IL DIRITTO ALL’ASCOLTO DEL MINORE

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L’attenzione all’opinione del minore nel procedimento giudiziario è un tema di sempre più rilevante attualità.


In Italia, cosi come in ambito internazionale,  infatti, si è molto discusso sulla reale possibilità del minore di partecipare attivamente alle decisioni che lo coinvolgano direttamente.


Il problema reale con cui il legislatore ha dovuto fare i conti è il confronto tra due concezioni del minore: il minore soggetto” incapace” che va protetto e gestito e, minore quale soggetto “capace”  che va semplicemente aiutato dal genitore nella sua autodeterminazione.


In ambito internazionale, la Convenzione  dell’ONU sui diritti del fanciullo del 1989-ratificata dall’Italia con la legge 176 del 1991- prima e le Convenzioni dell’Aja sull’adozione internazionale del 1993 ed Europea sull’esercizio dei diritti dei minori del 1996 poi, stabiliscono che nei procedimenti che riguardano un minore l’autorità giudiziaria dovrà assicurarsi che il minore stesso abbia non solo ricevuto tutte le informazioni necessarie ma dovrà anche permettere a questi di esprimere la propria opinione consultandolo personalmente “ se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone o organi, con una forma adeguata alla sua maturità”, a meno che ciò non sia manifestatamente contrario al suo interesse.


In Italia, la dottrina maggioritaria ha considerato prevalente la necessità di valutare la capacità di discernimento del minore ossia la sua maturità e le sue capacità di autodeterminazione prescindendo, dunque, dall’età dello stesso (Rossi Carleo in “Trattato di dirittto privato” diretto da Mario Bessone, p.443;  in giurisprudenza, Corte cost., 30 gennaio 2002, la quale stabilisce che “la Convenzione sui diritti del fanciullo è direttamente applicabile al diritto interno”; in giurisprudenza contra, Cass., 16 luglio 2001, n.9632).


L’attuale normativa, ad ogni modo, prevede che il minore possa essere sentito in una serie di occasioni: l’art 155 sexies c.c. stabilisce che il giudice della separazione, prima dell’emanazione dei provvedimenti temporanei, possa disporre l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni o anche di età inferiore ma che abbia capacità di discernimento; in caso di divorzio dei genitori è previsto l’ascolto del figlio minore solo se ritenuto “strettamente necessario dal giudice”( art 6 Legge 1 dic. 1970 n.898); nel caso di affido o adozione l’esigenza di ascoltare il minore “costituisce una costante intesa ad attribuire rilievo alla personalità e alla volontà del minore in relazione a provvedimenti che nel suo interesse trovano la loro ragion d’essere” (Cass. 23 luglio 1997, n.6899).


In situazioni di crisi familiari, infatti, l’ascolto del minore può diventare indispensabile per poter formulare indicazioni che permettano di aiutarlo ad affrontare i cambiamenti della vita: il bambino “tende a non elaborare propri punti di vista e proprie scelte sia per l’ansia (…) sia per il timore di perdere appoggi e punti di riferimento (…) Le scelte che in queste condizioni fa possono quindi non essere autonome ma sono senz’altro sue” perché corrispondono alle proprie esigenze nel presente (A. Dell’Antonio, “L’opinione dei minori nei procedimenti giudiziari”).


Il legislatore, però, non chiarisce se il giudice debba procedere all’ascolto in modo diretto (di persona) o indirettamente cioè per il tramite di esperti nominati appositamente. Certo è che, nel silenzio normativo e sul presupposto che l’ascolto non è un mezzo di prova ma semplicemente un modo per il minore di far sentire la propria opinione, si può ritenere che questi possa procedere con la più ampia libertà di determinazione (art. 6 Convenzione di Strasburgo prevede che il giudice possa procedere “nella forma che riterrà più appropriata”)  dopo, però, aver avuto una visione completa ed approfondita del caso e delle dinamiche familiari (sul tema, A. Arceri, “L’affido condiviso. Nuovi diritti e nuove responsabilità nella famiglia in crisi”).


Occorre, dunque, non dimenticare che l’ascolto è un diritto che non può in alcun modo essere compromesso, salvo che il minore stesso consapevolmente si rifiuti o il giudice abbia gravi e fondati motivi per non ascoltarlo: una tale omissione comporterebbe, infatti,secondo la dottrina più accreditata, un vizio procedurale di rilevante gravità, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ( vedi anche sul punto art 23 Regolamento CE n.2201/2003 che dispone “le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute…se, salvo casi d’urgenza, la decisione è resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi dello Stato membro richiesto”;  A. Arceri, “L’affido condiviso. Nuovi diritti e nuove responsabilità nella famiglia in crisi”).


Diritto tanto più protetto e garantito quanto più sarà elevata sia la preparazione di coloro che a vario titolo si interessano del bambino sia l’accettazione del lavoro dell’altro e dei confini di competenza propri e altrui. Una collaborazione professionale che se ben condotta può aiutare l’ adulto a maturare atteggiamenti più adatti al minore di cui ha cura e, il minore a comprendere meglio la sua situazione e ad esprimersi superando ansie e timori.


Nell’attesa, dunque, di una riforma da parte del legislatore che quantomeno chiarisca le lacune presenti nell’odierna normativa, si auspica una sempre maggiore sensibilizzazione da parte di tutte le professionalità che si occupano di minori al rispetto della “persona minore” e al riconoscimento delle sue capacità di scelta e di autodeterminazione.


Avv. Claudia Depalma


Responsabile AMI-Sezione territoriale di Latina

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