Non sussiste maltrattamento se la donna ha il carattere forte

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Le vessazioni e le percosse del marito non consistono in maltrattamenti penalmente rilevanti se la donna ha un carattere forte. Lo ha deciso la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 2 luglio 2010, n. 25138, con la quale si apre la strada ad un orientamento che non mancherà di suscitare aspre critiche, non solo da parte degli operatori del diritto.



Tizio veniva ritenuto penalmente responsabile, dal Tribunale di Sondrio, prima, e dalla Corte d’Appello di Milano, in seguito, in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.), per avere maltrattato la moglie Caia con continue ingiurie, offese umilianti, minacce e percosse. La Suprema Corte ribalta il decisum dei giudici territoriali, evidenziando come non si possa parlare di vera e propria “sopraffazione” della moglie, nei confronti del marito violento, nel caso in cui la vittima possieda un carattere forte, e non sia per nulla intimorita dalla condotta dell’uomo.



Come da tempo evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, l’oggetto della tutela apprestata dall’art. 572 c.p. non è solo l’interesse dello Stato a salvaguardare la famiglia, intesa in senso lato, ma è anche, più specificamente, l’interesse del soggetto passivo al rispetto della sua personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari o sull’autorità o su specifiche ragioni di affidamento che lo legano a una persona in posizione di preminenza ovvero, se si tratta di infraquattordicenne, anche nell’ambito di un semplice rapporto di frequentazione comunque instaurato con l’agente ([1]).



Ciò precisato, deve però escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l’incolumità personale, la libertà o l’onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile.



Dal punto di vista della struttura, il reato di maltrattamenti in famiglia configura un’ipotesi di reato necessariamente abituale costituito da una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali acquistano rilevanza penale per la loro reiterazione nel tempo. Trattasi di fatti singolarmente lesivi dell’integrità fisica o psichica del soggetto passivo, i quali non sempre, singolarmente considerati, configurano ipotesi di reato, ma valutati nel loro complesso devono integrare, per la configurabilità dei maltrattamenti, una condotta di sopraffazione sistematica e programmata tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa ([2]).



Di conseguenza, nel caso in cui esista una situazione di dissidio coniugale, alla quale sia il marito che la moglie partecipano con reciproche offese e aggressioni fisiche, deve escludersi la configurabilità del reato di maltrattamenti. La condotta di cui all’art. 572 c.p., infatti, per essere integrata richiede l’attribuibilità al suo autore di una posizione di abituale prevaricante supremazia alla quale la vittima soggiace. Se le violenze, le offese e le umiliazioni sono reciproche – anche se di diverso peso e gravità – non può dirsi che c’è un soggetto che maltratta ed uno che è maltrattato.



Il giudice nomofilattico, nella sentenza che qui brevemente si commenta, preso atto degli elementi fondamentali e necessari per la sussistenza della fattispecie di maltrattamenti di cui sopra, è addivenuta ad una soluzione basata esclusivamente sulla personalità della persona offesa dal reato, piuttosto che sulla condotta vessatoria in concreto tenuta dal soggetto agente, affermando l’insussistenza del maltrattamento nel caso in cui il soggetto passivo, in questo caso Caia, possieda un carattere particolarmente forte capace di resistere alle condotte intimidatrici del marito.



In altre parole, non vi può essere sopraffazione se la vittima ha un carattere tale da resistere alle continue e ripetute offese poste in essere dall’altra parte.


(Altalex, Nota di Simone Marani)

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