Il Ministero dell’interno fornisce le istruzioni alle Prefetture per evitare la “strumentalizzazione dell’istituto della riconciliazione”.
A due anni dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha modificato – restringendole – le condizioni per ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio, il Ministero dell’interno ha diramato una circolare per chiarire i numerosi dubbi applicativi della nuova normativa ancora irrisolti.
In particolare viene affrontata la questione della “riconciliazione” e cioè della “riappacificazione” tra i coniugi dopo una separazione personale, giudiziaria o consensuale omologata.
L’articolo 5 della legge sulla cittadinanza ora prevede che “1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. 2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi”.
Cosa accade se dopo la separazione i coniugi manifestano l’intenzione di ricostruire la loro unione?
Un esempio: la coppia “mista” si separa quando il coniuge straniero ha già maturato due anni di residenza post matrimoniale ed ha presentato domanda di cittadinanza italiana. Però, in base alle nuove regole, non sarà possibile ottenere la cittadinanza in quanto, come recita l’articolo 5 della legge n. 91/1992, la separazione impedisce l’adozione del decreto di riconoscimento. Per superare l’ostacolo la coppia potrebbe ricorrere alla “riconciliazione”, ricostruire il rapporto matrimoniale ed evitare il rigetto della domanda; poi, di nuovo ognuno per la sua strada.
Per scoraggiare simili espedienti il Ministero ha chiarito che la “riconciliazione” dovrà essere “espressa” e cioè annotata nell’atto di matrimonio. In secondo luogo – il più rilevante – i termini (due anni o gli altri previsti dall’art. 5) dovranno essere conteggiati ex novo a partire dalla data della “riconciliazione”. Infine, fa notare il Ministero, in questi casi (così come in tutte le altre istruttorie di cittadinanza per matrimonio) il solo dato formale della celebrazione del matrimonio tra cittadino italiano e straniero non può mai essere sufficiente e le prefetture dovranno verificare l’effettività del rapporto “con le sue concrete connotazioni tipiche: fedeltà, assistenza, collaborazione e coabitazione … tale da dimostrare l’integrazione dello straniero nel tessuto sociale e civile nazionale”.…
Cittadinanza per matrimonio. Separati e poi riappacificati: la “riconciliazione” deve essere espressa e i termini ripartono da zero.
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