Non vi è stalking se vi è un solo episodio di molestie e minacce

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Con la sentenza 20.11.2014 n. 48391, la Cassazione penale ha ribadito che non si configurano gli elementi oggettivi del reato di stalking se vi è un singolo episodio di molestie e minacce ai danni dell’ex.

La reiterazione delle condotte di minaccia o di molestia rappresentano un elemento indispensabile affinchè i fatti possano qualificarsi ai sensi dell’art. 612 bis cp. Pertanto la reiterazione della condotta va intesa come una ripetizione insistita e plurima, essendo sufficiente anche la ripetizione della condotta una seconda volta.
Ovviamente non è sufficiente la sola condotta reiterata per la configurazione di  siffatto reato ma occorre che alla vittima  venga cagionato un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero fondato timore per la propria o altrui incolumità oppure che la stessa modifichi le proprie abitudini di vita.
In altre parole: “Un solo episodio, per quanto grave e da solo anche capace, in linea teorica, di determinare il grave e persistente stato d’ansia e di paura che è indicato come l’evento naturalistico del reato in parola, non è sufficiente a determinare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma in esame.”

Avv. Claudio Sansò

Coordinatore Nazionale AMI

Presidente AMI SALERNO

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