individuato e nominato anche tra avvocati iscritti all’albo forense di altro distretto, a condizione che quest’ultimo individui una sede dell’Associazione in loco

Quest’ultimo rappresenta in giudizio la Sezione. Il presidente di Sezione è tenuto al rispetto delle indicazioni e delle strategie ufficiali decise dal Consiglio Direttivo Nazionale e/o dal Presidente Nazionale, sia all’interno che all’esterno dell’Associazione.

Il Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo Distrettuale, convoca almeno una volta l’anno l’Assemblea dei Soci. 
Il Presidente individua, nomina e revoca i responsabili territoriali coincidenti con le sedi dei tribunali del distretto.


 


COLLEGIO PROBI VIRI


Le funzioni del Collegio dei Probiviri sono svolte dal Collegio Probiviri Nazionale. 


 


RAPPORTI CON LE SEZIONI


Le Sezioni devono far pervenire annualmente al Presidente Nazionale, al Segretario Nazionale ed al Tesoriere Nazionale, entro i termini stabiliti:




  1. elenchi completi dei soci, aggiornati al 31 di­cembre precedente, da inoltrarsi entro il 30 giugno, e le rispettive quote sociali nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale entro il 15 luglio;


  2. il bilancio consuntivo dell’anno precedente e il preventivo per il corrente, redatti in conformità alle indicazioni ricevute dal Tesoriere Nazionale, appro­vati dall’Assemblea dei soci e copia verbale dell’Assemblea (entro il 10 marzo);

Il mancato rispetto di quanto sopra stabilito, comporta un richiamo ufficiale.
Nell’ipotesi di mancato versamento delle quote nel termine previsto, la sezione morosa potrà mettersi in regola entro il 15 ottobre del medesimo anno; il mancato rispetto di tale termine comporterà la decadenza degli organi della sezione.
La decadenza del Presidente della Sezione Distrettuale comporterà la decadenza delle altre cariche ove i fatti o le gravi violazioni siano ascrivibili a tutto il direttivo. In tale ipotesi la sezione verrà commissariata.


In caso di recidiva, ed in tutti i casi in cui il mancato rispet­to delle norme statutarie e/o regolamentari, comporti un ingiu­sto danno, di qualsiasi natura, per l’associazione, la Direzione Nazionale adotterà uno o più dei seguenti provvedimenti:




  1. sospensione dei soci responsabili;


  2. decadenza dei responsabili dalle cariche ricoperte;


  3. esclusione dei soci responsabili dall’AMI;


  4. commissariamento degli organi sociali inadempienti per un massimo di sei mesi;


  5. scioglimento di tali organi;

I provvedimenti adottati nei casi previsti dal presente comma sono contemporaneamente comunicati al Collegio dei Probiviri.


 


ARTICOLO 13 – INCOMPATIBILITÀ


La carica di Presidente dell’AMI Nazionale e Distrettuale è incompatibile con:




  1. la carica di Presidente di un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;


  2. la carica di Presidente del Consiglio Nazionale Forense;


  3. la carica di Presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura e comunque con la carica di Presidente di altre associazioni e Organismi Forensi;

 ARTICOLO 14 – SCIOGLIMENTO


Lo scioglimento dell’Associazione Nazionale è deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale il quale provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La devoluzione del patrimonio associativo, in caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, avverrà a favore di associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Del pari lo scioglimento della singola Sezione Distrettuale, qualsiasi ne sia la causa, avverrà previa delibera del consiglio direttivo di appartenenza e la devoluzione del patrimonio sarà destinata all’AMI Nazionale.


 


ARTICOLO 15 – RINVIO


Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile e alle disposizioni di legge in materia.


 


ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE


Statuto e Regolamento di funzionamento dell’Associazione e delle Sezioni Distrettuali, parte integrante del presente statuto, entrano in vigore al momento stesso della costituzione dell’Associazione.
Il primo Presidente Nazionale dell’Associazione Matrimonialisti Italiani per la Tutela delle Persone, dei minorenni e della famiglia è già individuato nell’atto costitutivo dell’Associazione e, per motivi organizzativi e di continuità della politica associativa, resterà in carica dalla data di costituzione fino al 31.12.2012.
Decorso tale periodo, il Presidente Nazionale resterà in carica tre anni, secondo quanto disposto dal presente statuto. Tutte altre cariche associative nazionali e locali dureranno in carica dalla data della loro futura nomina fino al 31.12.2012.
Successivamente al 31.12.2012 tutte le cariche sociali, locali e nazionali, si intenderanno decadute, indipendentemente dalla data della loro nomina. Entro il 31.1.2013 dovrà avvenire il rinnovo di tutte le cariche associative, nazionali e locali che avranno durata fino al 31.12.2015 e così via ogni tre anni, ai sensi del presente statuto. Qualora un organo associativo decadesse anticipatamente dalla scadenza naturale, i componenti successivi, nominati in sostituzione, resteranno in carica per il tempo residuo fino alla scadenza naturale della carica.
In ogni caso tutte le altre norme che regolano lo statuto entrano in vigore, per quanto compatibili con la disposizione di cui sopra, alla data di costituzione dell’AMI. 


 


Associazione Matrimonialisti Italiani e Per la Tutela delle Persone, dei minorenni e della famiglia
AMI



Il presente regolamento forma parte integrante dell’atto costitutivo dell’ ”Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la Tutela delle persone, dei minorenni e della famiglia”, denominata “AMI”.


EVENTI E CONVEGNI NAZIONALI


Gli eventi a carattere nazionale vanno intesi come eventi formativi di tutta l’Associazione ed i relativi format organizzativi costituiscono proprietà intellettuale dell’AMI.
I Convegni Nazionali sono deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale, a maggioranza dei presenti, almeno quattro mesi prima della data prescelta. Ciascun Presidente Distrettuale – o eventualmente più Presidenti che operassero insieme – che vorrà organizzare un Convegno Nazionale, dovrà pertanto sottoporne la candidatura al Consiglio Direttivo Nazionale, individuando il tema da trattare e l’articolazione esecutiva, dando ogni notizia utile sull’organizzazione.
In seguito alla delibera del Consiglio Direttivo Nazionale,  il Presidente Distrettuale dovrà – di concerto con la Giunta Esecutiva – predisporre il programma dell’evento ed individuare i relatori. La Giunta Esecutiva, entro 30 giorni, dovrà relazionare al Consiglio Direttivo Nazionale affinché approvi, con delibera, da adottarsi a maggioranza semplice, il programma. Tutte le comunicazioni, nonché la delibera di approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, possono essere inoltrate a mezzo fax o mailing list, tra tutti i componenti del Direttivo.
La Sezione Distrettuale che chiede e riceve l’autorizzazione ad organizzare un Convegno Nazionale è responsabile della manifestazione, anche economicamente.
Ove necessario, è possibile prevedere il pagamento a copertura delle spese amministrative e di segreteria,  di una quota di partecipazione non superiore ad € 20,00, salvo delibera del Direttivo Nazionale di rideterminazione della quota a seconda della  qualità dell’evento formativo e degli oneri a carico della Sezione.
Salvo casi eccezionali evidenziati dal Direttivo Nazionale, non possono organizzarsi più di due Convegni Nazionali per ciascun anno solare e dovrà rispettarsi la turnazione tra le diverse Sezioni Distrettuali. È, tuttavia, consentito riproporre la candidatura ove non ve ne siano altre da parte di Sezioni che non hanno organizzato un Convegno Nazionale.
Fanno parte del comitato organizzativo dei Convegni Nazionali tutti i Presidenti Distrettuali e i loro nomi devono figurare sulle locandine dell’evento.
Dovrà essere prevista la partecipazione tra i relatori dei Convegni Nazionali di almeno due Presidenti Distrettuali, ed in ogni caso non meno di un Presidente per ogni sessione di lavori.
I Convegni Nazionali saranno pubblicizzati sulla home page del sito web ufficiale dell’Associazione, almeno due mesi prima della data fissata.
A conclusione dei Convegni Nazionali la sede distrettuale organizzatrice avrà l’obbligo di redigere una relazione dei lavori ed inviarla all’AMI Nazionale, in uno alla documentazione fotografica della manifestazione.



CERIMONIALE PER EVENTI E CONVEGNI NAZIONALI E/O DISTRETTUALI
Il Logo dell’AMI è segno distintivo dell’Associazione e come tale  è proprietà dell’Ami Nazionale. Il suo utilizzo è disciplinato dalle leggi in materia ed è concesso alle Sezioni Distrettuali,
Il colore sociale è l’azzurro ed il logo, allegato all’atto costitutivo, non può subire modifica alcuna. Esso deve essere ben visibile su manifesti, brochure, carta intestata e altro materiale informativo e/o pubblicitario.
Il materiale pubblicitario di eventi formativi, la carta intestata, e tutto il materiale congressuale deve recare il logo associativo nel quadro dell’unitarietà dello stile anche grafico dell’Associazione.
Ogni manifestazione, nazionale e/o distrettuale, deve prevedere la presenza del Presidente Nazionale il quale porterà i saluti a nome dell’Associazione, e, in caso di assenza, potrà essere sostituito dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere Nazionale, o da altro componente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente organizzatore prima di introdurre i lavori, dovrà porgere i saluti ai Presidenti Distrettuali presenti e alle Autorità (civili, militari, religiose) intervenute, avendo cura di riservare adeguati posti nelle prime file.


NORME PER I CONSIGLI DIRETTIVI  NAZIONALI E/O DISTRETTUALI E PER LE ASSEMBLEE
Il Presidente Nazionale e i Presidenti Distrettuali presiedono e dirigono rispettivamente il Consiglio Direttivo Nazionale e i Consigli Direttivi Distrettuali. Il Segretario Nazionale – e in sua assenza il Consigliere più anziano –  darà la parola ai singoli componenti del Direttivo che formulino richiesta di intervento, consentendo, in maniera ordinata, a tutti i partecipanti di prendere parola. Terminata la discussione il Presidente inviterà i Consiglieri alla deliberazione sui punti all’O.d.G.. Dovrà essere formato verbale della riunione sotto dettatura del Presidente che avrà cura di riassumere quanto discusso e deliberato per ogni singolo punto all’ O.d.G. Al termine della riunione il verbale dovrà essere letto ed approvato da tutti i presenti, con sottoscrizione del Presidente e del Segretario verbalizzante.
Le medesime norme si applicano alle assemblee distrettuali.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, si riunirà in via ordinaria almeno tre volte l’anno in Roma, o in altra sede in concomitanza con i Convegni Nazionali.

SEZIONI DISTRETTUALI

Le Sezioni Distrettuali dovranno uniformarsi alle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale.
L’atto costitutivo deve essere conforme alle clausole dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’AMI nazionale, e li deve richiamare espressamente.
Ogni Sezione Distrettuale deve formare un proprio Direttivo che nomina il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Ogni Sezione può nominare un addetto stampa o incaricare propri consulenti, anche esterni, a proprie spese.
Il Presidente di Sezione è il legale rappresentante della medesima.
Ogni Sezione ha autonomia patrimoniale, deve avere un proprio codice fiscale ed un proprio conto corrente bancario o postale.
La Sezione Distrettuale ha sede presso lo studio del suo Presidente o presso altra sede, purchè nel Distretto di Corte di Appello.
Ogni Sezione dovrà mettere a disposizione dell’associazione una utenza telefonica/telefax nonché un indirizzo di posta elettronica.
Tutte le spese di ogni Sezione ricadono sul proprio bilancio senza possibilità di richiedere contributi al Consiglio Direttivo Nazionale.
Le Sezioni Distrettuali, per l’organizzazione delle  loro manifestazioni, potranno reperire fondi, contributi economici o altra utilità, anche attraverso la previsione di quote per la partecipazione per i non soci.
Le Sezioni dovranno creare sinergie con gli Enti locali, con istituti di credito (per eventuali sponsorizzazioni e/o contributi), con i Consigli Forensi e con la magistratura locale.
Ogni Presidente dovrà effettuare una politica atta all’adesione del maggior numero di aderenti all’AMI nei modi che riterrà più opportuni, sempre nel rispetto delle norme deontologiche.
La partecipazione degli iscritti all’AMI ad eventi formativi organizzati a livello locale o nazionale è gratuita, ad eccezione di quanto potrà essere previsto in relazione al Congresso Nazionale.
Le manifestazioni formative devono essere organizzate secondo un calendario concordato con il Presidente Nazionale, anche al fine di consentirne la partecipazione e non creare sovrapposizioni tra Sezioni limitrofe. Nei quindici giorni precedenti e successivi la data fissata per l’annuale Congresso Nazionale dell’associazione, le Sezioni Distrettuali non possono organizzare manifestazioni formative.

Il Presidente di Sezione curerà il registro degli iscritti in uno al Segretario e copia di esso sarà fatta recapitare al Presidente Nazionale per la compilazione del Registro Nazionale degli iscritti, al Segretario Nazionale ed al Tesoriere Nazionale, anche a mezzo mail.
Una Sezione Distrettuale è sciolta di diritto nei casi di decadenza del suo Presidente stabiliti dal regolamento e dallo statuto.
Lo scioglimento della Sezione Distrettuale può essere deliberato, inoltre, dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza assoluta dei componenti, nell’ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle norme statutarie e regolamentari ovvero nel caso di mancato rispetto delle direttive del Consiglio Direttivo Nazionale, da parte del Presidente o dei componenti del Consiglio Direttivo Distrettuale.
Il Consiglio Direttivo nominerà un commissario straordinario che avrà il compito di ricostituire la sezione mediante la convocazione dell’assemblea elettiva ovvero ricercando un nuovo responsabile della Sezione Distrettuale.
Le Sezioni Territoriali, individuate secondo quanto previsto nello Statuto, avranno un responsabile locale, senza Direttivo, ma sotto il controllo e le direttive delle Sezioni Distrettuali di loro appartenenza.
Le Sezioni Territoriali potranno organizzare soltanto convegni.
I corsi di formazione e/o aggiornamento, accreditati e non, saranno di competenze delle Sezioni Distrettuali.
Le manifestazioni dovranno essere preferibilmente patrocinate, anche solo a livello morale, dai Consigli Forensi locali.
Ogni Sezione curerà di far accreditare i propri eventi formativi secondo le modalità e normative vigenti.
Le Sezioni confinanti potranno organizzare eventi congiuntamente.
Il Presidente di Sezione Distrettuale può anche essere iscritto in un Foro diverso da quello coincidente con la sua sezione, purché la sua attività sia compatibile logisticamente con il Distretto di Sezione e sia garantita una sua presenza costante in loco.


RAPPORTI CON LA STAMPA E MASS-MEDIA – SITO WEB – SOCIAL NETWORK E MEZZI DI COMUNICAZIONE
I rapporti con la stampa Nazionale saranno mantenuti esclusivamente dal Presidente Nazionale
I rapporti con la stampa locale saranno curati dal Presidente di Sezione Distrettuale.
In ogni caso, le dichiarazioni a mezzo stampa dovranno essere sempre conformi alle linee guida e alle posizioni ufficiali dell’Associazione.
Il sito web dovrà essere utilizzato conformemente agli scopi associativi da ogni Sezione, quale mezzo di informazione scientifica settoriale, diffusione di opinioni e commenti su argomenti di pertinenza associativa, di comunicazione ai soci, di pubblicità degli eventi formativi.
È consentito l’utilizzo dei social-network essendo intento dell’AMI diffondere quanto più possibile la conoscenza delle tematiche associative.
Ogni sezione distrettuale e/o territoriale potrà creare propri profili, gruppi o pagine sui social network, o altre piattaforme web, con gli unici obblighi di agire in conformità con le linee guida e le posizioni ufficiali dell’Associazione, e dare risalto alle attività dell’Associazione tutta, nel rispetto della netiquette
I rapporti epistolari tra i Presidenti di Sezione saranno tenuti anche a mezzo posta elettronica (mailing list).
L’uso dei canali di comunicazione telematica avverrà secondo regole di comune prudenza e ciascun fruitore sarà personalmente responsabile dei contenuti delle proprie comunicazioni.
Il presente regolamento entra in vigore contemporaneamente all’atto costitutivo.



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