AUMENTO DELLE DICHIARAZIONI DI NULLITA’ MATRIMONIALE

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Le cause di nullità matrimoniale dinanzi alla Sacra Rota sono in notevole aumento rispetto agli anni precedenti. Agli inizi del 2007, infatti, erano già 1.181, a fronte di 1.679 per tutto l’anno 2006.
Questo il bilancio tracciato alla presenza del Papa. Il Paese in testa alla lista è proprio l’Italia con 128 cause inoltrate in seconda istanza ai Tribunali diocesani.
Ciò a dimostrazione che all’interno della Chiesa, vi è una florida attività giudiziale, con particolare riferimento alla materia matrimoniale.


Per ogni regione ecclesiastica (che generalmente corrispondono alle nostre regioni), esistono i Tribunali ecclesiastici regionali e interdiocesani che sono competenti nei giudizi di nullità matrimoniale per il primo e secondo grado.
La Sacra Rora (ora Tribunale Apostolico della Rota Romana) è, invece, competente nell’ulteriore giudizio.


Le sentenze di nullità matrimoniale dichiarano il matrimonio giuridicamente nullo, cioè mai esistito.
Tali pronunce di nullità, per avere efficacia definitiva, devono essere ratificate da un Tribunale Ecclesiastico di Appello.
Successivamente, affinchè il matrimonio venga considerato come mai esistito anche per l’Ordinamento Italiano, è necessaria una ulteriore procedura detta “delibazione” della sentenza ecclesiastica. Tale procedura viene instaurata presso la competente Corte d’Appello.
La nullità del matrimonio si distingue nettamente dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (divorzio) per gli effetti che essa produce.
La prima, infatti, dichiara il matrimonio come mai esistito facendone cessare gli effetti giuridici ex tunc, ossia fin dalla celebrazione. Il fedele, a seguito di tale dichiarazione di nullità può risposarsi in Chiesa e può ricevere nuovamente i sacramenti cristiani. Inoltre, dal punto di vista più strettamente giuridico, vengono a cessare gli obblighi del mantenimento e gli eventuali diritti ereditari a favore del coniuge separato.
La sentenza civile, invece, dichiara cessati gli effetti giuridici ex nunc, ossia dalla pronuncia della sentenza stessa in poi, con tutte le conseguenze che ne derivano.



 
 

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