Consulta: non fondata l’eccezione di incostituzionalità dell’assegno divorzile

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La Corte Costituzionale, con la sentenza 11/2015,  ha dichiarato la legittimità dell’assegno divorzile in favore del coniuge più debole economicamente.

La questione di legittimità è stata sollevata dal Tribunale di Firenze per il quale la norma sull’assegno commisurato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio sarebbe in contrasto con gli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione.

Sosteneva il tribunale fiorentino che l’assegno divorzile «pur avendo una finalità meramente assistenziale, finirebbe con l’attribuire l’obbligo di garantire» per tutta l’esistenza uno stile «agiato» al coniuge considerato più fragile sotto il profilo finanziario. In più tale forma di tutela non comprenderebbe il vincolo di «consentire, ben oltre il contesto matrimoniale, il mantenimento delle medesime condizioni economiche godute durante» il periodo delle nozze, mentre risulterebbe «anacronistico» ricondurre gli alimenti al tenore di vita del coniuge da sposato, «senza considerare l’attuale portata del divorzio, della famiglia, e del ruolo» dei due ex membri della coppia.
La Consulta di contro ha ritenuto non fondata la questione facendo leva anche su di un recente orientamento della Cassazione  n. 2546 del 5 febbraio 2014,  la quale aveva confermato «il proprio consolidato orientamento, secondo cui il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio rileva per determinare in astratto il tetto massimo della misura dell’assegno», tuttavia, concretamente, proseguono, tale criterio «concorre, e va poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri» indicati dalla legge, quale la condizione e il reddito dei coniugi, nonché il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, ma anche la durata del matrimonio e le ragioni alla base della decisione di interrompere il vincolo, tutti questi indispensabili per la «moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto», e possono, pertanto, valere anche per azzerare  l’importo astrattamente dovuto a titolo di  mantenimento.

Avv. Claudio Sansò

Presidente  AMI SALERNO – Coordinatore Nazionale

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