La Corte di Cassazione interviene sui maltrattamenti in famiglia e la rilevanza penale del comportamento della vittima

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Nel caso di specie, la Corte di Cassazione (n.11734 del 20.324) si è pronunciata sul ricorso proposto dall’imputato, condannato per i delitti di maltrattamenti a danno delle due figlie minorenni, contestando, con il primo motivo, l’insussistenza dell’elemento soggettivo del delitto in ordine alla reciprocità delle offese.

La Corte, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto sussistente l’elemento psicologico in capo all’imputato, fondato sulla consapevolezza da parte del ricorrente di persistere in un’attività vessatoria ai danni delle figlie, manifestatasi in violenze fisiche ed in una sistematica e pesante condotta ingiuriosa e minacciosa – in talune occasioni  addirittura versando in stato di ubriachezza – espressa anche fisicamente, lanciando e rompendo oggetti di casa, la cui valenza penalmente rilevante non può essere considerata elisa dal tentativo di risposta delle persone offese che, nel vano tentativo si sottrarsi alle condotte vessatorie del padre, si sono difese.

La Corte ha, infatti, riaffermato l’orientamento secondo il quale lo stato di inferiorità psicologica della vittima non deve necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento, ma può consistere anche in un avvilimento generale conseguente alle vessazioni patite, non escludendo sporadiche reazioni vitali ed aggressive della vittima la sussistenza di uno stato di soggezione a fronte dei soprusi abituali, in quanto il reato non è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a succube dell’agente.

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