Il Tribunale di Reggio Emilia, in una recente Sentenza del 23 marzo 2007, si è pronunciata in ordine all’assegno di mantenimento da versare ai figli minori in caso di separazione personale dei coniugi.
Tale obbligo, hanno affermato i Giudici di Merito, può essere adempiuto oltre che con il versamento di un assegno mensile (come avviene nella maggior parte dei casi), anche con il trasferimento alla madre di beni immobili.
Su detti beni deve essere apposto un vincolo di destinazione ex art. 2645, ter c.c. che consente di sottrarre i beni stessi alla libera disponibilità del genitore, impegnando gli stessi al preminente interesse dei figli.
Nel caso specifico, una donna chiedeva di modificare le condizioni della separazione consensuale. Tali condizioni prevedevano che il coniuge versasse un assegno mensile di € 400,00 per il mantenimento dei figli minori.
Il Tribunale di Reggio Emilia accoglieva la domanda della donna, prevedendo il trasferimento alla stessa di beni immobili con imposizione del vincolo ex art. 2645, ter c.c., rispondendo quest’ultimo all’interesse dei minori
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TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA: FORME ALTERNATIVE IN ORDINE AL MANTENIMENTO DEI FIGLI
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