Obbligo di eseguire la diagnosi genetica di pre-impianto. Ordinanza del Tribunale di Milano

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Al di la della vicenda personale che ha portato la coppia ad andare all’estero per ottenere la prestazione negata dal servizio pubblico lombardo ( ben 5 viaggi in Grecia), la cosa rilevante per la quale l’ordinanza è degna di particolare nota consiste nel fatto che per la prima volta viene attuata la sent 96/15 della Corte cost che stabilisce un criterio di gravità omogeneo tra l 40/04 e l 194/78 in forza del quale in tutti i casi vi sia una patologia a carico del nascituro che legittimi la donna a eseguire l’interruzione di gravidanza ai sensi dell’art 6 l. 194/78, parimenti viene riconosciuto il diritto della coppia di ricorrere alla PGD e ciò anche in chiave di prevenzione dell’eventuale aborto . In altri termini anche dopo la censura della CEDU nel caso Costa Pavan c. Italia del 2012, viene  affermato il principio, prima logico che giuridico, che è meglio un embrione non trasferito che un feto abortito
E’ facile prevedere come ciò avrà un effetto significativo anche per i nuovi LEA che del tutto impropriamente non prevedono, ove sussista una precisa indicazione medica, la PGD come prestazione essenziale per assicurare una procreazione cosciente e responsabile alla coppia anche in funzione preventiva del ben maggiore pregiudizio, personale e collettivo, derivante da un eventuale successivo aborto terapeutico.
“Questa ordinanza del Trib di Milano che condanna la Mangiagalli a eseguire la diagnosi genetica di pre impianto ovvero a sostenere le spese per farla eseguire da altre strutture abilitate, dimostra come la PGD su malattie gravi rappresenta una prestazione essenziale di assistenza . In altri termini in linea con la sent. 96/15 della Corte Cost. vi è un criterio omogeneo di gravità della patologia, dell’embrione (ex legge 40/04) come del feto (ex legge 194/78), in forza del quale a tutela della salute della donna sussiste la pretesa ad effettuare la diagnosi genetica sull’embrione prima, per evitare un aborto terapeutico del feto, dopo.
Concedere alla donna una tale possibilità non può rientrare  nella discrezionalità dell’azienda sanitaria essendo parte del diritto soggettivo alla procreazione cosciente e responsabile per il quale non può sussistere differenza tra riproduzione naturale o medicamente assista
Da oggi ove sussista un criterio di gravità nella patologia tale da teterminare l’aborto terapeutico (art 6 l 194/78) il Centro di PMA pubblico su richiesta della paziente dovrà (non potrà) effettuare la PGD direttamente ovvero rimborsare alla coppia le  spese sostenute in altra struttura per il suo svolgimento.
Avv. Prof. Gianni Baldini (Presidente AMI TOSCANA)

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