La detrazione spetta per intero al genitore affidatario dei figli

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La detrazione per carichi di famiglia spetta per intero al genitore affidatario dei figli. A chiarirlo è la sentenza n. 128/15/11 della Ctp di Bari. Il riconoscimento dell’agevolazione non può essere in alcun modo pregiudicato dalla circostanza che anche l’altro genitore abbia fruito, in misura del 50% della stessa detrazione.
La controverscia scaturisce dal controllo formale della dichiarazione dei redditi presentata da una contribuente per l’anno d’imposta 2006. L’agenzia delle Entrate aveva, infatti, ridotto del 50% l’importo delle detrazioni per i due figli a carico che, invece, la dichiarante aveva indicato per intero nel modello Unico. Seguiva un’apposita comunicazione dell’ufficio nella quale si spiegava che la suddetta riduzione era motivata dal fatto che, per lo stesso anno d’imposta, anche l’altro genitore (già convivente more uxorio della contribuente) aveva indicato in dichiarazione la medesima deduzione per carichi di famiglia nella misura del 50 per cento.
La contribuente proponeva ricorso alla Ctp contro la successiva cartella di pagamento, eccependo la violazione del l’articolo 12 del Tuir. La ricorrente, in particolare, faceva rilevare che il tribunale per i minorenni aveva disposto l’affidamento dei due figli in suo esclusivo favore, di qui il diritto per la stessa di fruire per intero della detrazione prevista dalla legge per i figli a carico.
Ad avviso dell’amministrazione finanziaria, per l’anno d’imposta 2006 sussisteva la possibilità per i genitori di ripartire liberamente tra loro la detrazione in oggetto e, tuttavia, nel caso in esame, mancando qualsiasi notizia sul l’eventuale esistenza di un tale accordo, la stessa detrazione doveva ritenersi spettante in misura del 50% per ciascuno dei genitori.
La circostanza che il padre avesse fruito della suddetta detrazione in misura del 50% faceva legittimamente presumere che non esistesse alcun accordo al riguardo tra i genitori, di qui l’impossibilità di riconoscere in favore della madre la spettanza di una quota di quella detrazione superiore al 50 per cento.
La Ctp non ha accolto i rilievi del fisco e ha annullato la cartella di pagamento impugnata. Secondo i giudici di primo grado dirimente deve ritenersi la circostanza che l’affidamento dei minori risultava essere stato disposto, dal tribunale per i minorenni, ad esclusivo favore della madre, motivo per il quale quest’ultima legittimamente aveva fruito della detrazione per carichi di famiglia nella misura del 100 per cento. Nessun impedimento a tale riconoscimento, peraltro, poteva derivare dal fatto che l’altro genitore si fosse avvalso di analoga detrazione per i medesimi minori.
Il collegio barese ha, anzi, ritenuto di censurare esplicitamente l’operato dell’ufficio impositore il quale, nel caso di specie, aveva il «dovere di recuperare» nei confronti del padre il 50% della detrazione per carichi di famiglia indebitamente indicata nella propria dichiarazione dei redditi.


Il SOLE 24 ORE

Commenti su La detrazione spetta per intero al genitore affidatario dei figli

  1. ide

    peccato però che gli assegni famigliari spettino solo al “collocatario”
    ai fini isee solo il “collocatario” usufruisce dei coefficienti della scala di equivalenza
    in pratica con il termine “collocatario”si è sostituito il termine affidatario e la legge 54 sull’affidamento condiviso è di fatto un contenitore vuoto.

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