Presentato a Bologna il Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e persone

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L’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Bologna nato nel 1994 e di recente ricostituito con la partecipazione della Magistratura, dell’Ordine forense, nella sua veste istituzionale e nelle componenti associative, e della dirigenza amministrativa,


ha presentato lo scorso 11 maggio al Teatro Duse di Bologna il “Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e persone”.


Il protocollo, che segue il “Protocollo generale per le udienze civili” e quello “per il procedimento sommario di cognizione”, affronta alcune questioni pratiche ricorrenti nei procedimenti di diritto di famiglia,


fra le quali – ma non solo – la documentazione fiscale da allegare agli atti introduttivi, le spese straordinarie per i figli e le formalità necessarie per i trasferimenti immobiliari disposti nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio.
Alla stesura del Protocollo hanno partecipato i rappresentanti locali delle Associazioni che si occupano di diritto di famiglia tra cui il Presidente dell’AMI Emilia Romagna Avv. Katia Lanosa.


 


L’Osservatorio bolognese nasce a causa delle condizioni di difficoltà in cui si trova ad operare il “servizio giustizia”, con i conseguenti disagi che si ripercuotono sull’utenza, specie sotto il profilo della lunghezza dei procedimenti giudiziari che si pone in contrasto con il principio della “ragionevole durata del processo”, oggi assurto a rango costituzionale; ciò ha determinato gli operatori del diritto, in varie realtà giudiziarie territoriali, a confrontarsi per verificare la possibilità di realizzare modelli organizzativi che possano apportare un qualche rimedio a tale situazione.


 


Sono così sorti, a livello circondariale, tavoli di comune confronto qualificati “Osservatorio sulla giustizia civile”, anche fra loro collegati, nelle concrete attività e nelle iniziative che vengono assunte


 


L’Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna articolato in gruppi di lavoro tematici, così da creare quella stabile aggregazione delle varie componenti della funzione giurisdizionale, individua “prassi virtuose”, di concreta e fattibile adozione dirette a favorire, a beneficio della intera collettività, una una più efficace fruizione del “servizio giustizia”.


 


Si riporta di seguito il testo integrale del “Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e persone” nella versione riveduta e integrata rispetto a quella precedentemente diffusa con le modifiche (per praticità evidenziate in rosso) che sono state illustrate nell’incontro tenutosi al Teatro Duse l’11 maggio scorso.


PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E PERSONE in particolare, procedimenti in materia di: separazione e divorzio (compresi i giudizi di revisione, i


procedimenti incidentali, i ricorsi ex art. 709 ter c.p.c.); filiazione; matrimonio; ordini di protezione


 


contro gli abusi familiari; adozione di persone maggiori di età; ricongiungimento familiare; misure


di protezione (amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione).



(VERSIONE RIVEDUTA E INTEGRATA ALL’ESITO DELL’INCONTRO



DI PRESENTAZIONE DEL PROTOCOLLO DELL’11 MAGGIO 2011: le parti


modificate rispetto alla versione precedentemente diffusa sono evidenziate in rosso)


IN GENERALE


1. Riservatezza


a) Nello svolgimento delle udienze è assicurata la massima riservatezza, salve le ipotesi


in cui non sia necessaria la trattazione del merito (ad es. udienza di precisazione delle


conclusioni).


b) Nella fissazione dell’orario dell’udienza, il Giudice terrà conto delle particolari


esigenze di riservatezza o di altre particolari condizioni personali (ad es. salute)


tempestivamente segnalate dai difensori.


c) Le udienze di audizioni dei minori verranno fissate, ove possibile, in orario


extrascolastico.


d) Non vengono comunicati alle parti e vengono espunti dagli atti i dati relativi a:


– collocazione del minore in affido eterofamiliare;


– luogo protetto di collocazione (ad es., nei procedimenti per ordini di protezione contro gli


abusi familiari);


– informazioni acquisite e dichiarate non ostensibili dal Tribunale per i minorenni;


Il giudice darà indicazione alla Cancelleria, al Servizio Sociale, al C.T.U., di non


comunicare o divulgare le informazioni di cui sopra.


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e) Le copie dei verbali e dei provvedimenti da notificarsi a terzi a cura del difensore (ad


es., ordine di esibizione, ordine di pagamento al terzo debitore) vanno richieste e rilasciate


per estratto. È onere del difensore specificare alla Cancelleria quali parti dell’atto devono


essere rilasciate in copia e quali invece devono essere omesse.


PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO


2.1 Documentazione da allegare agli atti introduttivi


a) Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate tutte le dichiarazioni dei redditi


(complete di ogni parte, dei CUD e dei codici di trasmissione) presentate


all’amministrazione fiscale nell’ultimo triennio alla data del deposito dell’atto. Il Modello


Unico deve essere completo della dichiarazione della persona, dell’IVA, degli studi di


settore e dell’IRAP.


b) Non è consentita la produzione del solo CUD se non accompagnata da dichiarazione


sostitutiva di atto notorio della parte interessata che per quell’anno non fu presentata la


dichiarazione dei redditi.


c) È onere delle parti produrre, già dall’udienza presidenziale, le dichiarazioni dei


redditi presentate successivamente al deposito degli atti introduttivi e aggiornare


periodicamente tale produzione sino all’udienza di precisazione delle conclusioni.


2.2 Decreto di fissazione della udienza presidenziale


Il decreto contiene informazioni relative a:


– onere del patrocinio;


– possibilità per i non abbienti di accedere al patrocinio a spese dello Stato;


– documentazione reddituale da produrre.


2.3 Svolgimento dell’udienza presidenziale


Per ciascuna causa viene fissato un apposito orario di trattazione.


2.4 Verbale dell’udienza presidenziale nelle separazioni consensuali


Nei procedimenti per separazione consensuale (o in quelli contenziosi che si convertono


in consensuale) le parti presentano il verbale completo di tutte le condizioni.


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2.5 Divorzi congiunti


I difensori inseriscono nell’apposito modulo predisposto dal Tribunale i dati anagrafici


delle parti e le condizioni del divorzio e lo trasmettono (tramite posta elettronica) al giudice


relatore il giorno prima dell’udienza.


2.6 Ordinanza presidenziale


a) I termini per il deposito degli atti integrativi vengono fissati dal Presidente tenendo


conto della data dell’udienza di comparizione e trattazione davanti al Giudice Istruttore.


b) In caso di reclamo avverso l’ordinanza presidenziale, i difensori delle parti costituite


producono copia integrale del decreto della Corte d’appello.


2.7 Prima udienza di comparizione e trattazione davanti al Giudice Istruttore


Salva diversa indicazione, alla prima udienza di comparizione e trattazione davanti al


Giudice Istruttore compaiono i soli difensori.


2.8 Copia degli atti e dei documenti per la controparte


a) A integrazione del punto 3 lettera a) del Protocollo generale per le udienze civili,


anche il difensore del ricorrente deposita la copia cartacea od ottica dei documenti allegati al


ricorso: tale copia viene conservata all’interno del fascicolo d’ufficio per il suo eventuale


ritiro a cura del difensore del convenuto munito di mandato.


b) Data la particolare natura dei procedimenti, si prevede che non operi l’impegno dei


difensori a tenere nel proprio studio a disposizione delle controparti copia dei documenti


prodotti, in deroga al punto 3 lettera b) del Protocollo generale per le udienze civili.


2.9 Copia delle relazioni del servizio sociale


All’atto della ricezione di informativa del Servizio Sociale, ove possibile il giudice


dispone la comunicazione della stessa tramite fax ai difensori delle parti costituite, che


daranno conferma della ricezione alla Cancelleria tramite fax.


2.10 Richieste di proroga della consulenza d’ufficio


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In caso di proroga dei termini per il deposito della relazione del consulente tecnico


d’ufficio, il giudice fissa contestualmente altra udienza successiva e nuovi termini per le


osservazioni delle parti, da comunicarsi ai difensori.


2.11 Definizione di “spese straordinarie” da ripartirsi tra i genitori nell’interesse dei


figli


I difensori delle parti nelle loro richieste o negli accordi di separazione o divorzio


indicano in modo dettagliato:


a) le ulteriori spese – rispetto al contributo fisso mensile – che i genitori dovranno



 


 


corrispondere pro quota in proporzione ai rispettivi redditi (ad es. spese mediche e/o


 


specialistiche, ivi comprese quelle odontoiatriche e oculistiche, quali in via esemplificativa


 


 


ticket sanitari, conseguenti prescrizioni terapeutiche, apparecchi correttivi, spese per


 


l’istruzione e la formazione, quali in via esemplificativa tasse di iscrizione, dotazione


libraria, materiale didattico, gite, attività integrative, spese per lo sport e attività ricreative);


b) le modalità di rimborso delle suddette spese: in via esemplificativa si può prevedere


l’invio da parte di un genitore della documentazione afferente la spesa a mezzo


raccomandata a.r. e l’obbligo di pagamento a cura dell’altro coniuge all’atto del versamento


del contributo di mantenimento nel mese successivo alla ricezione della documentazione.


 


 


2.12 Trasferimenti immobiliari


 


Allo scopo di consentire la regolare esecuzione degli atti di trasferimento immobiliari


tra coniugi contenuti nei procedimenti di separazione consensuale e di divorzio congiunto


nonché nelle conclusioni congiunte dei procedimenti giudiziali, si indica di:


1. inserire il codice fiscale e la residenza anagrafica delle parti;


 


2. inserire la chiara e inequivoca manifestazione di volontà ex art. 1376 c.c. di


 


procedere al trasferimento e conseguentemente all’accettazione;


3. inserire i dati dell’atto di provenienza dell’immobile, con la specificazione del


notaio, della data dell’atto e degli estremi di registrazione e di trascrizione;


4. indicare il diritto reale che viene trasferito, la sua quota e la precisa identificazione


attuale degli immobili, con specificazione della natura o categoria, del foglio, del


 


mappale, del subalterno, la rendita catastale e con l’indicazione di almeno tre


 


confini; per i fabbricati in corso di accatastamento e per quelli privi del codice di


 


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identificazione catastale, bisogna specificare il numero e l’anno del protocollo della


denuncia di accatastamento, della scheda o della variazione; per gli immobili in


corso di costruzione, devono essere indicati i dati di identificazione catastale del


terreno su cui insistono;



 


 


5. specificare se l’immobile sia gravato o meno da ipoteca e/o da altro peso;


 


6. indicare l’eventuale rinuncia all’iscrizione di ipoteca legale;


 


7. produrre la copia dell’ultimo atto tra vivi di provenienza dell’immobile oggetto del



trasferimento;


8. produrre la visura catastale aggiornata relativa a tutti gli immobili oggetto del


trasferimento nonché la visura storica;


9. in caso di cessione di terreno, produrre certificato di destinazione urbanistica


aggiornato (il certificato ha una validità fino a un anno dal rilascio, se per


dichiarazione dell’alienante non siano intervenute modificazioni degli strumenti


urbanistici); se il terreno ceduto è inferiore a 5.000 mq. non è necessario produrre


 


certificato di destinazione urbanistica, se è di pertinenza dell’immobile ceduto e



censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano;



10. far rendere alla parte cedente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine


 


alla regolarità della concessione edilizia. In caso di fabbricati la cui costruzione è



iniziata dopo il 17 marzo 1985, l’alienante indicherà gli estremi del permesso di


costruire o del permesso in sanatoria; in caso di fabbricati anteriori, gli estremi della


licenza o della concessione a edificare o della concessione in sanatoria; per le opere


iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza


edilizia può essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante


che trattasi di immobili edificati anteriormente al 1° settembre 1967; se risultano,


 


indicare gli estremi dell’abitabilità o agibilità; la dichiarazione sostituiva di atto di


 


notorietà, nell’ipotesi in cui siano state apportate all’immobile delle modifiche per le


quali è stata richiesta la concessione edilizia o autorizzazioni o condoni o infine


inviate comunicazioni presso gli Uffici Comunali, dovrà essere integrata anche da


tali dati; rendere, inoltre, dichiarazione sostituiva di atto di notorietà relativamente ai


terreni inferiori a 5.000 mq., quando sono di pertinenza di fabbricato ceduto censito


 


al Catasto Fabbricati (le suddette dichiarazioni possono essere contenute nel verbale


 


di comparizione delle parti);


 


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11. rendere gli attestati di certificazione energetica (non necessari per gli immobili siti



 


 


nella regione Emilia-Romagna); per gli immobili fuori Regione, va resa ai sensi



dell’art. 6 co. 2 ter del d.lgs. n. 192/2005, come modificato, con decorrenza dal 29



marzo 2011, dal d.lgs. n. 28/2011;



 


12. far rendere alla parte cedente la dichiarazione ex art. 19 co. 14 del d.l. n. 78/2010


 


convertito nella legge n. 122/2010 nei seguenti termini, in merito alla conformità


oggettiva:



“si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e



documentati dalla visura catastale allegata, riguardano l’unità immobiliare


raffigurata nella planimetria depositata in Catasto a corredo della dichiarazione


prot. n. _________ del_________; la parte alienante, attuale intestataria dell’unità


immobiliare in oggetto, dichiara che i dati catastali e la planimetria sono conformi



 


 


allo stato di fatto”. In difetto di detta dichiarazione di conformità oggettiva da parte


 


del cedente, dovrà essere prodotta, in sostituzione, l’attestazione da parte di tecnico


abilitato;


 


13. in merito alla conformità soggettiva, far rendere alla parte cedente la dichiarazione,


 


ex art. 19 co. 14 del d.l. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, della


 


conformità degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari;


14. indicare che la parte cedente si dichiara edotta dell’obbligo di comunicare la


cessione all’autorità locale di Pubblica Sicurezza.


Infine, tenuto conto che la Cancelleria ha trenta giorni di tempo per provvedere alla


trascrizione, nel periodo immediatamente successivo i difensori verificheranno presso


l’Agenzia del territorio la correttezza dei dati trascritti.


 


Bologna, 23 maggio 2011



f.to il Presidente del Tribunale, dott. Francesco Scutellari


f.to il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, avv. Lucio Strazziari


f.to la Dirigente del Tribunale, dott. Elena Barca

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