FONDO DI ROTAZIONE SOLIDARIETA’ VITTIME REATI DI TIPO MAFIOSO – NESSUNA DISCREZIONALITA’ SUL QUANTUM DEI RISARCIMENTI

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Come è noto, l’AMI si occupa dei diritti delle persone.

Pertanto anche delle persone che sono state vittime di violenza in generale.

I diritti soggettivi sono sacri e noi avvocati siamo in prima linea per tutelarli, quali che siano, in ogni Sede.

Questa volta affronteremo il delicato tema delle vittime dei reati di matrice mafiosa e dei loro successori a titolo universale.

Purtroppo il nostro Paese è da sempre alle prese con una delle battaglie più difficili e cruente come la lotta alla malavita organizzata che ha prodotto disastri e tragedie.

Come non ricordare le migliaia di eroi che hanno immolato la loro vita per difendere lo Stato e la legalità? Magistrati, esponenti delle forze dell’ordine, avvocati, giornalisti, sacerdoti e cittadini comuni sono caduti sotto i colpi della mafia.

I sacrifici dei grandi magistrati Falcone e Borsellino, sono il simbolo di lotta al crimine e del sangue versato per difendere il nostro Paese dal potere delle mafie.

Questo è il motivo che ha indotto lo Stato Italiano, insieme ad altri Paesi europei, a introdurre leggi che prevedessero, secondo un principio solidaristico, il risarcimento dei danni alle vittime da reati mafiosi, nel pieno rispetto di quanto deciso dai giudici.

E così nel 1999 fu varata la legge 512.

Si tratta di una legge di civiltà, non del tutto conosciuta dalla gente e dagli addetti ai lavori, finalizzata a provvedere al risarcimento dei danni per le tante vittime della malavita organizzata che infesta il nostro Paese.

La legge 512/99, dunque, fa sorgere nello Stato una vera e propria obbligazione in favore delle vittime di mafia, nel senso che il Fondo Vittime della Mafia si sostituisce agli autori materiali dei delitti e provvede al risarcimento integrale dei danni in favore delle vittime di reati mafiosi nella misura esatta, così come quantificata in sede penale e civile, privando il Comitato (Ministero dell’Interno) di qualsivoglia potere discrezionale sul quantum delle somme da risarcire (art. 4 L. 512/99).

Una legge chiara che non ammette interpretazioni di sorta.

Per le vittime di mafia è previsto il risarcimento (e non un mero indennizzo come per le vittime dei reati violenti e dell’usura).

Lo Stato ha l’obbligo di risarcire quanto deciso dai giudici sia in tema di danni patrimoniali (lucro cessante e danno emergente), sia non patrimoniali.

L’art. 7 della citata legge peraltro chiarisce modalità e tempi dei risarcimenti a seconda delle disponibilità finanziarie dal Fondo di Solidarietà.

Ciò significa che il Fondo non può rifiutare il risarcimento dei danni per carenza dei fondi annuali, ma deve risarcire anche ratealmente le vittime fino alla completa copertura delle somme da erogare a questi ultimi, attingendo ai fondi degli anni successivi.

Il Fondo Vittime Mafia, si ripete, non gode di alcun potere discrezionale su tali risarcimenti ne può decidere il tipo di danno da risarcire.

Deve soltanto eseguire quanto deciso dai Giudici, indipendentemente dal quantum, non esistendo la previsione di tetti massimi risarcitori.

Se la Legge 512/99 avesse inteso escludere o selezionare determinate voci di danno, lo avrebbe espressamente previsto. Pertanto non sono consentite eventuali interpretazioni della normativa vigente nel quadro delle cosiddette “delibere interpretative” o circolari interne che non hanno forza di legge.

Così non è.

Nonostante la chiarezza della Legge 512/99, talvolta il Fondo ha disatteso la stessa legge che lo regola, cercando di attribuirsi poteri discrezionali non consentiti.

Non si contano, infatti, le sentenze degli ultimi anni che hanno condannato il Fondo a risarcire integralmente le vittime a seguito di delibere del tutto illegittime con conseguente danno all’erario in termini di spese legali e interessi maturati.

Sia il Consiglio di Stato che la Suprema Corte hanno ribadito l’inesistenza di un potere discrezionale da parte del Fondo e la natura risarcitoria (non indennitaria) delle somme da riconoscere alle vittime dei reati della Criminalità organizzata.

In forza di tali diritti soggettivi il giudice competente è quello ordinario e non quello amministrativo. (Consiglio di Stato, Sezione VI, 1.12.2010 n. 2293).

Anche la Cassazione si è pronunciata varie volte sull’inesistenza del potere discrezionale del Fondo e spicca su tutte la pronuncia n. 15084/2019.

Nel 2007 la Cassazione a Sezioni Unite si pronunciava in tale senso con l’ordinanza n. 26626/2007 e con sentenza 21927/2008; e ancora con pronuncia n. 21306/2015 in ordine al vincolo risarcitorio del Fondo in favore delle vittime di mafia.

L’ultima pronuncia della Cassazione (che nega definitivamente ogni potere discrezionale del Fondo vittime mafia) è la 4907/2022.

Tale pronuncia fa chiarezza su un principio basilare della Legge 512/99:

“In sostanza nei limiti e con le modalità di erogazione deve per l’appunto essere intesa per ciò che dice: che i limiti e le modalità attengono all’erogazione, non già all’accertamento del diritto e alla conseguente liquidazione dell’ammontare del risarcimento.

La stessa indiscutibile natura di diritto soggettivo, vantato dai parenti verso il Ministero, esclude ogni subordinazione del relativo interesse a quella della Pubblica Amministrazione, che invece viene in rilievo solo quanto alle modalità e tempi di erogazione, non già a condividere l’accertamento del diritto o la determinazione del suo contenuto.”

Nel caso di specie il Ministero aveva eccepito che il risarcimento da elargire non fosse coperto dalle risorse finanziarie annuali del Fondo, e pertanto lo aveva negato.

Si tratta di una tesi irricevibile, atteso che, come prima citato, l’art. 7 della Legge 512/99 chiarisce il dovere di risarcire le vittime (anche ratealmente) fino alla copertura finale delle somme decise in sede giurisdizionale.

Tali vicende, di cui come associazione ci occupiamo, dimostrano le difficoltà dei cittadini a rapportarsi con la Pubblica Amministrazione.

A nulla rilevano i pareri dell’Avvocatura dello Stato, che sorreggono certe delibere, in quanto non essendo un organo giurisdizionale, essi non sono assolutamente vincolanti per la Pubblica Amministrazione che resta l’unica responsabile delle proprie decisioni.

Roma, 27 luglio 2023

La Redazione

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