FAMIGLIA e PACS – COGNOME

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Il 31 gennaio 2007, la Camera ha approvato con 306 voti favorevoli, 266 contrari e 10 astenuti la mozione Franceschini ed altri n. 1-00087, accettata dal Governo, come dichiarato dal Ministro per le politiche per la famiglia  On.le Rosy Bindi.


Sono state respinte le mozioni Volontè ed altri n. 1-00071, Fabris ed altri n. 1-00075, Maroni ed altri n. 1-00077, Villetti ed altri n. 1-00078, Del Bue ed altri n. 1-00082, La Russa ed altri n. 1-00084, nonché le risoluzioni Della Vedova e Bertolini n. 6-00014 e Turco e Villetti n. 6-00015 sui temi della famiglia; le mozioni Bertolini ed altri n. 1-00073, Bonelli ed altri n. 1-00080 e Migliore ed altri n. 1-00081 sono state ritirate dai rispettivi presentatori.


Con l’approvazione della mozione Franceschini, La Camera ha impegnato il Governo, in materia di politiche per la famiglia, ad attuare il programma dell’Unione, e<!–[endif]–> a presentare alla Camera dei deputati un disegno di legge entro il 15 febbraio 2007 sul tema del «riconoscimento giuridico di diritti, prerogative e facoltà alle persone che fanno parte delle unioni di fatto. Al fine di definire natura e qualità di un’unione di fatto, non è dirimente il genere dei conviventi, né il loro orientamento sessuale. Va considerato piuttosto, quale criterio qualificante, il sistema di relazioni (sentimentali, assistenziali e di solidarietà), la loro stabilità e volontarietà».


COGNOME


Dopo aver concluso l’esame dei DDL 19, 26 e 580, in tema di “Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli” la Commissione Giustizia del Senato, in data 22.1.2007, ha comunicato alla Presidenza la Relazione e il testo del disegno di legge approvato dalla Commissione.


Il DDL prevede tra l’altro:


Art. 2.


«Art. 143-bis. 1 – (Cognome del figlio di genitori coniugati). – Al figlio di genitori coniugati è attribuito, secondo la volontà dei genitori, il cognome del padre o quello della madre, ovvero entrambi i cognomi dei genitori nell’ordine da questi concordato.


I genitori effettuano la scelta, con dichiarazione revocabile, all’atto del matrimonio ovvero, in mancanza o in caso di revoca, all’atto della nascita del primo figlio.


In caso di mancato accordo tra i genitori, ovvero in caso di morte, irreperibilità o incapacità di entrambi, sono attribuiti al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico, limitatamente al primo cognome di ciascuno.


Ai figli comuni successivi al primo, anche se nato prima del matrimonio, è attribuito lo stesso cognome attribuito al primo.


2. Al comma 1 dell’articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Chi compie la dichiarazione di nascita deve specificare, sotto la sua responsabilità, se c’è accordo fra i genitori sul cognome da attribuire al figlio, ai sensi del primo comma dell’articolo 143-bis.1 del codice civile, ovvero, ai fini di cui al terzo comma di tale articolo, se non c’è l’accordo fra i genitori».


Art. 3.


1. Le espressioni: «figlio legittimo» e «figlio naturale», ovunque ricorrano nelle disposizioni legislative vigenti, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «figlio nato nel matrimonio» e «figlio nato fuori del matrimonio».


Art. 4.


«Art. 262. – (Cognome del figlio). – Al figlio nato fuori dal matrimonio, riconosciuto contemporaneamente da ambedue i genitori, è attribuito il cognome ai sensi dell’articolo 143-bis.1.


In caso di riconoscimento da parte di un solo genitore, il figlio ne assume il cognome.


Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell’altro genitore, il primo cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, si aggiunge al primo cognome del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, con il consenso di quest’ultimo. È comunque necessario il consenso espresso del minore che abbia compiuto i quattordici anni.


Ai figli successivi al primo, riconosciuti dai medesimi genitori, è attribuito lo stesso cognome del primo figlio».


 

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