La dichiarazione dei redditi è indizio e non prova per la determinazione dell’assegno di mantenimento per l’ex coniuge: la recente pronuncia della Cassazione 3905/11

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Con la sentenza n.3905 del 17.02.20011 la Corte di Cassazione I Sezione ha riaffermato un principio già espresso in precedenti sentenze del 2006 la n. 9876 e la n.182401, ponendo ancora una volta l’attenzione sulla valenza probatoria, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, della dichiarazione dei redditi.


Secondo la recente pronuncia della Suprema Corte, infatti, la dichiarazione dei redditi rappresenta un semplice indizio e non una prova ai fini della determinazione del predetto assegno, qualora sussistano ulteriori elementi che provino l’effettiva capacità reddituale del coniuge su cui grava l’obbligo di erogazione del mantenimento.


Il riconoscimento del diritto all’assegno di mantenimento quanto all’ an debeatur, si basa sulla verifica dell’adeguatezza dei mezzi del coniuge alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e dell’impossibilità di procurarseli, fondata su valutazione comparativa della situazione reddituale e patrimoniale della famiglia tra la condizione attuale e quella in cui il nucleo versava durante il matrimonio. Il tenore di vita, fulcro dell’indagine, deve essere considerato quale quello che poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base delle aspettative maturate nel corso del rapporto, secondo quanto affermato dal costante orientamento della Corte di Cassazione.
Nell’ottica della finalità assistenziale tipica dell’istituto dell’assegno in argomento di evitare l’alterazione di quel tenore di vita per il solo effetto della separazione, la Corte ha ribadito che sia necessario ponderare le reciproche condizioni economiche dei coniugi valutando la condizione familiare precedente alla luce delle loro potenzialità economiche, ossia dell’ammontare complessivo dei loro redditi e delle disponibilità patrimoniali – per tutte Cass. n. 4764/2007, n. 15610/2007 -, considerandole in senso oggettivo nelle componenti reddituale e patrimoniale.


Posto ciò, la Cassazione ha stabilito che qualora non sia possibile desumere con certezza dalle denunce dei redditi la reale situazione economica del coniuge, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, ha ritenuto accertabile la stessa attraverso la valorizzazione di ulteriori circostanze probatorie quali “il tipo d’attività e di qualificazione professionale (del coniuge), la sua collocazione sociale e familiare, le potenzialità connesse all’esercizio di quell’attività, a l’entità oggettiva degli immobili di cui egli risulta proprietario, nonché le sue numerose partecipazioni societarie”, elementi tutti valutabili in aggiunta alle risultanze delle dichiarazioni dei redditi prodotte che, attesa la loro funzione tipicamente fiscale, non hanno valore vincolante “potendo piuttosto essere valutate discrezionalmente, e quindi disattese alla luce delle altre risultanze probatorie – (Cass. n. 9876/2006, n. 18241/2006)”.


Avv. Claudia Depalma


Responsabile AMI Sezione Territoriale di Latina

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