Le nuove modifiche statutarie riguardanti i consigli direttivi distrettuali

| Inserito da | Categorie: Novità dall'AMI Nazionale

Qui di seguito le integrazioni apportate all’articolo 16 dello statuto (paragrafo Consiglio direttivo distrettuale) approvate nel corso della seduta del Consiglio direttivo nazionale del del 25 giugno 2015.

Art. 16 Sezione distrettuale

…Omississis…

CONSIGLIO DIRETTIVO DISTRETTUALE

..Omississis

8. può deliberare a maggioranza qualificata, su istanza motivata del presidente distrettuale, la rimozione di un componente del consiglio direttivo distrettuale, che si sia disinteressato reiteratamente dell’attività associativa o non abbia partecipato, senza giustificato motivo, a due o più eventi formativi organizzati nel corso dell’anno nell’ambito del distretto.

Il consiglio direttivo distrettuale si riunisce di diritto due volte all’anno.

Il consiglio direttivo distrettuale è convocato dal presidente distrettuale, almeno 7 giorni prima della data prevista per la riunione.

I consiglieri distrettuali hanno l’obbligo di partecipare alle riunioni del direttivo.

La mancata partecipazione personale di un consigliere a due riunioni consecutive, al Direttivo distrettuale, comporta la sua automatica decadenza da ogni carica, senza necessità di ratifica del  Direttivo distrettuale o del Collegio dei Probi Viri.

Il consigliere decaduto non può candidarsi al successivo direttivo distrettuale.

Il presidente distrettuale, preso atto dell’avvenuta decadenza,  dovrà convocare, entro 15 giorni, l’assemblea dei soci che provvederà alla nomina di un nuovo consigliere distrettuale.

La sostituzione di un consigliere distrettuale, con la procedura di cui al comma precedente, si avrà anche nel caso di perdita della qualità di socio (art. 7 comma 4), dimissioni, rimozione e  decesso. Nell’ipotesi in cui il consigliere distrettuale ricopra la carica di presidente distrettuale si adotterà la procedura di cui all’art. 16 – § Presidente – ultimo comma.

– See more at: https://www.ami-avvocati.it/statuto-ami/#sthash.wAIKJdOh.dpuf

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *