VINCOLATA LA CASA PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI

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L’art 2645 ter c.c., introdotto con la legge 51/06 (c.d. Milleproroghe), per il Tribunale di Reggio Emilia può applicarsi anche al diritto di famiglia.


Quest’istituto innovativo rende possibile la trascrizione di destinazione degli immobili, per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela.


Il giudice emiliano, con sentenza del 26 marzo 2007, ha sancito che il genitore può ottemperare al mantenimento dei figli, cedendo all’altro coniuge una casa con vincolo di destinazione.


In concreto, vi è stato il trasfrimento di proprietà di un immobile in favore del genitore affidatario, destinandolo all’esclusivo fabbisogno dei figli (nel caso di frutti civili) e vincolando la proprietà erga omnes, prevedendone la inalienabilità fino al ragiungimento della loro indipendenza economica.


In definitiva, il Tribunale ha accolto la richiesta di modifica all’accordo di separazione omologato, sostituendo il classico assegno periodico di mantenimento con questo benefit una tantum, con vincolo ex art 2645 ter c.c.   

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