“IL TENORE DI VITA NELLE SEPARAZIONI E DIVORZI: CRITERI E PARAMETRI GIURISPRUDENZIALI” di Daria Ventura

| Inserito da | Categorie: Novità dall'AMI Nazionale

Dal 1975, epoca della riforma del diritto di famiglia, per quasi 40 anni le regole per la determinazione e la quantificazione dell’assegno divorzile e la conseguente gestione dei conflitti tra coniugi da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito, sono rimaste sostanzialmente immutate, fino a quando la Cassazione, con la sentenza n.115047 del 10/05/2017 più nota come sentenza “Grilli”, ha stravolto le regole indicando nuovi principi  ai quali attenersi.

Ma per comprendere perché il nuovo orientamento della Cassazione abbia suscitato tanto clamore, peraltro non esente da critiche, appassionando gli operatori del diritto di famiglia ed operando un radicale cambiamento, occorre innanzi tutto partire dal dato normativo.

L’articolo 5, comma 6, della legge sul divorzio recita testualmente: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

Perciò, partendo dal dato normativo, l’assegno divorzile (la cui funzione ha natura assistenziale, in attuazione del principio costituzionale di “solidarietà post-coniugale”) spetta:

  1. a) quando il richiedente non ha mezzi adeguati (non solo perché privo di qualunque reddito, ma anche nei casi in cui svolga prestazioni lavorative occasionali e casuali, la cui retribuzione non consente di procurarsi il minimo necessario per vivere);
  2. b) quando comunque non può procurarseli per ragioni oggettive (perché ad esempio si deve dedicare con continuità all’assistenza di figli minori disabili, o perché ha un’età tale da non riuscire più a reinserirsi nel mondo del lavoro, o perché soffre di un handicap fisico, o perché nella zona in cui vive non è più possibile trovare un’occupazione corrispondente alla qualifica o al settore professionale o alle sue capacità o infine perché vive una zona priva di offerta lavorativa e non se ne può allontanare avendo ivi casa o familiari da assistere).

In assenza di “mezzi adeguati”, la norma afferma che il Tribunale debba determinare l’assegno, tenuto conto di una serie di criteri tutti rilevanti.

Il perimetro entro il quale il Giudice del divorzio si deve muovere per quantificare l’assegno è costituito da:

– le condizioni dei coniugi (economiche e personali);

– i redditi di entrambi;

– il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (con particolare rilevanza al lavoro endofamiliare del coniuge che si è dedicato prevalentemente o totalmente alle esigenze familiari).

Pertanto, la legge sul divorzio non contempla il “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”  tra i presupposti che giustificano l’erogazione di un assegno di divorzio.

Come si è giunti, dunque, ad affermare che il tenore di vita abbia rilevanza?

Con la storica sentenza n. 11490 del 1990, le Sezioni Unite della Cassazione affermarono che “L’assegno di divorzio … ha carattere esclusivamente assistenziale, atteso che la sua concessione trova presupposto nell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza cioè che sia necessario uno stato di ‘bisogno’, e rilevando invece l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio”.

Perciò, il presupposto dell’attribuzione dell’assegno diveniva quindi l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente ai fini della conservazione del medesimo tenore di vita avuto in costanza di matrimonio o che poteva ragionevolmente configurarsi sulla base delle aspettative maturate nel corso del rapporto.

Per 27 anni  la Cassazione ha quindi affermato che l’assegno di divorzio doveva essere commisurato al tenore di vita goduto in costanza di  matrimonio.

Dal maggio 2017, invece, la Cassazione, mutando radicalmente il proprio indirizzo, ha modificato i criteri di attribuzione e quantificazione dell’assegno di divorzio, decretando la fine del concetto di matrimonio inteso come “sistemazione economica per la vita”.

Le ragioni di questo cambiamento di rotta sono rinvenibili nella stessa motivazione della sentenza.

La Suprema Corte spiegava che “il divorzio è stato assorbito dal costume sociale” e che “procrastinare a tempo indeterminato il momento della recisione degli effetti economico–patrimoniali del vincolo coniugale, può tradursi in un ostacolo alla costituzione di una nuova famiglia, in violazione di un diritto fondamentale dell’individuo tutelato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”. 

Quindi, la Prima sezione della Cassazione ha affermato che per ottenere l’assegno divorzile si debba fare esclusivo riferimento “all’indipendenza o autosufficienza economica” del richiedente.

Avuto riguardo all’indipendenza economica dell’ex coniuge, secondo la sentenza in parola occorre tener conto dei seguenti parametri:

  • mancanza o insufficienza di redditi di qualsiasi specie;
  • mancanza o insufficienza di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri imposti e del costo della vita nel luogo di residenza (inteso come dimora abituale);
  • mancanza o insufficienza di capacità e possibilità effettive di lavoro, in relazione alla salute, all’età, al sesso e al mercato di lavoro indipendente o autonomo;
  • mancanza o insufficienza di stabile disponibilità di una abitazione.

Sulla base di tale pronuncia appare dunque evidente che non sia più sufficiente essere disoccupati per avere diritto all’assegno divorzile, perché chi richiede l’assegno ha l’obbligo di dimostrare “di non possedere mezzi adeguati” e di non poterseli procurare “per ragioni oggettive”, dovendosi escludere il diritto all’assegno ogni qualvolta emerga l’inerzia del richiedente ed ogni qualvolta l’età ed il bagaglio formativo del richiedente siano ragionevolmente idonei a consentire al medesimo di procurarsi un’occupazione lavorativa.

Ma se le precarie condizioni economiche del richiedente e lo stato di disoccupazione non costituiscono più una giustificazione ed un parametro per ottenere l’assegno divorzile ove lo stato di salute (fisico e mentale) ed il bagaglio formativo consentano al richiedente di reperire un’occupazione, la conseguenza pratica di tale sentenza è che soltanto le donne che per tutta la durata del matrimonio non abbiano mai esercitato attività lavorativa, abbiano raggiunto i 50 anni (età “limite”, secondo la Cassazione, oltre la quale è difficile procurarsi un’occupazione lavorativa) e per ragione di salute non possano lavorare, abbiano diritto ad ottenere l’assegno di divorzio, dovendo peraltro dimostrare – sul piano processuale dell’onere della prova – della propria incolpevole disoccupazione (intendendosi per incolpevole, tutto ciò che non dipende dalla volontà del coniuge quando questi si è dato animo di cercare un lavoro e che le sue proposte non sono state accettate – Cass. Ordinanza n. 25697/2017).

Va precisato, comunque, che questi criteri valgono solo per l’assegno di divorzio, mentre nulla è cambiato (almeno nella giurisprudenza di legittimità) rispetto al passato per quanto riguarda l’assegno di mantenimento a seguito della separazione, il cui scopo resta ancora quello di garantire all’ex coniuge il medesimo tenore di vita che aveva durante il matrimonio, con una sostanziale divisione dei redditi tra i due coniugi; e che nulla è altresì cambiato per quanto riguarda il mantenimento dei figli, permanendo l’obbligo di versare il mantenimento e di garantire ai figli lo stesso tenore di vita che avevano quando vivevano con entrambi i genitori (Cass. sent. n. 3922/2018).

La conferma di tale consolidato orientamento in materia di assegno di mantenimento nella separazione è avvenuta sempre nel maggio 2017 nel noto “caso Berlusconi”, mentre diversamente la Corte di Appello di Milano, chiamata successivamente a pronunciarsi sull’assegno di divorzio, ha aderito al nuovo orientamento della Cassazione accogliendo l’istanza di Berlusconi, “revocando” alla ex moglie l’assegno di divorzio e imponendole la restituzione di quanto già percepito a tale titolo dalla data del divorzio, proprio in applicazione del “principio di autosufficienza” (sentenza impugnata dalla Signora Lario ed attualmente ancora al vaglio della Cassazione).

Vale tuttavia in ogni caso la pena soffermarsi brevemente sulla recente ordinanza della Sezione famiglia della Corte di Appello di Roma del 15/12/2017, che – in totale controtendenza rispetto al sino ad oggi pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito – apre la strada all’applicazione del principio dell’autosufficienza economica anche nella separazione.

La Corte d’Appello di Roma, con ordinanza 15 dicembre 2017, accoglie il reclamo del marito avverso l’ordinanza del Tribunale che, in sede di assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. aveva riconosciuto alla moglie richiedente un assegno di mantenimento mensile, rilevando la piena autosufficienza economica della moglie dimostrata e conseguita già prima del matrimonio e successivamente mantenuta.

La Corte di Appello, sul presupposto che i provvedimenti provvisori ed urgenti sono finalizzati essenzialmente ad intervenire in situazioni che, nelle more del giudizio, potrebbero rimanere prive di tutela e valutando in modo diverso le stesse circostanze sottoposte all’esame del Presidente (senza in alcun modo tenere in considerazione o fare riferimento alcuno alla vigenza dello status) ha ritenuto di censurare l’ordinanza Presidenziale per manifesti profili di erroneità consistenti nell’aver omesso di considerare le circostanze di fatto attinenti al profilo coniugale e personale delle parti, applicando quindi di fatto – in accoglimento del reclamo – i medesimi criteri indicati dalla sentenza “Grilli” alla decisione.

Ritornando, invece, all’assegno divorzile, cosa è successo dal maggio 2017 ad oggi?

Il nuovo orientamento della Cassazione non è rimasto isolato. Oltre ad altre pronunzie della Suprema Corte che si sono allineate alla “sentenza Grilli”, sono state emesse da parte dei Tribunali e delle Corti d’Appello italiani provvedimenti di segno diverso.

Particolarmente interessante è la recentissima sentenza 7.3.2018 del Tribunale di Matera che, nel fare una articolata e argomentata dissertazione in punto di assegno divorzile, ha affermato: “Il tenore di vita è il frutto della cooperazione materiale e spirituale dei coniugi, e quindi, in quanto connaturato al matrimonio, non solo è naturale che venga meno con la separazione prima, e poi definitivamente con il divorzio, ma il suo venir meno è altresì consapevole e voluto dai coniugi, nel momento in cui decidono di separare le loro vite e di non cooperare più fra di loro, per prendere ciascuno la sua strada. Sulla base di tali considerazioni, l’adeguatezza dei mezzi non può essere rapportata al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, che non è ricostruibile cessato il matrimonio, e non avrebbe senso che si protraesse finita la cooperazione tra i coniugi, rischiando ogni statuizione legata a tale concetto di tradursi, come osserva la sentenza 11504/2017, in una indebita locupletazione a danno del coniuge più abbiente”.

Pertanto, poiché il divorzio recide il vincolo matrimoniale, il Tribunale di Matera ha concluso che “Vengono conseguentemente meno gli obblighi di reciproca cooperazione materiale e morale per la famiglia, e quindi anche il conseguente reciproco diritto alla condivisione del benessere economico prodotto col comune apporto”, ribadendo però il principio, peraltro non messo in discussione neanche dalla sentenza Grilli, che “Le esigenze della prole non vanno ovviamente considerate nella determinazione dell’assegno divorzile, poiché ne è ben diverso il fondamento …. Il mantenimento dei figli è per legge legato proporzionalmente al reddito di ciascun coniuge ed in caso di forti disparità di reddito tra i due genitori i figli hanno pieno diritto di continuare a godere di un tenore di vita proporzionato a quello del genitore più abbiente”.

I quesiti che affliggono tutti gli operatori del diritto da quasi un anno ed ai quali la giurisprudenza non ha ancora fornito una risposta univoca, sono naturalmente i seguenti: se si debba abbandonare il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per decidere se l’assegno divorzile sia dovuto o meno; con quali parametri concreti debba essere sostituito il tenore di vita; cosa si deve intendere per “autosufficienza economica”.

Fino all’inizio dell’anno 2000 era facile individuare una soglia economica minima che potesse essere ritenuta dignitosa.

Successivamente, v’è stata una consistente contrazione economica, il passaggio all’euro che ha determinato una forte riduzione del potere di acquisto, l’incremento del lavoro precario, una sempre crescente tassazione e minor rendita degli immobili, la drastica riduzione degli interessi sui risparmi.

Si è poi preso atto che, nella maggior parte dei casi di divorzio, gli ex coniugi si impoveriscono (basti solo pensare alla duplicazione delle spese dipesa dal dover abitare in due diverse case anziché solo in una, o al fatto di dover mantenere altri figli avuti dopo la separazione) e che pertanto il tentativo di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio rischia di creare condizioni di forte pregiudizio per almeno uno dei coniugi.

Qual è dunque oggi la soglia economica minima ritenuta dignitosa?

In un’ordinanza del 22 maggio 2017, il Tribunale di Milano ha preso come riferimento la soglia di reddito fissata per il gratuito patrocinio per indicare il livello minimo di “autosufficienza economica” di un ex coniuge, ma un altro parametro, si legge, potrebbe essere “il reddito medio percepito nella zona in cui egli vive”: perché il necessario per vivere non è ovviamente lo stesso a Milano o a Trapani.

Il Tribunale di Matera ha assunto invece come standard minimo l’importo dell’assegno sociale precisando che tale parametro può essere però variato in aumento (se sulla base dei redditi e delle condizioni dei coniugi appare troppo basso) o in diminuzione (se il reddito dell’altro coniuge si concreta in un assegno o una pensione sociale o di invalidità).

La Cassazione ha però chiarito: nessun automatismo nella determinazione dell’indipendenza economica, bisogna valutare le situazioni concrete e reali (in proposito, Cass. sent. n. 3015/18 del 7.02.2018).

Tale parametro va valutato con la “necessaria elasticità e la considerazione dei bisogni del richiedente l’assegno, considerato come persona singola e non come ex coniuge, ma pur sempre inserita nel contesto sociale”.

Per determinare la soglia dell’indipendenza economica – scrivono ancora i Giudici supremi – occorre aver riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedente il livello della normalità.

È il Giudice, secondo la propria coscienza, a dover interpretare questi parametri così generici.

Per entrare più nel dettaglio e capire se e quando la moglie è autosufficiente – e come tale non può accampare pretese economiche – bisogna considerare i seguenti fattori:

  • il possesso di redditi di lavoro autonomo o dipendente;
  • il possesso di altri redditi di natura mobiliare (per esempio investimenti o quote societarie) o immobiliari (per esempio canoni di locazione);
  • le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;
  • la disponibilità di una casa di abitazione: così, se il giudice assegna la casa familiare alla donna e il marito viene costretto ad andare via, il mantenimento viene ridotto in proporzione al risparmio di spesa che da tale situazione l’ex moglie ottiene.

In sostanza la Cassazione, invece di fissare una soglia di reddito come avevano fatto i giudici di Milano, ha volutamente evitato definizioni nette, consentendo così piena discrezionalità nel definire quando la donna possa essere indipendente e quando non lo sia.

Inoltre, la durata delle nozze viene presa in considerazione come elemento per determinare se e quanto accordare come assegno divorzile, anche dopo la famosa sentenza Grilli. È quanto emerge da una ordinanza recente della Cassazione (Cass. ord. n. 7342/18 del 23.03.2018).

La Suprema Corte assegna quindi alla durata del matrimonio forte rilevanza come fattore che può essere tenuto in considerazione nell’ambito della valutazione sull’autosufficienza economica per stabilire se il coniuge richiedente abbia diritto all’assegno divorzile o meno. Un matrimonio durato oltre 20 anni dà diritto all’assegno, sempre che il coniuge richiedente non abbia le capacità economiche per mantenersi da solo.

Alla luce di tutto quanto fin’ora evidenziato appare indiscutibilmente condivisibile la decisione di assoluto buon senso del Procuratore Generale della Cassazione che – il 10 aprile 2018 –  nell’evidenziare  la necessità di ripristinare il tenore di vita goduto durante le nozze, quale riferimento nella valutazione del diritto del coniuge debole a ricevere l’assegno di divorzio, ha chiesto alle Sezioni Unite di mettere finalmente ordine in uno scenario così complesso nel quale – dal maggio 2017 – non si è registrata una linea unitaria, chiedendo quindi di pronunciarsi su tale importante e delicata questione dell’assegno divorzile.

Nel caso di specie era stata impugnata una sentenza della Corte di Appello di Bologna che aveva negato il diritto all’assegno all’ex moglie in quanto disponeva di mezzi adeguati per il proprio sostentamento richiamando proprio la sentenza della Cassazione del 2017.

Certamente il caso era particolare come è emerso durante la discussione: un matrimonio celebrato nel 1978, durato 27 anni, durante il quale i due coniugi avevano svolto le loro attività professionali fino a conseguire un rispettabile patrimonio, costituito da diversi milioni di euro e che venne diviso tra i due coniugi in parti sostanzialmente uguali. La donna ottenne dal Tribunale di Reggio Emilia un cospicuo assegno mensile che, però, la Corte di Appello ritenne non più dovuto con conseguente diritto dell’ex marito a ottenere la restituzione di quanto versato in forza della sentenza di primo grado.

Ebbene, per la Procura Generale il principio affermato dalla Cassazione con la nota sentenza n.11504/2017 potrebbe essere pure, in astratto, condivisibile nella parte in cui ritiene che l’autosufficienza sia uno dei parametri da esaminare, tuttavia “qualsiasi principio secco o rigido corre il rischio di favorire una giustizia di classe”, occorrendo invece sempre guardare  al caso concreto, svolgendo un giudizio “unitario” sulla spettanza del diritto all’assegno.

Ne deriva, quindi, la necessità di superare quella “doppia fase” ribadita dalla sentenza n. 11504/17 e consistente, cioè, nell’esaminare prima se esiste il diritto (guardando all’autosufficienza dei mezzi) e, poi, ritenuto esistente il diritto passare alla fase di quantificazione ed in questo giudizio unitario occorre guardare a tutti i parametri previsti dall’art. 5, comma 6, della legge, valorizzando il caso concreto e contestualizzando sempre ogni vicenda divorzile.

Poiché il parere del Procuratore Generale, per quanto importante, tuttavia non è vincolante per i Supremi Giudici della Cassazione, dobbiamo attendere il dispositivo e le motivazioni delle Sezioni Unite affinché vengano forniti – o almeno lo auspichiamo – parametri chiari ed inequivocabili, in nome della certezza del diritto, consentendo un equilibrio tra il criterio dell’autosufficienza economica e gli altri criteri stabiliti dall’art. 5, comma 6, della legge sul divorzio.

RELAZIONE DELL’AVV. DARIA VENTURA – AMI LAZIO

CIVITAVECCHIA 24 MAGGIO 2018 – CONVEGNO AMI LAZIO “IL CALCOLO DEGLI ASSEGNI DI MANTENIMENTO NELL’ERA DIGITALE”

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *