Il Tribunale di Bolzano -nel procedimento di volontaria giurisdizione ai sensi dell’art.95 del D.P.R. 3 novembre 2000, n.396(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile), promosso al fine di ottenere che si disponesse il cambiamento del cognome della figlia da quello paterno in quello materno- ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.262, I comma nella parte in cui dispone, per il caso di contestuale riconoscimento del figlio naturale operata da entrambi i genitori, la trasmissione automatica del cognome paterno.
Secondo il giudice di primo grado, l’automatica trasmissione della discendenza paterna con contestuale preclusione di una evidenziazione del collegamento con il ramo materno, lederebbe il diritto all’identità personale, tutelato dall’art.2 della Costituzione, che potrebbe estrinsecarsi anche nell’assumere il cognome materno, oltre la contestuale violazione dell’art.3 della Costituzione relativamente al principio di uguaglianza tra uomo e donna, in danno di quest’ultima.
La Corte Costituzionale, pur riconoscendo che l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, non può modificare la relativa disciplina perchè sarebbe necessaria un’operazione manipolativa esorbitante dai propri poteri.Viene quindi dichiarata inammissibile la questione costituzionale dell’art.262, primo comma, secondo periodo, del codice civile, sollevata in riferimento agli artt.2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano….
FILIAZIONE NATURALE E COGNOME PATERNO.
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