La Corte d’Appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto REVOCA con la sentenza nr.4/2020, dopo vent’anni, l’assegno divorzile.

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Decisione importante quella assunta dalla Corte d’Appello con la sentenza nr. 4 del 17.02.2020, che ha dichiarato cessato e revocato l’obbligo stabilito, nella sentenza di divorzio (e già prima in fase di separazione) a carico del marito di versare all’ex moglie l’assegno divorzile, con effetti dal deposito della domanda di revoca.

La Corte ha valutato una serie di elementi dai quali è possibile desumere l’indipendenza economica ed “affettiva” della donna che hanno portato dopo tanti anni alla revoca dell’assegno divorzile.

La Corte ha sottolineato la natura perequativa – compensativa dell’assegno. Essa  discende direttamente dal principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente NON il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il conseguimento di  un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascun coniuge e al sacrificio delle aspettative professionali che l’avente diritto ha subito per scelta comune dei coniugi che uno di loro si dedicasse esclusivamente alla famiglia.

La Corte, nel caso di specie, ha esaminato la situazione economica rilevata dall’accertamento della Guardia di Finanza ed ha posto l’attenzione sulla circostanza data dal fatto che la moglie si era separata in giovane età, non era affetta da patologie invalidanti e disponeva di conti bancari e postali con cui evidentemente gestiva le sue entrate e le sue spese (diversamente non si comprenderebbe l’esigenza di aprire i conti).

Nei vent’anni trascorsi dalla separazione costei aveva certamente avuto la possibilità di migliorare la sua posizione. Peraltro, lo stile di vita della stessa ha fatto ritenere un’autonomia economica e un livello reddituale adeguato che hanno fatto venir meno uno dei presupposti del riconoscimento dell’assegno divorzile.

Stante la natura non alimentare dell’assegno e la necessità di non far ricadere sulla parte ricorrente gli effetti negativi della durata del giudizio è stata disposta la revoca con effetti sin dalla proposizione della domanda. Ne è seguita anche la soccombenza alle spese.

Avv. Maria Sinagra – Responsabile Territoriale A.M.I. Patti.

Corte di appello del 7 febbraio 2020

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