IL PIANO GENITORIALE INTRODOTTO CON LA RIFORMA CARTABIA: LA FINALITA’ DELLO STRUMENTO

| Inserito da | Categorie: Novità dall'AMI Nazionale

Tra le molteplici  innovazione,  introdotte  con la riforma Cartabia, possiamo, sicuramente, annoverare  l’obbligo, per i genitori che si separano, di depositare, insieme al ricorso e  alla comparsa di risposta, il piano genitoriale.

La ratio  sottesa  all’introduzione  del piano genitoriale  è garantire  il   superiore interesse del minore, con il fine  precipuo  di tutelarlo da qualsiasi condotta  genitoriale , che possa  essere lesiva  della loro integrità psico-fisica.

Ma, ora,  capiamo, in concreto,  cosa sia il piano genitoriale.

Quest’ultimo è uno schema molto dettagliato, ove si racchiude l’intera vita  quotidiana del minore (o minori),  tra cui si annovera:
i giorni di visita dei genitori, le responsabilità a carico di ciascuno dei due; il nominativo del medico curante,  le attività scolastiche; le attività extra-scolastiche;  le attività di dopo scuola;  le vacanze estive ed invernali; le attività religiose seguite dal minore;  le amicizie frequentate dal minore; le eventuali patologie di cui soffre il minore.

Coerenziando  con  quanto  sopra esposto, il Giudice deve avere a sua disposizione una vera e propria bacheca ove viene indicato tutto quanto riguarda la vita dei minori.

Orbene, stando le cose, dobbiamo,  anche  comprendere  quando le parti processuali debbano depositare l’atto genitoriale.

Il piano genitoriale andrà allegato e depositato da parte ricorrente, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio in Tribunale.

Dunque il documento, contenente il piano, insieme a tutta la documentazione probatoria cui si fa riferimento, andrà depositato nell’atto introduttivo del giudizio.

Ci si interroga  in  cosa  possa incorrere   il genitore, che non dovesse  ottemperare  al suddetto obbligo.

Il genitore che non rispetta il piano potrà subire una multa fino a 5.000,00 euro.

La riforma  ha statuito, quindi,   l’irrogazione  della suddetta  multa, avendo  come fine precipuo la tutela del minore nei confronti di genitori che siano di pregiudizio ai suoi interessi e dunque possano ostacolare una sana ed equilibrata crescita; oltre a poter ostacolare l’altro genitore che invece rispetta pedissequamente quanto statuito nel piano (un rimedio all’ex art. 709 ter c.p.c. che prevedeva il c.d “rimprovero” del Giudice al genitore che non rispettava quanto deciso nel ricorso sul diritto di visita e il pagamento dell’assegno di mantenimento).

Il Tribunale, stante l’obbligatorietà del deposito  del piano genitoriale,  ha la possibilità (dunque può scegliere se farlo o meno) di ascoltare i minori, quando ritenga che una delle disposizioni inserite nel piano sia di pregiudizio, recte, lesiva dei  i loro interessi.

Il Giudice, prima di disporre l’ascolto del minore, dovrà valutare la sua capacità di discernimento, ossia se è capace di intendere e di volere, e valutare se l’ascolto non lo pregiudichi,  e,  solo successivamente,  lo ascolterà.

Per  completezza espositiva  è , inoltre, doveroso sottolineare che, almeno fino ad oggi,  non vi è  uno schema  di  piano genitoriale  valevole per  tutti i Tribunali.

Ne consegue che, ciascun nucleo  famigliare potrà  redigere  un suo piano genitoriale, che  sia  il più completo  e comprensibile possibile, con  l’auspicio, ovviamente  che, a breve,  potremmo vedere  un unico piano genitoriale,  valevole in  tutti i Tribunali, sia, questo, per  agevolare  le   famiglie, che  gli operatori del diritto.

Roma, 16.10.2023

Avvocato Valentina Di Bartolomeo (Socio AMI LAZIO)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *