I MINORI E L’UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK: QUANDO SI PARLA DI ABUSO

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La tecnologia, con grande rammarico,  devo constatare che  ci ha trasformati in una società digitale.

L’introduzione di internet  e degli altri social network, in combinato  disposto  con la necessità di comunicare, sempre più celermente,  quantità incontrollabile di informazioni,  ci ha costretti  a rimanere perennemente connessi.

Sicuramente noi, oggi,  neanche saremmo in grado  di quantificare il tempo che trascorriamo dinanzi ai mezzi di comunicazione, sia per motivi lavorativi che per svago.

Negli ultimi anni abbiamo, con sommo dolore, potuto  constatare  come minori ed  adolescenti, soprattutto  durante la pandemia,  si sono rifugiati, a casa della noia,  dietro ad internet, facebook e what up, sovente in maniera incontrollata.

Gli esperti  hanno utilizzato la parola dipendenza, poiché si è assistito ad un bisogno compulsivo dei social network.

Indiscutibilmente, questo bisogno compulsivo, ha cagionato danni, come, ad esempio,  la privazione del sonno.

Infatti, è dimostrato, come, le numerose ore, trascorse dietro un monitor, possono diminuire le ore di sonno e, addirittura, alterare, il ritmo sonno- veglia.

Non solo.

Il  trascorrere molte ore sui social ha cagionato anche il pericolo dell’adescamento dei minori.

I ragazzi non hanno tutti gli strumenti per difendersi da questi pericoli, perciò i genitori devono vigilare sui propri figli. I

ragazzi possono essere facili prede di adulti o di compagni (i cyberbulli). Molti genitori si preoccupano di quali amici frequentano i loro figli, ma poi non si preoccupano di controllare i contatti che hanno in rete.

La legge definisce il cyberbullismo come «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

In pratica, si fa riferimento a qualsiasi forma di vessazione attuata mediante strumenti telematici nei confronti del minore.

Ci si può difendere da questa vera  e propria vessazione nei seguenti modi:oscuramento dei siti internet su cui vengono messe in atto le condotte riconducibili al cyberbullismo. In tal caso, il destinatario della segnalazione di oscuramento del sito deve provvedere alla rimozione dei contenuti offensivi entro 48 ore, altrimenti sarà possibile inoltrare il reclamo al Garante della privacy che interverrà entro 2 giorni;

il reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali. In pochi e semplici passaggi, è possibile richiedere l’intervento del Garante della privacy. Basta compilare e inoltrare tramite email il modulo presente sul suo sito istituzionale a cui occorrerà allegare lo screenshot della segnalazione effettuata al social network o al sito insieme ad una descrizione puntuale dei fatti e degli eventuali reati di cui si presume essere stati vittima;

la segnalazione ai genitori del «bullo telematico» (cyberbullo). Nel momento in cui il dirigente scolastico scopre che nel proprio istituto è stato commesso un atto di cyberbullismo da uno o da più studenti, è tenuto per legge ad informare dell’episodio i genitori degli alunni responsabili ed è obbligato a prendere adeguati provvedimenti disciplinari;

l’ammonimento del questore qualora il cyberbullismo integri un’ipotesi di reato come diffamazione, trattamento illecito di dati personali, minaccia, atti persecutori, sostituzione di persona e così via. In tal caso, la vittima di cyberbullismo, oppure il genitore se si tratta di un minore, può rivolgersi al questore e chiedere di ammonire il cyberbullo affinché questi venga invitato formalmente a cessare e a non ripetere la sua condotta. La vittima può sporgere denuncia/querela e intraprendere un procedimento penale.

Il reato di adescamento di minori è disciplinato dall’articolo 609 undecies del Codice penale, il quale stabilisce che è punibile chiunque adeschi un minore allo scopo di commettere reati più gravi come: la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù, la detenzione di materiale pornografico, le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, la violenza sessuale, gli atti sessuali con minorenne, la corruzione di minorenne, la violenza sessuale di gruppo.

Quindi, il reato di adescamento di minori è punibile soltanto se non sono configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato fine e si configura solo se vengono compiuti gli atti destinati a carpire la fiducia del minore allo scopo di commettere i delitti appena elencati.

Da questo sopra esposto è necessario, quindi,  che i genitori, congiuntamente, vigilino in maniera più capillare  sull’utilizzo che i minori fanno dei mezzi  di comunicazione, prima che i danni diventino irreversibili.

Roma, 20.12.2022

Avvocato Valentina Di Bartolomeo (SOCIA AMI LAZIO)

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